Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14651 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
Oggetto: tributi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 08218/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME
-intimati-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Toscana, Firenze, n. 1673/16/16 pronunciata il 19 ottobre 2015 e depositata il 29 settembre 2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03 aprile 2024 dal Co: NOME COGNOMENOME COGNOME;
RILEVATO
LRAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza della CTR toscana , in epigrafe indicata, con cui il Collegio d’appello ha riformato la sentenza di primo grado che, invece, aveva confermato la legittimità di un atto impositivo emesso ai fini del maggior Irpef derivante da una plusvalenza generata da un atto di compravendita, avente ad oggetto un appezzamento di terreno e un’unità abitativa.
In sintesi, la CTR aderiva alla tesi di parte contribuente, appellante, laddove riferiva che la CTP non aveva tenuto conto RAGIONE_SOCIALE osservazioni rese in ordine alla capacità edificatoria RAGIONE_SOCIALE aree (queste ultime, ancorché ricadenti in area edificabile, non potevano consentire alcuna edificazione per motivi geologici).
Parimenti la CTR aderiva alla tesi del contribuente, secondo cui il valore di compravendita era stato indicato solo per la parte acquirente ed ai soli fini della liquidazione dell’imposta di registro, così censurando l’operato dell’Ufficio che aveva acriti camente aderito a tale dichiarazione di valore senza previamente valutare il reale valore degli immobili compravenduti.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria che svolge un unico motivo di ricorso. Rimangono intimati i contribuenti, eredi del sig. NOME COGNOME.
CONSIDERATO
Con l’unico motivo, la ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973, 67 e 68 TUIR e 115 c.p.c.
In sintesi, denunzia l’illegittimità della sentenza per aver la CTR travisato la fattispecie sottoposta al suo esame. Rileva invero come
le argomentazioni addotte dalla CTR a sostegno della decisione di riforma siano ‘tipiche’ dei ‘ provvedimenti di rettifica del valore dei cespiti trasferiti’, circostanza estranea al giudizio, non avvedendosi invece che ‘ il recupero investe -molto più semplicemente una plusvalenza calcolata in base al prezzo dichiarato nel contratto e quindi conformemente ai criteri fissati dalla legge, aumentato dei costi rivalutati’.
Ricorda come a termini dell’art. 68, co. 1, TUIR le plusvalenze siano determinate dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto. Precisa che il corrispettivo percepito può essere accertato sulla scorta di quanto dichiarato in atti dalle parti ovvero a mezzo di altri elementi, ove si ritenga che il primo sia inveritiero. Specifica che, nel caso in commento, sarebbe stato utilizzato il corrispettivo dichiarato in atti quale prezzo della compravendita. La decisione della CTR si porrebbe altresì in conflitto con l’art. 115 c.p.c. che impone al Giudice di decidere in base alle prove acquisite agli atti. Riproduce, altresì, in atti l’atto impositivo ai fini dell’autosufficienza.
Il motivo è fondato.
Le plusvalenze “immobiliari” di cui all’art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986, sono di regola imponibili secondo il principio di cassa, ai sensi dell’art. 68, comma 1, RAGIONE_SOCIALE stesso decreto, ne deriva che il momento rilevante ai fini dell’imposizione è quello in cui il corrispettivo è percepito, facendosi riferimento a quanto dichiarato dal contribuente, salvo diversa indagine solo quando vi sia ragione di dubitare RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni contrattuali (cfr. Cass. V, n. 23893/2019). In tal senso, risulta a tal fine irrilevante che l’atto di compravendita sia stato stipulato anche in un anno precedente (cfr. Cass. V, n. 2115/2020).
A tali principi non si si è attenuta la sentenza in scrutinio, imponendo di fare riferimento ad altri calcoli di cui sarebbe onerata l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria, eccentrici rispetto alla previsione
normativa ed in difetto da dichiarati elementi di inattendibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei contribuenti, come risultanti negli atti negoziali di acquisto e vendita del compendio immobiliare.
Il ricorso è quindi fondato e la sentenza merita annullamento con rinvio per la riedizione del giudizio di merito secondo i principi sopra enunciati.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado per la Toscana, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 03/04/2024 e, in seconda convocazione,