Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2362 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2362 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
PLUSV PRELIM
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME
– ricorrente
–
contro
,
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 1563/26/2020 depositata il 13 luglio 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia recuperava maggior IRPEF anno 2008 in relazione alla cessione di un bene immobile stipulata con atto 5 marzo 2008, il cui prezzo veniva corrisposto parte in quell’anno e parte nel 2009. La CTP respingeva il ricorso volto, per quanto qui ancor rileva, a contestare la potestà accertativa, dovendosi per il contribuente far riferimento alla data del contratto preliminare. La CTR confermava la sentenza di primo grado. Ricorre il contribuente in cassazione
affidandosi a un motivo, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 43, d.p.r. 600/1973, asserendosi che per verificare la tempestività della potestà accertativa occorre far riferimento alla data del contratto preliminare (28 aprile 2004) e non a quella del definitivo di quattro anni dopo, tantopiù che nella specie l’immobile venne immediatamente consegnato, verificandosi così l’anticipazione degli effetti traslativi appunto al 2004.
Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la plusvalenza non è tassabile fin quando la stessa non viene realizzata, ed in base all’art. 81 TUIR essa si realizza con il relativo trasferimento immobiliare, cui si ancora necessariamente la definitività dell’operazione (Cass.17960/2013, Cass. 35463/23).
Né gli effetti meramente obbligatori del preliminare, e dunque la non definitività, sono posti in discussione dalla clausola di anticipata consegna (al momento della stipula del preliminare) dell’immobile, in quanto ciò non determina un anticipato trasferimento del diritto reale, ma solo del possesso anziché della mera detenzione, fermo restando che il trasferimento del diritto viene comunque disposto successivamente in sede di contratto definitivo (Cass. 11415/2003).
Alla luce di quanto precede il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 4.100,00,oltre spese anticipate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2024