Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34140 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34140 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
Avv. Acc. IRPEF 2009
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22505/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME
-intimato –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 575/2021 depositata in data 2 febbraio 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE notificava al sig. NOME COGNOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno d’imposta 2009, con cui la plusvalenza non dichiarata (di euro 632.601,44) maturata dal contribuente e generata dalla cessione di quote
societarie veniva recuperata a tassazione a fronte del mancato versamento del corrispettivo.
Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE adducendo la mancata percezione del corrispettivo a fronte della contestata cessione di quote sociali; l’Ufficio si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 4933/2017, accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo che la plusvalenza da cessione di quote sociali potesse essere assoggettata a tassazione solo a seguito di incasso del corrispettivo.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. del Lazio; il contribuente non si costituiva in giudizio.
La C.t.r. adita, con sentenza n. 575/2021, depositata in data 2 febbraio 2021, rigettava l’appello dell’Ufficio.
Avverso tale pronuncia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente è rimasto intimato.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 1, lettera c) e cbis ) e 68, comma 6, TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha annullato la ripresa a tassazione della plusvalenza maturata dal contribuente sull’assunto che la stessa si realizzi soltanto con la percezione del corrispettivo della cessione di quote societarie, discostandosi dal principio per cui, in tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante si realizza al momento di conclusione del contratto, non avendo alcun rilievo le vicende successive relative all’adempimento degli obblighi contrattuali.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Carenza della motivazione in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma, e 36, secondo comma, n. 4, D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha assunto che il contribuente non avesse percepito alcun corrispettivo, aderendo acriticamente alla prospettazione da questi proposta.
2.I due motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione e stante l’affinità RAGIONE_SOCIALE critiche sollevate, sono fondati.
La questione giuridica centrale attiene all’individuazione del momento impositivo RAGIONE_SOCIALE plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni societarie, qualificate come “redditi diversi” ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del TUIR.
La RAGIONE_SOCIALE ha fondato la propria decisione sull’interpretazione letterale dell’art. 68, comma 6, del TUIR, il quale definisce le plusvalenze come “la differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo od il valore di acquisto”, desumendone l’integrale applicazione del principio di cassa, al punto da negare la stessa esistenza del presupposto impositivo in assenza di pagamento.
2.1. Tale interpretazione, tuttavia, non è conforme al consolidato orientamento di questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire la corretta articolazione dei principi che governano la materia. Sebbene la tassazione del reddito diverso avvenga secondo il principio di cassa, occorre distinguere il momento in cui la plusvalenza si considera “realizzata” da quello in cui il relativo reddito diviene imponibile per il percettore. Come affermato da questa Corte, infatti:
‘in tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcuno le vicende successive relative all’adempimento degli obblighi
contrattuali, quali l’omessa percezione del prezzo o la sua eventuale rateizzazione, o l’estinzione dell’obbligazione successivamente intervenuta’ (Cass. 07/06/2018, n. 14848; Cass. 03/05/2019, n. 11635).
Un recente arresto (Cass. 07/05/2025, n. 11955) preceduto da altri di eguale tenore ha operato una fondamentale distinzione tra due momenti logicamente e giuridicamente distinti: a) Il momento del realizzo della plusvalenza, che coincide con il perfezionamento del negozio di cessione a titolo oneroso perché è in tale momento che sorge il credito al corrispettivo e, con esso, la componente positiva di reddito; questo momento è determinante per stabilire l’esistenza stessa della plusvalenza e il regime fiscale ad essa applicabile (ad esempio, l’aliquota d’imposta vigente in quel periodo). b) Il momento della percezione del corrispettivo, che determina il periodo d’imposta in cui il reddito, già “realizzato”, deve essere assoggettato a tassazione, in ossequio al principio di cassa che governa la categoria dei redditi diversi di natura finanziaria.
2.2. Alla luce di tali principi, la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi testè declinati perché, pur richiamando correttamente la distinzione tra realizzo e percezione, ne ha tratto una conclusione errata, affermando che “la plusvalenza non è stata realizzata nell’anno in questione” a causa del mancato incasso laddove, al contrario, la plusvalenza si è giuridicamente realizzata nel 2009, anno di stipula del contratto di cessione.
La mancata percezione del corrispettivo in quello stesso anno non elide il presupposto d’imposta, ma ne differisce la tassabilità al periodo d’imposta in cui il pagamento avverrà, anche solo parzialmente in quanto una cosa è l’esistenza del fatto generatore dell’imposta (la cessione) l’altra è la sua esigibilità fiscale (legata all’incasso).
Può dunque somministrarsi il seguente principio di diritto: “In materia di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni societarie, qualificata come reddito diverso ai sensi
dell’art. 67 del TUIR, si considera ‘realizzata’ al momento del perfezionamento del contratto di cessione a titolo oneroso, che ne costituisce il presupposto giuridico. Tale momento rileva per l’individuazione del regime di tassazione applicabile. La tassazione di tale plusvalenza è, tuttavia, regolata dal principio di cassa, sicché il reddito concorre alla formazione della base imponibile del contribuente nel periodo d’imposta in cui il corrispettivo viene effettivamente percepito. La mancata percezione del prezzo non esclude, pertanto, la realizzazione della plusvalenza, ma incide unicamente sul differimento della sua imponibilità”
Il giudice del rinvio dovrà quindi conformarsi al principio secondo cui la plusvalenza si realizza con la cessione e, quindi, decidere procedendo all’accertamento fattuale, con adeguata motivazione, in ordine all’effettiva percezione -totale o parziale, e in quali periodi d’imposta -del corrispettivo pattuito.
In conclusione, va accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il 23 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME