Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12187 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12187 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
Oggetto:
tributi-
plusvalenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 09452/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, entrambe con l’AVV_NOTAIO e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-controricorrenti-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania, Napoli, n. 10059/49/16 pronunciata il 21 ottobre 2016 e depositata il 15 novembre 2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03 aprile 2024 dal Co: NOME COGNOMENOME COGNOME;
RILEVATO
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la C.T.R., confermando la decisione di primo grado, dichiarava l’illegittimità di due avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio ai fini Iper quale reddito diverso ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. b) TUIR per l’anno d’imposta 2008.
Gli atti impositivi avevano invero ad oggetto la ripresa a tassazione della plusvalenza immobiliare generata dalla cessione di un fabbricato, pervenuto alle contribuenti per successione ereditaria della defunta madre, e di cui costoro avevano successivamente riscattato a titolo oneroso anche il diritto di usufrutto dalla nonna. Le contribuenti avevano dunque maturato il diritto di usufrutto in un momento successivo a quello dell’acquisto della nuda proprietà, pervenuta iure hereditatis così consolidando, in un momento successivo all’acquisto, la piena proprietà dell’immobile. Accadeva altresì che le contribuenti avessero acquistato detto usufrutto ad un prezzo irrisorio, pari al 25% del suo valore, perché parametrato all’età della nonna cedente.
Orbene, secondo la tesi dell’ufficio all’atto della successiva alienazione, avvenuta l’anno dopo e quindi entro i cinque anni successivi al predetto consolidamento del diritto dominicale, il valore dell’usufrutto e la relativa aliquota avrebbero dovuto ess ere parametrate all’età (inferiore rispetto a quella della nonna) RAGIONE_SOCIALE ‘nuove’ cedenti, con conseguente aumento della corrispondente percentuale (90%) e del relativo valore tassabile. Doveva invero trovare applicazione quanto previsto dall’art. 67, co. 1, lett. b) così
come interpretato dalla risoluzione n. 188/E/2009 e non anche a termini della risoluzione n. 218/E/2008.
La CTR riteneva invece illegittimo l’operato dell’Ufficio giacché volto a modificare l’aliquota applicabile in ragione dell’età RAGIONE_SOCIALE venditrici in spregio alla ratio legis, che era quella di tassare l’aumento tra valore di acquisto e vendita nella stessa percentuale.
Il ricorso erariale è affidato ad un unico motivo, cui resistono le contribuenti con tempestivo controricorso.
Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, il patrono della parte contribuente ha rappresentato la propria sopravvenuta incompatibilità per essere stato inserito nell’albo degli avvocati del libero foro difensori di RAGIONE_SOCIALE, dichiarando di aver rinunciato al mandato, ma senza aver riscontro dalle sue assistite, che non hanno peraltro provveduto a nominare altro difensore.
CONSIDERATO
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. violazione degli artt. 9, co. 5, 67 e 68 TUIR e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme in tema di INVIM.
In sintesi, si critica la sentenza per aver la CTR fatto mal governo del disposto di cui all’art. 67 cit., avendo fatto decorrere il calcolo del quinquennio per la tassazione della plusvalenza dalla sola data di acquisto dell’usufrutto e non della piena proprietà. Riport ando per esteso il contenuto della risoluzione n. 188/2009, la ricorrente denunzia l’illegittimità della sentenza per non aver la CTR considerato che la vendita di cui trattasi aveva ad oggetto il trasferimento di due diritti acquisiti in momenti diversi, sottolineando comunque l’intento speculativo rispetto all’usufrutto acquisito l’anno antecedente quello di vendita. Rispetto a quest’ultimo criticava poi la decisione impugnata che aveva applicato i coefficienti di legge parametrati all’età del vecchio proprietario anziché a quelli RAGIONE_SOCIALE cedenti quali nuove titolari del diritto di proprietà ormai consolidato.
In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità svolta dalla difesa RAGIONE_SOCIALE contribuenti ed avente ad oggetto l’elusione del divieto di doppia conforme ex art. 348, co. 4, c.p.c. Invero detta disposizione sancisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione solo limitatamente alle ipotesi di vizio promosso ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., diverso dalla censura in esame (cfr. Cass., V, n. 24508/2022).
Parimenti va respinta l’ulteriore eccezione di inammissibilità del motivo, perché non conforme ai precetti di formulazione della censura ex art. 360 n. 3 c.p.c., e fondata sul presupposto per cui la violazione di una norma di diritto comporta l’erronea ricognizione della fattispecie astratta disciplinata dalla norma e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, laddove l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, quale sarebbe quella odierna secondo la tesi RAGIONE_SOCIALE controricorrenti, è invece esterna all’esatta interpretazione della norma, inerendo alla valutazione del giudice di merito e solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Anche detta eccezione è palesemente infondata tenuto conto che non vi è contestazione alcuna sulla fattispecie concreta oggetto di scrutinio e sulla sua erronea ricostruzione, tanto che nemmeno le controricorrenti identificano i ridetti profili di ‘erronea ricognizione’.
Tanto premesso, il Collegio considerata l’assenza di specifici precedenti giurisprudenziali in materia e la novità, con rilevanza nomofilattica, della questione sollevata in ricorso, ritiene disporre la trattazione alla pubblica udienza.
PQM
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 03/04/2024