Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2362 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 2362  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
PLUSV PRELIM
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , con avv. NOME COGNOME;
–  ricorrente
–
contro
,
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; –   controricorrente –
Avverso la  sentenza  della  Commissione  Tributaria  Regionale  della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 1563/26/2020 depositata il 13 luglio 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia recuperava maggior IRPEF anno 2008 in relazione alla cessione di un bene immobile stipulata con atto 5 marzo 2008, il cui prezzo veniva corrisposto parte in quell’anno e parte nel 2009. La  CTP  respingeva  il  ricorso  volto,  per  quanto  qui  ancor  rileva,  a contestare la potestà accertativa, dovendosi per il contribuente far riferimento alla data del contratto preliminare. La CTR confermava la  sentenza  di  primo  grado.  Ricorre  il  contribuente  in  cassazione
affidandosi  a  un  motivo,  mentre  l’Agenzia  resiste  a  mezzo  di controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con  l’unico motivo  si deduce  violazione dell’art. 43, d.p.r. 600/1973,  asserendosi  che  per  verificare  la  tempestività  della potestà  accertativa  occorre  far  riferimento  alla  data  del  contratto preliminare (28 aprile 2004) e non a quella del definitivo di quattro anni dopo, tantopiù che nella specie l’immobile venne immediatamente consegnato, verificandosi così l’anticipazione degli effetti traslativi appunto al 2004.
Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la plusvalenza non è tassabile fin quando la stessa non viene realizzata, ed in base all’art. 81 TUIR essa si realizza con il relativo trasferimento immobiliare, cui si ancora necessariamente la definitività dell’operazione (Cass.17960/2013, Cass. 35463/23).
Né  gli  effetti  meramente  obbligatori  del  preliminare,  e  dunque  la non definitività, sono posti in discussione dalla clausola di anticipata  consegna  (al  momento  della  stipula  del  preliminare) dell’immobile, in quanto ciò non determina un anticipato trasferimento del diritto reale, ma solo del possesso anziché della mera  detenzione,  fermo  restando  che  il  trasferimento  del  diritto viene  comunque  disposto  successivamente  in  sede  di  contratto definitivo (Cass. 11415/2003).
 Alla  luce  di  quanto  precede  il  ricorso  dev’essere  respinto,  con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.
Sussistono  i  presupposti  processuali  per  dichiarare  l’obbligo  di versare,  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1quater ,  del  d.P.R.  30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.  1,  comma  17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna il  ricorrente  al  pagamento  delle  spese  che  liquida  in  € 4.100,00,oltre spese anticipate a debito.
Sussistono  i  presupposti  processuali  per  dichiarare  l’obbligo  di versare  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato,  se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2024