Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6482 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6482 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15085/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende -controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MOLISE n. 186/2015 depositata il 29/06/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con distinti ricorsi proposti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Isernia, NOME COGNOME e, nella loro qualità di eredi di NOME COGNOME, la medesima NOME COGNOME, nonché
NOME COGNOME e NOME COGNOME, impugnavano due avvisi di accertamento emessi dall’RAGIONE_SOCIALE Isernia.
In particolare, NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso per Irpef a tassazione separata relativa all’anno di imposta 2003, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE recuperava a tassazione un maggior reddito nella misura pari ad euro 74.255,00, con maggiore Irpef per € 17.079,00 e sanzioni per € 17.079,00, per un totale complessivo di euro 34.158,00.
La ripresa derivava dalla determinazione, nella misura di euro 61.344,00, del 50%, quota imputabile alla ricorrente, della plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile in Venafro e dalla plusvalenza derivante dalla vendita di altro terreno edificabile, il cui rogito era stato stipulato il 31/5/2002, ma per il quale una parte del prezzo, pari ad € 12.911,42, era stato incassato il 18/11/2003, anno al quale si riferisce l’accertamento.
2.1. La ricorrente deduceva l’illegittimità di tale avviso di accertamento in quanto, per ciò che riguarda la prima RAGIONE_SOCIALE due plusvalenze, l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe considerato le spese necessarie per incrementare il valore del terreno; inoltre, una parte del corrispettivo sarebbe stato incassato il 31/5/2002, e cioè al momento della stipula del preliminare di vendita, ricadendo nell’anno di imposta 2002 e non già nel 2003, anno cui si riferiva l’avviso di accertamento.
2.2. Per quel che riguarda la seconda plusvalenza, la ricorrente deduceva che non vi fosse prova dell’avvenuto incasso della residua somma in data 18/11/2003; inoltre la plusvalenza andava comunque considerata al 50%, posto che anche questo secondo terreno era in comproprietà.
Con separato ricorso NOME COGNOME, oltre alle sue figlie, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutte nella qualità di eredi di NOME COGNOME, impugnavano l’avviso di accertamento n.
NUMERO_DOCUMENTO, relativo alla ripresa a tassazione separata RAGIONE_SOCIALE plusvalenze relative alla cessione dei medesimi terreni edificabili, ma per la restante quota di comproprietà, pari al 50% del loro valore, attribuibile al dante causa RAGIONE_SOCIALE ricorrenti.
3.1. I motivi di ricorso erano i medesimi dell’altra impugnazione, con aggiunta dell’eccezione di nullità della notifica dell’avviso di accertamento, perché eseguita impersonalmente e collettivamente a tutti gli eredi presso l’ultimo domicilio del COGNOME, in Venafro alla INDIRIZZO, spedendone tuttavia copia presso la residenza di uno degli eredi, in Mirabella Sannitico.
La Commissione Tributaria Provinciale di Isernia riuniva i ricorsi e li accoglieva parzialmente, rideterminando le plusvalenze in € 67.799,71 a carico di NOME COGNOME ed in eguale misura a carico degli eredi di NOME COGNOME.
Avverso detta statuizione venivano proposti due distinti appelli, l’uno da parte di NOME COGNOME e l’altro da parte degli eredi di NOME COGNOME.
La CTR del Molise, riuniti i ricorsi, li trattava separatamente, e: i) accoglieva l’appello proposto dagli eredi COGNOME in ragione dell’assorbente rilievo della inesistenza della notificazione, non ritenendo applicabile, con diverso avviso rispetto ai primi giudici, la sanatoria del raggiungimento dello scopo; ii) accoglieva l’appello proposto da NOME COGNOME, sia con riguardo alla contestazione della quantificazione di detta plusvalenza, fatta senza considerare i costi incrementativi del valore del terreno, sia con riguardo alla mancata applicazione del principio di cassa.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con due motivi e resiste NOME COGNOME con controricorso; sono rimasti intimati gli altri contribuenti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, della nullità della notificazione del ricorso per cassazione effettuata presso il patrocinante dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME, commercialista non abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori, e ciò anche in considerazione della mancata costituzione di alcuni degli intimati.
1.1. L’eccezione è infondata.
1.2. La sussistenza di una valida procura speciale conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, e rilasciata in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza oggetto dell’impugnazione in favore di un procuratore iscritto nell’apposito albo ed abilitato ad assumere la difesa, risulta essenziale nell’ipotesi in cui la parte rimasta soccombente nel grado di merito intenda impugnare la pronuncia sfavorevole e proporre ricorso per cassazione, e risulti dunque funzionale ad investire il difensore designato, espressamente, del potere di proporre tale gravame e, quindi, ai fini dell’ammissibilità dello stesso ( ex multis , cfr. anche Cass. sez. V, sent. 26.02.2019, n. 5577; Cass. sez. II, sent. 17.03.2017, n. 7014).
1.3. Nella fattispecie in esame, però, la contribuente non è il soggetto attivo che ha proposto il gravame, bensì il soggetto passivo, pertanto il destinatario dell’atto di impugnazione, e a tale riguardo va osservato che alla ricezione del ricorso per cassazione proposto dalla controparte è legittimato il difensore del grado di appello presso cui il contribuente ha eletto domicilio.
1.4. Nel caso che ci occupa non è in contestazione che la notifica si stata eseguita a mezzo posta elettronica certificata al domicilio eletto presso il AVV_NOTAIO ed il recapito presso il domiciliatario prova l’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, l’avvenuta instaurazione del contraddittorio.
1.5. Da ciò discende che nessuna lesione al diritto di difesa degli intimati è stata arrecata e, alla luce di quanto precedentemente argomentato, l’eccezione risulta infondata e deve essere, pertanto, respinta.
Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 65 DPR n.600/1973, dell’art115, comma 1, c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 156 c.p.c.», lamentando che la CTR non abbia comunque ritenuto sanata l’invalidità della notifica dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. In primo luogo, e sotto un profilo più generale, va richiamato l’orientamento espresso da questa Suprema Corte, in tema di notificazione del ricorso per cassazione, secondo cui l’inesistenza «è configurabile, in base ai principi di strumentalità RAGIONE_SOCIALE forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità» (Cass. Sezioni Unite sentenza n.14916/2016).
2.3. Con specifico riguardo alla notificazione degli atti impositivi, inoltre, la sanatoria dell’eventuale vizio di nullità della notifica per raggiungimento dello scopo riguardo anche ad un atto sostanziale e non processuale, come l’avviso di accertamento, costituisce approdo consolidato della giurisprudenza della Cassazione, sin da Cass. S.U. 5 ottobre 2004, n. 19854, che ha affermato che «la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario -che costituisce un atto amministrativo autoritativo
attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria -non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria».
2.4. Ancora, in tema di notifica dell’avviso di accertamento, si è affermato che l’invalidità della notifica «è sanata per raggiungimento dello scopo, ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell’ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso giurisdizionale contro l’atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto» (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11043 del 09/05/2018); né può parlarsi di invalidità dell’atto per l’inesistenza insanabile della notifica, in quanto «la notificazione dell’atto impositivo non è un requisito di validità, ma solo una condizione integrativa dell’efficacia dello stesso, sicché l’inesistenza della notifica non determina in via automatica anche quella dell’atto, se di questo il contribuente ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge» (Cass. sez. 5, 15.1.2014, n. 654, richiamata da Cass. n. 2683/2024; conf. Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 2203 del 30/01/2018).
Con il secondo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. la «Violazione degli artt. 81 e 82 TUIR n. 917/86 e dell’art. 2697 c.c.».
3.1. Va preliminarmente fugato l’equivoco, ad arte sollevato dalla difesa della controricorrente, riguardo alle indicazioni normative contenute nella rubrica del motivo che vanno necessariamente riferite agli artt. 81 e 82 del Tuir ratione temporis vigenti (come è noto, confluiti negli attuali artt. 67 e 68).
3.2. Tanto premesso, il motivo in esame contesta due specifiche rilievi operati dai giudici di appello.
Con la prima censura l’Amministrazione lamenta che la CTR del Molise abbia ritenuto che la produzione, da parte dei contribuenti, della fattura n. 90 dell’8.10.1978 non fosse da sola idonea a provare la sussistenza, la consistenza, l’inerenza e, soprattutto, la natura RAGIONE_SOCIALE spese che si asseriscono incrementative.
4.1. Va premesso che ai sensi dell’art. 68, comma 1, TUIR «Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo». Il comma 2 del medesimo articolo dispone che «per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente (…)». Questa Corte ha avuto modo di chiarire che, “premesso che il prezzo di acquisto od il costo di costruzione deve essere incrementato dei soli costi inerenti al bene, (…) sono a tal fine rilevanti le spese incrementative. Per spese incrementative, in giurisprudenza, s’intendono “quelle spese che determinano un aumento della consistenza economica del bene o che incidono sul suo valore, nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo”. Non possono, quindi, essere incluse tra le spese incrementative quelle che non apportano maggior consistenza o maggior valore all’immobile, perché attengono solo alla manutenzione e/o alla buona gestione del bene” (Cass. n. 17595/2011). In particolare sono costi inerenti al bene, in quanto tali deducibili ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, solo quelli che attengono al costo di acquisto (spese notarili, di mediazione, imposte di registro, ipotecarie e catastali, cioè i costi inerenti al prezzo di acquisto o che si risolvono in aumento di valore del bene, perdurante al momento
in cui si verifica il presupposto impositivo (ad esempio, le spese sostenute per liberare l’immobile da oneri, servitù ed altri vincoli, oppure le spese che abbiano determinato un aumento della consistenza economica del bene). D’altro canto, non rientrano negli oneri deducibili le spese che attengono alla normale gestione del bene e che non ne abbiano determinato un aumento di valore, perdurante al momento in cui viene realizzata l’operazione imponibile (Cass. n. 16538 del 2018).
4.2. L’onere della prova della deducibilità del costo grava sul contribuente, che deve dimostrare, non solo di aver sostenuto le spese, ma anche la loro inerenza ed il carattere incrementativo del valore del bene.
4.3. Nel caso di specie la CTR ha affermato che «Si tratta di dare l’esatto valore alla fattura n. 90 della RAGIONE_SOCIALE emessa in data 8/10/1978 e dalla quale si evince con chiarezza la natura dei lavori eseguiti sul terreno in questione e la loro portata. Per disconoscerne la portata il primo Giudice afferma che quella fattura non era accompagnata dai necessari atti amministrativi ed autorizzativi RAGIONE_SOCIALE opere effettuate. Circostanza incontestabile in se stessa, ma che non ha alcun rilievo nella presente fattispecie, posto che la effettiva esistenza dei costi, ed il suo riflesso sulla quantificazione della plusvalenza e, di conseguenza, sulla stessa pretesa tributaria, non dipende dalla esistenza o meno dei documenti che autorizzavano, sul piano amministrativo ed edilizio, le lavorazioni, ma dipende dal fatto – incontestato dall’RAGIONE_SOCIALE – che i lavori siano stati effettivamente eseguiti e, soprattutto, che la relativa spesa sia stata affrontata. Poiché non vi è alcuna prova che avversi l’affermazione della contribuente in merito alla effettività della spesa incrementativa, la stessa va riconosciuta, con conseguente rideterminazione della plusvalenza».
4.4 . La doglianza proposta dall’RAGIONE_SOCIALE, afferente a violazione di legge, ma con riferimento alla errata valutazione della rilevanza
della fattura prodotta ai fini della prova dei costi sostenuti dalla contribuente, è inammissibilmente proposta, trattandosi di censura che lamenta una erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa che è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice del merito, in quanto presupponente l’accertamento di fatti non pacifici tra le parti, che può essere censurata solo come vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c.
4.5. Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa, come parte ricorrente ha dedotto con la prospettata censura, è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.
4.6. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa (cfr., ex multis , Cass. n. 13066 del 2007; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 24054 del 2017; Cass. n. 27564 del 2018; Cass. n. 3340 del 2019; Cass n. 24304 del 2020).
Con la seconda censura veicolata con il motivo di ricorso in esame l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta che la Commissione regionale non si sia conformata all’indirizzo giurisprudenziale di codesta Corte, che ha affermato che la plusvalenza conseguente alla
cessione di un terreno edificabile deve essere assoggettata a tassazione alla data dell’atto definitivo di compravendita.
5.1. La censura è fondata.
5.2. E’ stato evidenziato (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17690 del 24/07/2013, Rv. 628582-01) che «nella cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, contemplata nell’art. 81, primo comma, lett. b) del d.P.R. n. 917 del 1986 “ratione temporis” vigente, l’imponibilità della plusvalenza è regolata dal principio di cassa, dall’art. 82, primo comma, del d.P.R. cit., ma che il momento impositivo, tuttavia, richiede anche l’effetto traslativo del negozio, al quale si àncora la definitività della operazione e della conseguente plusvalenza, sicché al principio di cassa è informata altresì l’ipotesi del pagamento dell’intero corrispettivo nella vigenza di un contratto preliminare, dovendosi ritenere, in tal caso, che la tassazione della plusvalenza coincida con il contratto definitivo non in ragione del diverso principio di competenza, ma perché il pagamento avvenuto in epoca anteriore al trasferimento del bene era ancora insufficiente nella vigenza dei soli effetti obbligatori del preliminare.».
In altri termini, deve essere considerato il momento di conclusione del contratto di vendita (nella specie pacificamente avvenuto il 12.2.2001), nel quale sorge il diritto al pagamento del corrispettivo (cfr. Cass. n. 13657 del 30/05/2018).
In conclusione, accolti il primo motivo di ricorso e la seconda censura sollevata con il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 22/02/2024.