Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4918 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4918  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 13641/2022, proposto da:
COGNOME  NOME  e  COGNOME  NOME,  nella  loro qualità di eredi di COGNOME NOME , rappresentate e difese, per procura  in  calce  al  controricorso,  dall’AVV_NOTAIO  ed elettivamente domiciliate presso la cancelleria della Corte di cassazione
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
avverso  la  sentenza  n.  1351/2022  della  Commissione  tributaria regionale della Campania- sezione staccata di Salerno, depositata il 3 febbraio 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
Con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Campania – sezione staccata  di  Salerno,  ha  accolto  l’appello  proposto  dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di  Avellino  favorevole  alle  contribuenti  NOME  COGNOME  e NOME COGNOME.
Queste ultime avevano impugnato l’avviso di accertamento emesso  all’esito  di  una  verifica  effettuata  nei  confronti  di  NOME COGNOME, al quale erano succedute mortis causa .
Con tale atto impositivo, l’Erario aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpef per l’anno d’imposta 201 2, le somme che il COGNOME aveva percepito da tale RAGIONE_SOCIALE a titolo di corrispettivo per la cessione del diritto di superficie su di un terreno agricolo per la realizzazione di un impianto eolico di produzione di energia elettrica.
 Nel  riformare  la  statuizione  dei  primi  giudici,  la  C.T.R.  ha osservato che le somme percette dal dante causa RAGIONE_SOCIALE contribuenti, afferendo  ad  ambito  fondiario,  costituivano  reddito  incluso  nella previsione di cui all’art. 9, comma 5, TUIR, in particolare come redditi non determinabili catastalmente ex art. 67, comma 1, lett. e ), dello stesso testo unico.
La sentenza d’appello è stata impugnata dalle contribuenti con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE, patrocinata dall’Avvocatura generale dello Stato,  ha  depositato  un  atto  contenente  richiesta  di  partecipare all’udienza di discussione .
Considerato che:
L’unico  mezzo  di  impugnazione  denunzia  violazione  o  falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. e ), TUIR.
Le ricorrenti assumono infatti che, nella specie, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 9, comma  5,  TUIR,  che  equipara  il trasferimento  di  un  diritto  reale  di  godimento  al  trasferimento  del diritto  di  proprietà,  con  conseguente  esenzione  da  imposta  sulle plusvalenze realizzate da cessioni a titolo oneroso effettuate dopo il quinquennio successivo all’acquisto .
La censura è fondata.
2.1. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare decidendo la controversia fra le stesse parti in relazione a diverso anno d’imposta (ordinanza n. 6726/2021), occorre anzitutto dare continuità ai principii di  diritto  affermati  dalla  giurisprudenza  di  legittimità  a  partire  dalla sentenza n. 15333/2014:
«in materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante da cessione del diritto di superficie dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dall’acquisto dell’immobile non è soggetta a tassazione come “reddito diverso” ex art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b) o l), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo, atteso che, da un lato, la lett. b) è applicabile solo alle aree fabbricabili e, dall’altro, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, prevista dall’art. 9, comma 5, dello stesso decreto, non consente di ricondurre l’obbligo di concedere a terzi l’utilizzo di un terreno agli obblighi “di permettere”, di cui alla lett. l), che si riferiscono a diritti personali piuttosto che a diritti reali»;
«la plusvalenza derivante da cessione infraquinquennale di diritto di superficie non è soggetta a tassazione come “reddito diverso” ex art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b) o l), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo, atteso che, da un lato, la lett. b) è applicabile solo alle aree fabbricabili e, dall’altro, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, prevista dall’art. 9, comma 5, dello stesso decreto, non consente di ricondurre l’obbligo di concedere a terzi l’utilizzo di un terreno agli obblighi “di permettere”, di cui alla lett. l), che si riferiscono a diritti personali piuttosto che a diritti reali».
2.2. A tali principi non si è uniformata la sentenza impugnata, che, pertanto, andrà cassata in accoglimento del motivo esaminato.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso di parte contribuente.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese dei gradi di merito possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALE contribuenti.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al  pagamento  RAGIONE_SOCIALE  spese  del presente giudizio, che liquida in € 2.100,00 oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso  forfetario  e  oneri  accessori.  Compensa  le  spese  dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2025.