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Plusvalenza da esproprio: quando è tassabile?

La Corte di Cassazione chiarisce i limiti di tassabilità della plusvalenza da esproprio. Con una recente ordinanza, i giudici hanno stabilito che l’imposta non è dovuta se l’area espropriata ricade in Zona Territoriale Omogenea ‘F’, destinata a servizi e attrezzature pubbliche. La decisione conferma che il presupposto impositivo si applica solo alle zone edificabili A, B, C e D, rigettando il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria e ponendo a suo carico l’onere della prova sulla classificazione urbanistica del terreno.

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Pubblicato il 29 agosto 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Plusvalenza da Esproprio in Zona “F”: la Cassazione Chiarisce i Limiti della Tassazione

L’indennità ricevuta a seguito di un procedimento di esproprio per pubblica utilità può generare una plusvalenza da esproprio, ovvero un guadagno soggetto a tassazione. Tuttavia, non tutte le aree espropriate sono uguali di fronte al fisco. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale, stabilendo che la tassazione non si applica se l’immobile si trova in una Zona Territoriale Omogenea (ZTO) di tipo “F”. Questa decisione ha importanti implicazioni per i proprietari di immobili e per l’operato dell’Amministrazione Finanziaria.

I Fatti di Causa: Un Esproprio per Pubblica Utilità

Il caso ha origine dall’espropriazione di un capannone industriale con annesso terreno, di proprietà di due contribuenti. L’obiettivo dell’esproprio era la realizzazione di un nuovo edificio scolastico. Al momento della liquidazione dell’indennità di occupazione e di esproprio, l’Amministrazione Finanziaria aveva applicato una ritenuta fiscale del 20%, ritenendo che la somma costituisse una plusvalenza tassabile ai sensi della normativa vigente.

Le contribuenti hanno contestato tale prelievo, sostenendo che il presupposto per l’imposta fosse l’iscrizione del bene in una delle zone territoriali edificabili (specificate come A, B, C, o D). Nel loro caso, invece, il terreno era pacificamente classificato come ZTO “F”, una zona destinata ad attrezzature e impianti di interesse comune, come appunto una scuola. I giudici di primo e secondo grado avevano dato ragione alle contribuenti, spingendo l’Amministrazione Finanziaria a ricorrere in Cassazione.

La Tassabilità della plusvalenza da esproprio in Zona “F”

La questione giuridica al centro del dibattito era se la plusvalenza da esproprio fosse tassabile anche per i terreni in zona “F”. L’Amministrazione Finanziaria sosteneva che la ritenuta del 20% si applicasse a tutti i terreni edificabili, interpretando estensivamente la norma. Inoltre, contestava la decisione dei giudici di merito di aver posto a carico dell’Ufficio l’onere di provare la sussistenza dei presupposti impositivi.

La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi del ricorso, focalizzandosi sul regime urbanistico dei beni espropriati. La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito, secondo cui l’immobile era effettivamente situato in area “F”. Tale fatto non era stato contestato dall’Ufficio e risultava corroborato dalla perizia tecnica (CTU) eseguita durante il giudizio per la quantificazione dell’indennità.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

Nel rigettare i ricorsi dell’Amministrazione Finanziaria, la Suprema Corte ha ribadito principi consolidati in materia. I giudici hanno affermato che il presupposto impositivo per la tassazione della plusvalenza da esproprio, secondo l’art. 11 della legge n. 413/1991, è l’iscrizione del terreno in una delle ZTO “A”, “B”, “C”, o “D”. Queste zone sono definite dagli strumenti urbanistici come aree con potenziale edificatorio. Di conseguenza, le zone “E” (agricole) e “F” (attrezzature comuni) sono escluse dall’applicazione dell’imposta.

La Corte ha specificato che la destinazione di un’area alla realizzazione di una scuola è perfettamente coerente con la classificazione in zona “F”. La realizzazione di opere pubbliche, infatti, presuppone che l’area abbia tale destinazione urbanistica, proprio per collocare attrezzature e servizi di interesse pubblico al di fuori del tessuto urbano consolidato o delle aree produttive.

Inoltre, la Cassazione ha confermato che l’onere di provare la collocazione del suolo in una delle zone tassabili (A, B, C, D) spetta all’Amministrazione Finanziaria, poiché è questo fatto che integra il presupposto dell’imposizione. Poiché l’Ufficio non ha fornito tale prova, i ricorsi sono stati ritenuti infondati e rigettati.

Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione

La decisione della Corte di Cassazione consolida un principio di certezza giuridica fondamentale per i contribuenti. Viene stabilito in modo chiaro che la tassazione sulla plusvalenza da esproprio non è automatica, ma dipende strettamente dalla classificazione urbanistica del bene. I proprietari di terreni in zone “F” possono quindi avere la ragionevole certezza che l’indennità ricevuta a seguito di un esproprio non sarà decurtata da ritenute fiscali a titolo di plusvalenza. Per l’Amministrazione Finanziaria, la sentenza ribadisce la necessità di dimostrare attivamente la sussistenza dei presupposti impositivi prima di procedere con qualsiasi prelievo, in linea con il principio dell’onere della prova.

L’indennità per un esproprio di un terreno in Zona Territoriale Omogenea ‘F’ è soggetta a tassazione per la plusvalenza?
No, secondo la Corte di Cassazione, il presupposto impositivo per la tassazione della plusvalenza è che il terreno sia iscritto in una delle ZTO “A”, “B”, “C” o “D”. Le aree in ZTO ‘F’, destinate ad attrezzature comuni, sono escluse.

Chi ha l’onere di provare in quale zona urbanistica si trova l’immobile espropriato ai fini fiscali?
L’onere probatorio spetta all’Amministrazione finanziaria. Deve essere l’ente impositore a dimostrare che l’area espropriata rientra in una delle zone omogenee (A, B, C, D) che fanno scattare l’obbligo fiscale sulla plusvalenza.

Cosa sono le Zone Territoriali Omogenee (ZTO) e perché la loro classificazione è importante in caso di esproprio?
Le ZTO sono aree in cui viene suddiviso il territorio comunale in base alla loro destinazione urbanistica (es. centro storico, residenziale, industriale, agricola). La classificazione è cruciale perché determina il regime fiscale applicabile all’indennità di esproprio; solo per alcune di queste zone (A, B, C, D) la plusvalenza generata è tassabile.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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