Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34087 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34087 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2023
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7653/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. UMBRIA n. 689/2014, depositata il 17/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di NOME COGNOME, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello avverso la sentenza della C.t.p. di Perugia che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2007, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito ai fini Irpef.
Il contribuente, comproprietario per la metà di tre immobili siti in Siracusa, di rilevante interesse archeologico, li alienava (unitamente al comproprietario RAGIONE_SOCIALE) con tre separati atti pubblici del 25 giugno 2007, registrati il successivo 13 luglio.
Rispetto a due di dette convenzioni l’RAGIONE_SOCIALE emetteva, ai fini dell’imposta di registro , avviso di rettifica e liquidazione con il quale determinava il valore in euro 1.097.940,00. Detto avviso era oggetto di separato ricorso.
L ‘Ufficio , inoltre, con l’atto impositivo oggetto del presente giudizio, contestava al ricorrente, con riferimento ai medesimi due immobili, l’omessa dichiarazione della plusvalenza che assumeva realizzata a seguito della vendita, supponendo, in ragione del valore accertato ai fini dell’imposta di registro, una plusvalenza di euro 497.642,24 .
2 . L’RAGIONE_SOCIALE , in data 1° novembre 2023, ha depositato memoria con la quale ha ribadito le proprie conclusioni. Tuttavia, con successiva nota versata nel fascicolo telematico in data 13 novembre 2023 ed accettata dalla Cancelleria il giorno 14 novembre 2023 ha reso noto di aver provveduto all’annullamento parziale dell’atto impositivo .
Considerato che:
Con la nota depositata il 13 novembre 2014, ed accettata dalla Cancelleria solo nella giornata di ieri, l’Ufficio, ha reso noto di aver provveduto all’annullamento parziale dell’atto impositivo e di aver rideterminato la plusvalenza tassabile nella minor somma di euro 10.497,00, determinata per differenza tra il corrispettivo di cessione ed il costo rivalutato, con conseguente rideterminazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Il deposito del documento comprovante l’annullamento parziale è avvenuto nell’imminenza dell’adunanza camerale e, allo stato non vi è prova nemmeno della rituale notifica del medesimo al contribuente. Pertanto, si rende necessario, nel rispetto del contraddittorio e per garantire il diritto di difesa del contribuente, rinviare la causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per quanto in motivazione. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2023.