Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31099 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31099 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/12/2024
Cessione licenza taxiplusvalenzaconfigurabilità- calcolocosto sostenuto per l’acquisto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1724/2022 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2851/2021, depositata in data 7/06/2021, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale del Lazio (CTR) accolse in parte l’appello proposto da NOME COGNOME contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (CTP) che ne aveva rigettato il ricorso contro un avviso di accertamento, per l’anno di imposta 2010, con cui, a fini Irpef, era recuperata a imposizione la plusvalenza realizzata dalla cessione della licenza taxi, nella misura della differenza tra euro 105.000,00, valore accertato ai fini dell’imposta di registro, ed euro 1.00, valore della plusvalenza indicato nel quadro RM della dichiarazione.
In particolare i giudici di appello ritenevano fondata la ripresa, configurandosi in tal caso una cessione di azienda, da presumersi onerosa, in assenza di prova dell’atto di donazione, e irrilevante essendo il rapporto di parentela tra cedente e cessionario (zio-nipote) così come irrilevante era la circostanza che vi fosse un rapporto di lavoro con la società cooperativa; in relazione al calcolo della plusvalenza, ritenevano però inapplicabile il valore accertato ai fini dell’imposta di registro, in forza dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015, facendo quindi riferimento al prezzo dichiarato nell’atto (euro 70.000,00).
Avverso la sentenza della CTR il contribuente propone ricorso affidato a due motivi.
L ‘Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 ottobre 2024, per la quale il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce violazione e
falsa applicazione degli artt. 58 e 96 t.u.i.r., non essendo configurabile cessione di azienda in quanto egli, dipendente di società cooperativa, non era titolare attività di impresa.
1.1. Il motivo non è fondato.
Questa Corte, in tema di cessione di licenza taxi, ha ripetutamente e condivisibilmente affermato che l’attività del tassista, in relazione al dato testuale di cui all’art. 2195 n. 3 cod. civ., che qualifica imprese commerciali le attività di trasporto, è di natura imprenditoriale (basata quindi sul principio di economicità): trattasi di piccolo imprenditore ( ex art. 2083 cod. civ.), specificamente imprenditore artigiano, come espressamente qualificato dall’art. 7, comma 1, lett. a) della l. 15 gennaio 1992, n. 21 (Cass. 4/10/2017, n. 23143); che la licenza per l’esercizio del servizio di taxi costituisce un bene primario nell’ambito dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività individuale di trasporto di persone; che il suo trasferimento, previsto dall’art. 9 della l. n. 21 del 1992, che consente al titolare di ottenere la cd. volturazione da parte del Comune, a determinate condizioni ed a favore di un terzo avente i requisiti di legge, realizza, ove avvenga a titolo oneroso, una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito , ai sensi dell’ art. 86, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Cass. 14/07/2017, n. 17476, i cui principi risultano ribaditi da Cass. 13/10/2017, n. 24101; Cass. 2/03/2018, nn. 4944 e 4945; Cass. 15/11/2021, n. 34312).
Analoghe considerazioni sono state estese ai titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (Cass. 3/11/2020, n. 24315; Cass. 23/02/2021, n. 4775; Cass. 17/06/2021, n. 17324; Cass. 8/01/2024, n. 526).
In tale quadro la Corte ha anche affermato che la partecipazione ad una cooperativa non è di per sé un dato significativo del trattarsi di lavoro subordinato essendo, da solo, un elemento ambiguo (Cass.
26/07/2017, n. 18435, in motivazione, ove si evidenziava potersi trattare anche di mera cooperativa tra imprenditori per la gestione di servizi comuni).
Si è anche affermato, comunque, che il corrispettivo per la cessione di licenza di taxi non presenta alcun collegamento con l’eventuale rapporto di lavoro tra il cedente e la società cooperativa, la quale resta estranea alla vendita (Cass. 20/04/2016, n. 7883).
La CTR non ha quindi errato nel ritenere sussistente la plusvalenza ritenendo indimostrata (con affermazione invero non censurata) e comunque irrilevante la sussistenza di un non meglio precisato rapporto con società cooperativa.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., laddove la sentenza contraddittoriamente, pur ritenendo configurabile la cessione di azienda, escludendo la rilevanza del rapporto di dipendenza con la società cooperativa, ha ritenuto non deducibile il valore di acquisto, in quanto, avendo il ricorrente dedotto di aver intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato, ciò escludeva la configurabilità di decurtazioni in termini di ammortamento.
2.1. Il motivo è fondato nei termini che seguono.
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da
non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053).
Trattandosi di plusvalenza realizzata in regime di impresa, l’art. 86, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, attribuisce rilevanza al costo non ammortizzato del bene ceduto; per cui il corrispettivo versato per l’acquisto del bene costituisce costo deducibile ai fini della determinazione della plusvalenza patrimoniale realizzata con la successiva cessione del bene a titolo oneroso (Cass. 2/08/2017, n. 19184, sempre in tema di plusvalenza da cessione di licenza taxi), potendosi quindi tener conto del costo per l’acquisizione dell’autorizzazione, a seconda dei casi, mediante acquisto dal precedente titolare (art. 9, comma 1, della legge n. 21 del 1992), a seguito della morte di lui (art. 9, comma 2, della legge n. 21 del 1992) o per concorso pubblico (art. 8 della legge n. 21 del 1992) (Cass. 22/09/2017, n. 22132).
Sulla specifica questione dell’esistenza di costi rilevanti ai fini del calcolo della plusvalenza la motivazione appare effettivamente apparente e contraddittoria con le premesse sopra ricordate; ed infatti, da un lato, nel confermare il prezzo della vendita la CTR fa riferimento al prezzo di euro 80.000,00 che lo stesso contribuente aveva pagato nel 2007 per l’acquisto della licenza, unitamente all’autovettura Mercedes, come da denuncia verbale di cessione aziendale, mentre, dall’altro, sembra adombrare un a mancanza di prove documentali al
riguardo; in secondo luogo, afferma l’assenza di decu rtazioni in ragione della circostanza che il contribuente aveva affermato di essere dipendente di una cooperativa, circostanza di cui aveva escluso la rilevanza nella valutazione della sussistenza di una plusvalenza imponibile.
Di conseguenza, rigettato il primo motivo, va invece accolto il secondo; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 18 ottobre 2024.