Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4782 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4782 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14079/2017 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-controricorrente-
avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 7455/16 depositata il 25 novembre 2016;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME COGNOME due distinti avvisi di accertamento mediante i quali recuperava a tassazione, ai fini dell’IRPEF, la plusvalenza da lei asseritamente realizzata negli anni 2006 e 2007 a sèguito della vendita di un immobile di sua proprietà sito in RAGIONE_SOCIALE al INDIRIZZO.
La contribuente impugnava entrambi gli avvisi di accertamento
dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTP) di RAGIONE_SOCIALE, la quale, in parziale accoglimento del suo ricorso, annullava l’atto impositivo inerente all’anno d’imposta 2006, perché notificato oltre il termine fissato dalla legge.
La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio, che con sentenza n. 7455/16 del 25 novembre 2016 respingeva l’appello della parte privata, relativo all’avviso di accertamento per l’anno 2007.
A fondamento della decisione assunta, per quanto qui ancora interessa, i giudici regionali rilevavano che:
(a)non sussiste in capo all’Amministrazione Finanziaria un obbligo generalizzato di instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente; cionondimeno, nel caso di specie, era stata comunque documentata l’avvenuta notifica all’appellante di un «invito per un cd. ‘controllo a tavolino’» ;
(b)doveva ritenersi dimostrata la legittimazione del funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo;
(c)la prova dell’avvenuto incasso del corrispettivo della cessione immobiliare era desumibile dal tenore della clausola contenuta nell’art. 3, ultimo comma, del contratto di compravendita;
(d)non poteva disporsi la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio penale pendente a carico di altro soggetto, denunciato per truffa dalla contribuente in relazione ai fatti che avevano dato luogo all’imposizione fiscale.
Contro questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che i quattro motivi di ricorso per cassazione proposti dalla contribuente NOME COGNOME devono intendersi riferiti al solo avviso di accertamento inerente all’anno d’imposta 2007, essendosi formato il giudicato interno sulle statuizioni adottate dalla CTP di RAGIONE_SOCIALE in ordine all’atto impositivo riguardante l’anno 2006.
1.1 Tanto premesso, con il primo motivo sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 6 e 12 della legge n. 212 del 2000, dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.
1.2 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente affermato che non sussisteva in capo all’Ufficio alcun obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo e che in ogni caso il relativo invito era stato regolarmente notificato alla contribuente.
Viene obiettato, al riguardo, che agli atti di causa risultava acquisito un unico avviso di convocazione, inerente al solo anno d’imposta 2006.
1.3 Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
1.4 L’impugnata sentenza si fonda su due distinte e autonome rationes decidendi , ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali singolarmente idonea a sorreggerla:
(1)l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale non era necessaria;
(2)sussisteva comunque la prova dell’avvenuta regolare notificazione alla contribuente « l’invito per un cd ‘controllo a tavolino’» .
1.5 Le censure rivolte alla prima ratio si appalesano infondate, alla stregua del consolidato indirizzo nomofilattico secondo il quale, con riguardo alla disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’art. 6 -bis della legge n. 212 del 2000 (inserito dall’art. 1, comma 1, lett. e) , del d.lgs. n. 219 del 2023 e non applicabile agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del d.lgs. n. 218 del 1997 emesso prima della medesima data, giusta il disposto dell’art. 7, comma 1, del d.l.
39 del 2024, conv. dalla legge n. 67 del 2024), l’Amministrazione Finanziaria è gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per i tributi cd. ‘armonizzati’, soggetti alla diretta applicazione del diritto dell’Unione Europea (come l’IVA), mentre, per quelli cd. ‘non armonizzati’, fra i quali rientra l’IRPEF, tale vincolo sussiste nelle sole ipotesi specificamente previste dalla legislazione nazionale (cfr. Cass. Sez. U. n. 24823/2015, Cass. Sez. U. n. 21271/2025; si vedano pure Cass. n. 6261/2025, Cass. n. 25702/2025).
1.6 Conseguentemente, devono essere ritenute inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le critiche rivolte all’ulteriore ratio spesa dalla CTR, giacchè il loro eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre, stante l’intervenuta definitività della prima, alla cassazione della sentenza (cfr. Cass. n. 7618/2025, Cass. n. 7642/2025, Cass. Sez. U. n. 19237/2025, Cass. n. 21800/2025).
Con il secondo motivo sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973.
2.1 Si sostiene che l’avviso di accertamento per cui è causa sarebbe stato sottoscritto da un funzionario privo della qualifica dirigenziale, per giunta in base a una delega generica e impersonale prodotta dall’Amministrazione Finanziaria soltanto nel giudizio di appello.
2.2 La doglianza è inammissibile sotto diversi profili.
2.3 Anzitutto, essa non formava oggetto dei motivi di impugnazione proposti dalla contribuente con il libello introduttivo del giudizio di primo grado, come chiaramente si ricava dall’esposizione della vicenda processuale contenuta nel ricorso per cassazione (pag. 3, quartultimo periodo).
Deve, peraltro, escludersi che il vizio fatto valere sia deducibile in ogni stato e grado del giudizio.
Invero, nel processo tributario la nullità dell’avviso di accertamento -anche nel caso di sua sottoscrizione ad opera di persona diversa da quelle
indicate nel comma 1 dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, espressamente regolato dall’art. 61, comma 2, dello stesso decreto – deve essere eccepita in primo grado; qualora ciò non avvenga, la relativa eccezione è inammissibile se proposta nelle successive fasi del giudizio (cfr. Cass. n. 381/2016, Cass. n. 24669/2021, Cass. n. 4690/2024).
È stato, inoltre, precisato dalla giurisprudenza di questa Corte che alla sanzione della nullità dell’avviso di accertamento comminata dall’art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 o da altre disposizioni non si applica il regime di diritto amministrativo di cui agli artt. 21septies della legge n. 241 del 1990 e 31, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2010, essendo questo incompatibile con le specificità degli atti tributari, per i quali il legislatore, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ha configurato una categoria unitaria di invalidità-annullabilità.
Ne discende che il contribuente ha l’onere di proporre tempestiva impugnazione entro il termine decadenziale di cui all’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa essere rilevato d’ufficio dal giudice, pur se emergente dagli atti processuali (cfr. Cass. n. 18448/2015, Cass. n. 16446/2016, Cass. n. 6430/2019).
2.4 Fermo quanto precede, a fronte dell’accertamento in fatto compiuto dalla CTR circa la «sussistenza di una delega legittimante» , l’impugnante non si è premurata di trascrivere o quantomeno di riportare il contenuto essenziale di tale documento, in modo da consentire alla Corte di valutare la fondatezza della sollevata doglianza senza dover accedere a fonti esterne al ricorso.
2.5 Riguardo, poi, all’eccepita tardività della produzione del documento in parola, risolventesi nella denuncia di un preteso error in procedendo esulante dal paradigma censorio invocato, giova rammentare che l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo applicabile ratione temporis , fa salva la facoltà RAGIONE_SOCIALE parti di produrre nuovi documenti in
appello.
2.6 Va, altresì, tenuto presente che, per consolidato orientamento di legittimità -rispetto al quale il ricorso non offre elementi che possano indurre a un eventuale suo ripensamento, così incorrendo nella sanzione di cui all’art. 360 -bis , num. 1, c.p.c.-, i documenti possono essere prodotti per la prima volta in appello, anche se preesistenti al giudizio di prime cure, senza necessità di dimostrare che la loro mancata acquisizione agli atti del processo di primo grado sia stata determinata da causa non imputabile alla parte (cfr. Cass. n. 16475/2025, Cass. n. 16807/2025, Cass. n. 25577/2025, Cass. n. 27920/2025).
Con il terzo mezzo sono prospettati la violazione e la falsa applicazione dell’art. 67 del t.u.i.r. e dell’art. 35, comma 22, della legge n. 248 del 2006 ( recte : del d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla legge n. 248 del 2006 n.d.r.), nonché l’omesso esame di un fatto decisivo.
3.1 Viene rimproverato alla RAGIONE_SOCIALE di aver a torto ritenuto legittimo il recupero a tassazione della plusvalenza asseritamente realizzata dalla contribuente, pur in mancanza di prova dell’avvenuto incasso di somme di denaro da parte della stessa.
Si deduce che, a fronte del pattuito prezzo di 542.000 euro, risultavano versate dall’acquirente soltanto la somma di 10.000 euro a titolo di caparra, con assegno emesso nel dicembre 2006 in favore della RAGIONE_SOCIALE, nonché l’ulteriore somma di 60.000 euro, a mezzo di due assegni tratti nel luglio 2007 all’ordine del procuratore speciale della venditrice, NOME COGNOME.
Secondo gli accordi intercorsi fra i contraenti, il pagamento dei restanti 472.000 euro sarebbe dovuto avvenire successivamente alla stipula dell’atto pubblico di compravendita, entro il termine del 5 agosto 2007, ma non v’era prova alcuna del fatto che la venditrice avesse percepito, anche solo in parte, il suddetto importo.
3.2 Il motivo è infondato.
3.3 È pur vero che, ai sensi dell’art. 68, comma 1, del t.u.i.r., le plusvalenze di cui alle lettere a) , b) e b-bis) del comma 1 dell’art. 67 sono costituite dalla differenza fra i corrispettivi «percepiti» nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo, sicchè in subiecta materia deve ritenersi operante il principio di cassa, e non quello di competenza, il quale, a norma dell’art. 76, primo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973, è applicabile alle sole plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi (cfr. Cass. n. 23893/2019, Cass. n. 21115/2020, Cass. n. 26810/2020, Cass. n. 22099/2021).
3.4 Occorre, però, tener presente che, secondo quanto appurato dalla qui impugnata sentenza, il contratto di compravendita concluso dalla contribuente conteneva una specifica clausola (art. 3, ultimo periodo) del seguente tenore: « Resta espressamente convenuto tra le parti che, qualora entro tre mesi dalla data odierna non risulti trascritt presso la competente Conservatoria dei RR.II. alcuna domanda giudiziale diretta ad ottenere il pagamento coattivo del suddetto residuo prezzo, lo stesso si intenderà automaticamente ed implicitamente quietanzato, senza bisogno di alcun atto notarile di quietanza e/o formalità ipotecaria» .
3.5 Prendendo le mosse dalla surriportata pattuizione, all’esito del libero apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie tipicamente riservato al giudice di merito, la CTR ha ritenuto raggiunta la prova dell’avvenuto pagamento della somma di 472.000, in difetto di documentata trascrizione della domanda giudiziale alla quale le parti avevano fatto esplicito riferimento.
La Commissione non ha, inoltre, mancato di esaminare l’assunto difensivo della contribuente incentrato sulla pretesa configurabilità di una truffa perpetrata in suo danno dal sunnominato procuratore speciale, da lei definito «regista occulto e finale destinatario dell’operazione» .
Sul punto, ancora una volta nell’àmbito di un’insindacabil e valutazione
del compendio probatorio, il collegio regionale ha reputato «destituita di qualsiasi fondamento» la «prospettata tesi della truffa della quale sarebbe rimasta vittima la sig.ra COGNOME, stante la procura speciale rilasciata al sottoscrittore di un atto stipulato dinanzi ad un pubblico ufficiale (notaio)» .
3.6 Non appare, pertanto, ravvisabile il denunciato error in iudicando , avendo i giudici a quibus correttamente applicato al caso di specie il principio di cassa sancito dall’art. 68, comma 1, del t.u.i.r., ritenendo provata, nel modo appena visto, l’avvenuta percezione da parte dell’odierna ricorrente della somma di 472.000 euro.
Né è consentito, dietro lo schermo della denuncia del vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., rimettere in discussione il giudizio di merito espresso nella sentenza impugnata.
Con il quarto motivo sono dedotte la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 295 c.p.c..
4.1 Si contesta alla CTR di aver considerato inapplicabile alla presente controversia l’istituto della sospensione per pregiudizialità di cui all’art. 295 c.p.c., sull’erroneo assunto che le uniche ipotesi di sospensione del processo tributario sarebbero quelle contemplate dall’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992.
4.2 Il motivo è infondato.
4.3 Ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, «il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione».
Dal chiaro tenore letterale della citata disposizione normativa si ricava che la conclusione del procedimento penale non assurge ad accertamento preliminare ‘necessario’ del giudizio tributario (cfr. Cass. n. 23199/2024).
La norma è rimasta invariata anche dopo l’entrata in vigore dell’art.
21bis del citato decreto legislativo introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m) , del d.lgs. n. 87 del 2024-, il quale, al comma 1, espressamente prevede che « a sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in sèguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi» .
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.600 euro, oltre a eventuali oneri prenotati a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME