Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18909 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18909 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20686/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in CATANIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso
SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-SEZ.DIST. CATANIA n. 4565/2022, depositata il 16/05/2022.
nonché
sul ricorso iscritto al n. 20724/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliata in CATANIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso
SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-SEZ.DIST. CATANIA n. 4577/2022, depositata il 16/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Le contribuenti NOME e NOME erano destinatarie di procedura espropriativa di un capannone industriale, con annesso alloggio del custode e sottostante terreno in agro etneo, al fine di ricavarne un edificio scolastico. Il vincolo preordinato all’esproprio era apposto sui beni iscritti in zona territoriale omogenea (ZTO) ‘F’, secondo le indicazioni del D.M. n. 1444/1968.
Sull’indennità di occupazione e di esproprio erano trattenute imposte in conseguenza della plusvalenza, in applicazione dell’art. 11 l. n. 413/1991, donde le contribuenti chiedevano, ciascuna per
quanto di competenza, il rimborso della maggior trattenuta, rilevando che il presupposto impositivo fosse l’iscrizione dei beni espropriati in una delle ZTO ‘A’, ‘B’, ‘C’, o ‘D’, mentre nel caso in esame si trattava pacificamente di ZTO ‘F’.
Avverso il silenzio rigetto adivano il giudice di prossimità, con distinti ricorsi trovando apprezzamento delle proprie ragioni in entrambi i gradi di merito.
Donde ricorre l’Agenzia delle entrate, con distinti ricorsi, uno per ciascuna contribuente, mediante il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a due motivi, cui replicano le contribuenti con tempestivo controricorso, ulteriormente illustrato con memoria in prossimità dell’adunanza.
I distinti ricorsi erano riuniti con ordinanza di questa Corte n. 32703/2023.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 11 della legge numero 413 del 1991, nonché nell’articolo 2697 del codice civile e dell’articolo 53 della Costituzione.
Nello specifico si afferma che la ritenuta del 20% sulle somme a titolo di indennità riguardi tutti i terreni che siano edificabili.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 e 4 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione del principio dell’onere della prova di cui all’articolo 2697 del codice civile, nonché violazione falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 324 del codice di procedura civile, nonché dell’articolo 57 del decreto legislativo numero 546 del 1992.
Nello specifico si lamenta l’inesistenza del giudicato interno erroneamente richiamato dalla sentenza in scrutinio, nonché la
violazione del riparto dell’onere della prova, ponendo a carico dell’Ufficio la prova della sussistenza dei presupposti impositivi.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente, per la loro stretta connessione, avendo riguardo al regime urbanistico dei beni espropriati.
2.1. Per un verso è stata data per provata l’insistenza dell’immobile in area ‘F’, non tanto per il giudicato interno, quanto piuttosto per la mancata contestazione dell’Ufficio dell’affermazione di parte privata, corroborata dalla CTU in sede di giudizio sulla quantificazione dell’indennità di esproprio.
Per altro verso, la ZTO ‘F’, di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, indica la zona territoriale omogenea vocata per strutture comuni o opere pubbliche e deve quindi ritenersi coerente con la realizzazione di una scuola che è stata la ragione per cui si è proceduto all’esproprio. Detto diversamente, la realizzazione di una scuola presuppone che l’area su cui ubicarla abbia destinazione ‘F’, qual presupposto logico-normativo ai fini della corretta zonizzazione, in modo che attrezzature comuni ed edifici di interesse pubblico siano ivi collocati e non nel tessuto del centro storico, della zona di completamento o espansione o delle aree produttive.
Correttamente, quindi, la sentenza in scrutinio ha dato per provato in base a plurimi argomenti (cfr. pag. 3, primo e secondo capoverso) che il bene oggetto di ablazione fosse iscritto in ZTO ‘F’.
2.2. Un tanto correttamente accertato, la sentenza in scrutinio ha fatto buon governo degli insegnamenti di questa Suprema Corte di legittimità, ove ha ritenuto che il presupposto impositivo per la trattenuta da plusvalenza, di cui all’art. 11 l. n. 413/19 91, sia l’iscrizione in una delle ZTO ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, con esclusione della ‘E’ (area agricola) ed ‘F’ (area per attrezzature comuni).
Ed infatti, in tema di redditi diversi, il presupposto impositivo di cui all’art. 35 del d.P.R. n. 327 del 2001, ai fini dell’assoggettabilità a tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione di
indennità di occupazione o di esproprio, è costituito dalla collocazione dei suoli nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici, anche in caso di procedure volte alla realizzazione di opere pubbliche (cfr. Cass. T., n. 1307/2025).
Altresì, è stato affermato che l’assoggettamento a imposizione delle plusvalenze, derivanti da espropriazioni o cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, presuppone l’inserimento dell’area in una delle zone omogenee, previste dall’art. 11, comma 5, della l. n. 413 del 1991, per effetto dello strumento urbanistico generale o del piano attuativo – non rilevando, invece, la sua vocazione edificatoria o agricola fondata sulle previsioni dello strumento urbanistico locale -con la conseguenza che tale collocazione, integrando il presupposto dell’imposizione della plusvalenza, comporta l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. T, n. 27929/2024).
A tali principi si sono attenute le sentenze in esame.
Ne consegue che i ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente che liquida, complessivamente per i due ricorsi così riuniti, i n €. cinquemilaseicento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, Iva e cpa come per legge. Così deciso in Roma, il 03/07/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME