Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4865 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4865 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende
-resistente- avverso la sentenza n.542/3/15 della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata depositata il 27 ottobre 2015;
Rilevato che:
Tributi- IrpefPlusvalenza cessione terreno
NOME COGNOME ricorre, affidandosi a unico motivo, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE (che ha depositato atto al fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Basilicata, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, aveva riformato la prima decisione favorevole alla contribuente, confermando l’avviso di accertamento relativo a Irpef dell’anno 2006 , conseguente all’accertamento di una plusva lenza, a seguito di cessione di terreni, determinata sulla scorta dal valore accertato ai fini dell’imposta di registro.
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio.
Considerato che:
c on l’unico motivo -rubricato: violazione ed erronea applicazione dell’art.68 del d.P.R. n.917 del 1986 così come interpretato dall’art.5, comma 3, del d.lgs. n.147 del 14.9.2015la ricorrente rileva l’erroneità della decisione assunta dalla C.T.R. anche alla luce dell’interpretazione autentica del citato articolo 68 fornita dal legislatore con il d.lgs. n.147 del 2015.
Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. n. 11543 del 06/06/2016; id n. 12131 del 08/05/2019; Cass. n. 9513 del 18/04/2018) <>.
La sentenza impugnata, che da tali principi si è discostata, va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
Le spese dei gradi di merito vanno compensate mentre quelle del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosene antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla refusione in favore della ricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.400, oltre euro 200 per esborsi, rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, e accessori di legge da distrarre a favore del difensore, dichiaratosene antistatario.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.