Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27929 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27929 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18846/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, SEZIONE STACCATA DI TARANTO, n. 140/17 depositata il 19 gennaio 2017
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 ottobre 2024 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
Con atto pubblico per notar NOME COGNOME di Bari del 9 dicembre 2009 NOME COGNOME cedeva a titolo oneroso
all’RAGIONE_SOCIALE, che agiva in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE, un terreno di sua proprietà sito nel Comune di Palagianello (TA), riportato in catasto al foglio 8, particelle 1194, 1195, 1196 e 1997, occupato d’urgenza per la realizzazione dell’opera pubblica consistente nel raddoppio della linea ferroviaria Castellaneta -Palagianello.
All’esito della successiva verifica della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2009, la Direzione Provinciale di Taranto dell’RAGIONE_SOCIALE notificava alla COGNOME un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione, ai fini dell’IRPEF, la plusvalenza di 152.885,88 euro dalla stessa asseritamente realizzata in sèguito alla cessione immobiliare effettuata, irrogando nei suoi confronti la sanzione amministrativa di legge.
La contribuente impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, la quale accoglieva, per quanto di ragione, il suo ricorso, rideterminando la plusvalenza tassabile in 48.350,18 euro, pari all’importo da lei percepito nel periodo d’imposta in verifica a titolo di parziale corrispettivo della cessione.
Entrambe le parti proponevano appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, la quale, con sentenza n. 140/17 del 19 gennaio 2017, accoglieva l’impugnazione principale della contribuente e respingeva quella incidentale dell’Amministrazione Finanziaria; per l’effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, annullava interamente l’avviso di accertamento.
A fondamento della decisione adottata il collegio regionale osservava che: -il presupposto oggettivo della tassabilità della plusvalenza derivante dalla cessione volontaria di terreni avvenuta nel corso di una procedura espropriativa è rappresentato dall’ubicazione dei suoli all’interno di una RAGIONE_SOCIALE zone territoriali omogenee di tipo ‘A’, ‘B’, ‘C’ e ‘D’ previste dal D.M. n. 1444 del 2
aprile 1968; -nel caso di specie, non risultava dimostrato che i terreni ceduti dalla RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE ricadessero in una RAGIONE_SOCIALE predette zone omogenee; -l’onere della prova di una siffatta circostanza incombeva sull’Amministrazione Finanziaria; -la «collocazione di fatto» RAGIONE_SOCIALE aree cedute, quale desumibile dalla loro destinazione urbanistica, era comunque «quella di pertinenza di un impianto di interesse generale» , propria RAGIONE_SOCIALE parti del territorio considerate «zone omogenee F» .
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La COGNOME ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..
1.1 Viene rimproverato alla CTR di aver omesso di pronunciare sul motivo di appello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, con il quale era stata dedotta l’inosservanza da parte dei primi giudici della norma contenuta dall’art. 32, comma 4 (già 3), del D.P.R. n. 600 del 1973, la quale sancisce l’inutilizzabilità dei documenti prodotti in giudizio dal contribuente, nell’ipotesi in cui egli abbia omesso di esibirli o di trasmetterli in risposta all’invito all’uopo rivoltogli dall’Ufficio ai sensi del comma 1 n. 3) del medesimo articolo.
1.2 Al riguardo, si obietta che: -solamente nel corso del giudizio di primo grado, in allegato alla memoria illustrativa ex art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto copia degli assegni circolari atti a comprovare il suo assunto difensivo secondo cui la maggior parte del corrispettivo della cessione volontaria dei terreni oggetto del procedimento espropriativo, per
un importo totale di 104.535,70 euro, sarebbe stata da lei percepita nell’anno 2005; -l’Amministrazione aveva invano chiesto alla contribuente di trasmettere tali assegni durante la fase precontenziosa.
1.3 Il motivo è infondato.
1.4 Per costante giurisprudenza di legittimità, sussiste il vizio di omessa pronuncia solo quando manca completamente il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non anche nell’ipotesi di assorbimento, giacchè la decisione cd. assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) sulle questioni assorbite (cfr. Cass. n. 5290/2024, Cass. n. 28995/2018, Cass. n. 17328/2016, Cass. n. 11547/2013).
1.5 Nella presente fattispecie, la CTR ha per l’appunto dichiarato assorbiti i motivi di gravame incidentale articolati dall’RAGIONE_SOCIALE -compreso quello volto a denunciare l’inosservanza della preclusione probatoria stabilita dall’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 -per effetto dell’accoglimento dell’impugnazione principale proposta dalla COGNOME, comportante l’affermazione della nullità dell’avviso di accertamento per radicale difetto del necessario presupposto impositivo.
1.6 In tale declaratoria deve ritenersi implicito il rigetto RAGIONE_SOCIALE censure assorbite (cd. assorbimento improprio), in quanto superate e travolte, ancorchè non espressamente trattate, dall’incompatibile soluzione di altra questione.
1.7 Peraltro, se è pur vero che, secondo un indirizzo interpretativo già espresso da questa Corte, il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. può configurarsi anche in presenza di una dichiarazione di assorbimento illogica (cfr. Cass. n. 17443/2024, Cass. n. 11459/2019), è altrettanto vero che la descritta situazione certamente non ricorre nel caso di specie.
1.8 Appare, infatti, evidente come la questione giuridica posta
dall’Amministrazione con il motivo di appello incidentale innanzi richiamato -se cioè fossero o meno essere utilizzabili ai fini della decisione della controversia, alla luce del disposto dell’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, i documenti prodotti in primo grado dalla contribuente -avesse effettivamente perso ogni rilievo pratico, una volta statuito dal collegio di secondo grado che la ripresa a tassazione della plusvalenza conseguita dalla contribuente non poteva ritenersi giustificata in difetto di prova dell’inclusione dei terreni ceduti all’RAGIONE_SOCIALE in una RAGIONE_SOCIALE zone omogenee di tipo ‘A’, ‘B’, ‘C’ e ‘D’ previste dal D.M n. 1444 del 1968.
2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 11, commi 5 e 7, della L. n. 413 del 1991, degli artt. 67 e 68 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dell’art. 2697 c.c..
2.1 In proposito, si deduce quanto segue: -il certificato di destinazione urbanistica allegato dall’atto di cessione volontaria di cui si discute, rilasciato dal Comune di Palagianello il 4 novembre 2009, non indicava in quale RAGIONE_SOCIALE zone omogenee previste dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 rientrassero i terreni trasferiti dalla RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE; -in assenza di idonea documentazione, erroneamente la Commissione regionale ha affermato che la RAGIONE_SOCIALE aree cedute era , sebbene a livello urbanistico le stesse non fossero state ; -gravava sulla contribuente, e non certo sull’Amministrazione, l’onere di dimostrare che i terreni in discorso ricadessero in zona omogenea diversa da quelle di tipo ‘A’, ‘B’, ‘C’ e ‘D’ indicate dall’art. 11, comma 5, della L. n. 413 del 1991, e in particolare nella zona ‘F’, sì da doversi escludere la tassabilità della plusvalenza da lei conseguita per effetto dell’operata cessione.
2.2 Il motivo è infondato.
2.3 Ai sensi dell’art. 11, comma 5, della L. n. 413 del 1991, «per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a sèguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all’interno RAGIONE_SOCIALE zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, introdotta dal comma 1, lettera f), del presente articolo».
2.4 Il successivo comma 7 del medesimo articolo prevede che «gli enti eroganti, all’atto della corresponsione RAGIONE_SOCIALE somme di cui ai commi 5 e 6, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento», fermo restando che «è facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto».
2.5 L’art. 81 (corrispondente all’attuale art. 67), comma 1, lettera b), ultima parte, del Testo Unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986), richiamato dall’art. 11, comma 5, della citata L. n. 413 del 1991, dispone, a sua volta, nella formulazione, applicabile «ratione temporis» , vigente anteriormente alle modifiche apportate
dall’art. 1, comma 64, lettera a), e comma 92, lettera b), della L. n. 213 del 2023: «Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: (…) le plusvalenze realizzate a sèguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione».
2.6 Sul tema in discussione la giurisprudenza di questa Corte è ormai costantemente orientata nel senso che, ai fini dell’assoggettamento a imposizione RAGIONE_SOCIALE plusvalenze derivanti da espropriazioni o cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, è necessario verificare se l’area sia inserita in una RAGIONE_SOCIALE zone omogenee previste dall’art. 11, comma 5, della L. n. 413 del 1991 per effetto dello strumento urbanistico generale o del piano attuativo, non rilevando, invece, la sua vocazione edificatoria o agricola fondata sulle previsioni dello strumento urbanistico locale (cfr. Cass. n. 5918/2024, Cass. n. 1593/2022, Cass. n. 28565/2019, Cass. n. 9228/2019).
2.7 È stato, inoltre, precisato che la collocazione del suolo nelle zone omogenee suddette integra il presupposto dell’imposizione della plusvalenza, di modo che il relativo onere probatorio viene a gravare sull’Amministrazione Finanziaria (cfr. Cass. n. 11716/2011).
2.8 Ai surriferiti princìpi di diritto si è correttamente attenuta la CTR, la quale, muovendo dalla premessa che «il presupposto oggettivo della tassazione è l’appartenenza del terreno ceduto ad una RAGIONE_SOCIALE zone omogenee di tipo A, B, C e D dello strumento urbanistico del Comune di Palagianello» e che «l’onere della prova di tale condizione è a cura dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate» , ha rilevato che, «dall’accertamento non si evince che le particelle del suolo
ceduto ricadono in una della zone omogenee sopra indicate, né ciò risulta documentato con le controdeduzioni al ricorso introduttivo» . 2.9 Ha, altresì, soggiunto che, sebbene il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal predetto Comune in data 4 novembre 2009 non classifichi i terreni in zona ‘F’, «nel dubbio, l’ufficio finanziario non può collocare l’area ceduta in una zona soggetta ad imposizione, in spregio del principio della collaborazione e della buona fede a cui dovrebbe essere improntato il rapporto (con il) contribuente cittadino» .
2.10 Infine, dopo aver rammentato che, a norma dell’ «art. 2 del decreto interministeriale n. 1444 del 2/4/1968, rubricato ‘zone territoriali omogenee’ …, ‘sono considerate zone omogenee… F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale’» , ha accertato che, in base alla «destinazione urbanistica individuata dal Comune con il certificato» di cui sopra, «le particelle n. 1194 e 1196 sono individuate come ‘verde di rispetto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘» , mentre «le particelle 1195 e 1197 sono individuate ‘parti in RAGIONE_SOCIALE e parte verde di rispetto RAGIONE_SOCIALE‘» .
2.11 Da qui ha tratto la conclusione che «le aree cedute ed oggetto della presente controversia risultano destinate ad impianti di interesse generale, quale è la viabilità ferroviaria, e pertanto, anche se urbanisticamente non sono state individuate specificamente nella zona ‘F’, comunque la loro collocazione di fatto è quella di pertinenza di un impianto di interesse generale» .
2.12 Sulla scorta di un apprezzamento di merito incensurabile in questa sede, il collegio di secondo grado ha, quindi, ritenuto che: (a)l’RAGIONE_SOCIALE non avesse assolto l’onere della prova su di essa gravante, consistente nel dimostrare che i terreni ceduti dalla contribuente nell’anno 2009 erano inclusi in una RAGIONE_SOCIALE zone omogenee di tipo ‘A’, ‘B’ ‘C’ e ‘D’ di cui al D.M. n. 1444 del 1968; (b)i detti terreni fossero comunque classificabili «di fatto» in zona
‘F’, in ragione della loro destinazione a «impianti di interesse generale» .
2.13 Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione o falsa applicazione di legge, non essendo ravvisabili nella motivazione della sentenza impugnata affermazioni in diritto contrastanti con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 3572/2024, Cass. Sez. Un. n. 18697/2023, Cass. n. 15120/2021, Cass. n. 17570/2020).
2.14 Né dietro il velo dell’apparente denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. può pretendersi di sollecitare la Corte a un riesame della valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie compiuta dal giudice di seconde cure (cfr. Cass. n. 18556/2024, Cass. n. 4247/2023, Cass. n. 12465/2022, Cass. n. 41598/2021).
Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Non deve farsi luogo all’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n 115 del 2002 (Testo unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), essendo applicabile all’RAGIONE_SOCIALE -in virtù del rinvio contenuto nell’art. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012 -la disposizione recata dall’art. 158, comma 1, lettera a), dello stesso D.P.R., prevedente la prenotazione a debito del contributo unificato in favore RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.400 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione