Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34019 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34019 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7417/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)ed elettivamente domiciliato presso lo RAGIONE_SOCIALE dei predetti -DLA Piper RAGIONE_SOCIALE – in ROMA, INDIRIZZO, -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 4066/2014 depositata il 22/07/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre con quattro motivi contro l’RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello del contribuente in controversia avente ad oggetto la determinazione della plusvalenza tassabile a seguito di cessione di un immobile,
ritenendo non operante nel caso di specie la disciplina premiale del c.d. ‘scudo fiscale’ di cui al d.l. n. 350 del 2001.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la ‘Omessa pronuncia -Nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360, commi 1, n. 4 c.p.c. Della violazione del principio del corrispettivo di cui agli artt. 67 e 68, commi 1 e 2 del DPR n. 917/1986’
1.1. Sostiene il contribuente che la sentenza impugnata sia viziata dal difetto radicale di motivazione, in quanto la CTR, limitandosi a motivare in merito alla inapplicabilità dello ‘scudo fiscale’, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla contestazione dell’appellante, formulata mediante apposito motivo di impugnazione, circa l’illegittimità della determinazione del valore della plusvalenza ai fini Irpef, operata con riferimento alla precedente attività accertativa avente ad oggetto l’imposta di registro.
Con il secondo motivo, rubricato ‘Omessa pronuncia Violazione o falsa applicazione dell’art. 53, D.Lgs. 546/1992 e degli artt. 100 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Della violazione del principio del corrispettivo ai fini dell’applicazione degli artt. 67 e 68, commi 1 e 2, DPR n. 917/1986’, il ricorrente ripropone la medesima contestazione di omessa pronuncia sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Con il terzo motivo il contribuente denuncia la ‘Omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (Violazione del principio di cui agli artt. 67 e 68, commi 1 e 2, DPR n. 917/1986), per non avere la CTR pronunciato sulle contestazioni sollevate a tale proposito dal contribuente con l’atto di appello.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell’art. 13 -bis, D.L. 78/2009, per avere erroneamente ritenuto la CTR la notificazione dell’avviso di liquidazione, effettuata anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione riservata di cui all’art. 13 del d.l. n. 350/2001, ostativa alla produzione degli effetti favorevoli del c.d. ‘scudo fiscale’, che l’art. 14 del medesimo decreto associa al rimpatrio RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie, eseguito con le modalità previste dai precedenti artt. 12 e 13.
Il primo motivo è fondato.
5.1. Il ricorrente lamenta infatti la nullità della impugnata pronuncia per aver la CTR totalmente trascurato l’esame del motivo di appello avente ad oggetto la violazione del principio del corrispettivo di cui agli artt. 67 e 68, commi 1 e 2, DPR n. 917/1986.
Ai fini dell’autosufficienza, trascrive nel ricorso le argomentazioni svolte a sostegno di tale doglianza ed indica la collocazione topografica dei documenti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE proprie contestazioni, in relazione alle determinazione del corrispettivo della cessione da porre a base della determinazione della plusvalenza tassabile ai fini Irpef.
5.2. La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando la motivazione «manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero … essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da
non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
5.3. In particolare si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture.
5.4. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella «perplessa e incomprensibile»; in entrambi i casi, invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze in essa citate).
5.5. Peraltro, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 nonché dell’art.
118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione RAGIONE_SOCIALE critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e RAGIONE_SOCIALE considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 15884 del 2017).
La sentenza impugnata corrisponde paradigmaticamente alle patologie motivazionali categorizzate nei citati arresti giurisprudenziali.
6.1. Il giudice dell’appello non dedica uno specifico esame alle allegazioni e documentazione fornite dal contribuente, mediante le quali questi ha contestato che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione dell’immobile in oggetto solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro.
Risultano assorbiti il secondo e terzo motivo, con i quali il contribuente solleva, sotto i differenti profili della nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e della omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la medesima censura.
Parimenti assorbito risulta il quarto motivo di ricorso.
In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso e assorbiti i restanti, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29/11/2023.