Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5417 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5417 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16253/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
NOME;
-ricorrente principale/controricorrente al ricorso incidentalecontro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente/ricorrente in via incidentale- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, SEZIONE STACCATA DI TARANTO, n. 3156/16 depositata il 15 dicembre 2016;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
In data 14 febbraio 2007 NOME COGNOME cedeva a titolo oneroso all’RAGIONE_SOCIALE, che agiva in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE, due distinte particelle di un terreno di sua
proprietà sito nel Comune di Massafra all’interno della zona omogenea B.3 del piano regolatore generale e ricompreso nel progetto di raddoppio e potenziamento della linea ferroviaria Bari-Taranto.
All’esito della successiva verifica della dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente per l’anno 2007, la Direzione Provinciale di Taranto dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei suoi confronti un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione, ai fini dell’IRPEF, la plusvalenza da lui asseritamente realizzata in sèguito alla cessione immobiliare effettuata, irrogando la connessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge.
NOME COGNOME impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Taranto, la quale accoglieva solo in parte il suo ricorso, limitandosi ad annullare la sanzione applicata dall’Ufficio.
La decisione di primo grado veniva poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Puglia, sezione staccata di Taranto, la quale, con sentenza n. 3156/16 del 15 dicembre 2016, respingeva sia l’appello principale dell’Amministrazione Finanziaria sia quello incidentale della parte privata.
Contro detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a due motivi.
Il ricorrente principale ha a sua volta resistito con apposito controricorso all’avversa impugnazione, della quale ha eccepito in via pregiudiziale la tardività e il difetto di «autosufficienza» .
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., è denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per motivazione «apparente, perplessa e incomprensibile» .
1.1 Il motivo non ha pregio, in quanto la decisione assunta dalla RAGIONE_SOCIALE è sorretta da un impianto argomentativo perfettamente intelligibile.
1.2 Invero, il collegio d’appello ha reputato priva di fondamento la tesi difensiva del contribuente secondo cui l’approvazione del progetto di opera pubblica da parte del Consiglio Comunale di Massafra avrebbe comportato ope legis la variante RAGIONE_SOCIALE strumento urbanistico locale e il conseguente automatico inserimento nella zona omogenea F dei terreni da lui volontariamente ceduti in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, soggetto incaricato dall’espropriante RAGIONE_SOCIALE.
Ha osservato, al riguardo, che «l’approvazione del progetto dell’opera pubblica (linea ferroviaria) da parte del Consiglio comunale equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità» e «costituisce anche variante allo strumento urbanistico che non necessita dell’autorizzazione regionale preventiva» , quantunque detta autorizzazione debba intervenire in un momento successivo, giusta il disposto degli «artt. 6 e seguenti della legge 18/04/1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni» , richiamati dall’art. 1, comma 5, della legge n 1 del 1978, i quali «prevedono una lunga ed articolata procedura (pubblicazione degli elaborati, acquisizione di opposizioni ed osservazioni, trasmissione degli atti alla Regione) che si conclude con l’approvazione della variante da parte della Regione» .
Sulla scorta di questa premessa, poiché « dalla documentazione in atti non risulta che la variante adottata con la delibera del Consiglio comunale e stata successivamente oggetto di approvazione da parte della Regione» , ha concluso nel senso che «i terreni resta no nella zona B e D e i compensi… assoggettati a tassazione» , come già stabilito dai primi giudici.
1.3 Dalle argomentazioni sopra trascritte appare evidente come l’ iter logico-giuridico posto a base del dictum giudiziale sia agevolmente comprensibile, collocandosi, dunque, al di sopra della soglia del cd. «minimo costituzionale» di cui all’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, segnante il limite entro il quale è tuttora ammesso il controllo di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali a sèguito della modifica dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. apportata dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012 (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014 e le numerose successive pronunce conformi).
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, commi 1, 4 e 5, della legge n. 1 del 1978, anche in relazione agli artt. 6 e seguenti della legge n 167 del 1962, nonché dell’art. 7, commi 1 e 3, della legge n. 385 del 1990 e dell’art. 11, comma 5, della legge n. 413 del 1991.
2.1 Si deduce, al riguardo, che dalla lettura coordinata RAGIONE_SOCIALE citate norme è possibile trarre i seguenti princìpi, erroneamente disattesi dal giudice d’appello:
«a)l’approvazione di progetti di opere pubbliche, tra le quali le opere concernenti le reti ferroviarie, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità RAGIONE_SOCIALE opere stesse;
b)la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del progetto di opera pubblica o, nelle opere ferroviarie, la conferenza di tutte le amministrazioni coinvolte, siano esse statali o locali, costituiscono adozione di variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici;
c)le aree in cui ricadono le opere in parola, seppure non destinate a pubblici servizi dallo strumento urbanistico in vigore (piano di fabbricazione, piano regolatore generale o altro strumento urbanistico), per effetto del progetto di approvazione dell’opera e mediante la variante
allo strumento urbanistico sono considerate zona territoriale omogenea ‘F’, comprendente parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di carattere generale, così come disposto dall’art. 2 – Zone omogenee del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968» .
Viene, inoltre, soggiunto che:
-«per l’individuazione del momento da considerare per la collocazione dei terreni nella zona omogenea» ‘F’ «si deve far riferimento non all’emissione del decreto di esproprio, bensì all’inizio della procedura esecutiva (ad esempio, occupazione di pubblica utilità)» , sicché, «nel caso de quo, resta fermo che, ove un terreno venga espropriato a sèguito dell’adozione di una variante di piano per pubblica utilità, si deve avere riguardo alla nuova situazione del terreno stesso e non alla condizione precedente l’approvazione della variante» ;
pertanto, «la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del progetto di opera pubblica costituisce di per sé , sin dalla relativa adozione da parte degli organi comunali , adozione di variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici» ;
tale deliberazione «poteva essere adottata senza l’approvazione successiva da parte della Regione, che, quindi, non era neppure necessaria nel caso di specie», in quanto «gli artt. 6 e ss. della Legge n. 167/62 (espressamente richiamati dall’art. 1, co. 5, della L. n. 1 del 3 gennaio 1978), ed in particolare l’ultimo comma dell’art. 8 della L. 167/1962, come modificato dall’art. 34 della L. 865/1971, stabilisce che le varianti del piano di zona che non incidono sul dimensionamento globale RAGIONE_SOCIALE stesso e non comportano modifiche del perimetro, degli indici edificatori e della dotazione di spazi pubblici o di uso pubblico, nonché quelle che costituiscono adeguamento agli standards edilizi ed urbanistici sono approvate con la sola deliberazione del Consiglio Comunale, senza la necessità di alcuna deliberazione da parte della Regione» .
Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma,
num. 3, c.p.c., è prospettata la violazione o falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 167 del 1962.
3.1 Viene ribadito che, in forza di quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 8 della legge n. 167 del 1962, disciplinante la procedura semplificata di approvazione dei piani per l’edilizia economica e popolare, la variazione della zona omogenea da B.3 a F può essere «approvat con la sola deliberazione del Consiglio Comunale» , per effetto della quale le aree interessate devono intendersi inserite ex lege in zona F.
Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati insieme, perché intimamente connessi.
4.1 Essi appaiono privi di fondamento alla luce della condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale:
-in base ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 11 della legge n. 413 del 1991 (successivamente ripresi dai commi 1 e 2 dell’art. 35 del d.P.R. n. 327 del 2001, testo unico RAGIONE_SOCIALE espropriazioni), sono soggette a imposizione le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti non esercenti imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme costituenti il corrispettivo di cessioni volontarie avvenute nel corso di procedimenti di espropriazione relativi a terreni destinati ad opere pubbliche o a infrastrutture urbane siti all’interno RAGIONE_SOCIALE zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, senza che a tal fine assuma rilievo alcuna ulteriore distinzione (cfr. Cass. n. 9228/2019);
-all’uopo, è necessario verificare se l’area in relazione alla quale si realizza il presupposto impositivo sia inclusa in una di queste zone, per espressa previsione RAGIONE_SOCIALE strumento urbanistico generale di primo livello ovvero per il suo inserimento in linea di fatto in forza di un piano attuativo di secondo o di terzo livello (cfr. Cass. n. 4617/2005, Cass. n. 9455/2006, Cass. 9228/2019);
il momento rilevante per la collocazione del terreno nelle zone omogenee citate, onde stabilire l’assoggettabilità o meno a tassazione
dell’indennità di esproprio o del corrispettivo della cessione volontaria, è quello in cui ha avuto inizio la procedura espropriativa (cfr. Cass. n. 1887/2024).
4.2 Alla stregua dei surriferiti princìpi di diritto, dai quali non v’è ragione di discostarsi, poiché al tempo dell’approvazione del progetto di opera pubblica da parte dell’autorità espropriante -avente valore di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dell’opera stessa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 1 del 1978 – le due particelle di terreno di cui trattasi ricadevano nelle zone omogenee B e D, come accertato in fatto dalla CTR, legittimamente è stata ripresa a tassazione dall’Ufficio la plusvalenza realizzata dal contribuente a sèguito della cessione a titolo oneroso operata in favore di RAGIONE_SOCIALE
Risulta, perciò, irrilevante, ai fini della soluzione della lite, la disposizione contenuta nel comma 5 del predetto articolo, in virtù della quale, «nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi , la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi» (cfr. Cass. n. 1887/2024, riguardante una vicenda analoga).
4.3 Ad ogni buon conto, la tesi interpretativa su cui il ricorrente fonda le proprie doglianze non appare sostenibile, in quanto il tenore testuale della norma non autorizza la conclusione che la delibera di approvazione del progetto (preliminare o definitivo ed esecutivo) di opera pubblica adottata dai competenti organi comunali comporti l’automatica e immediata riclassificazione in zona F (comprendente le parti del territorio destinate ad «attrezzature ed impianti di interesse generale») di aree collocate all’interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D.
4.4 Rimane superata dai rilievi che precedono la questione, valorizzata
dal collegio di secondo grado e diffusamente trattata nell’odierna sede processuale dal ricorrente, relativa alla necessità di una successiva approvazione della variante degli strumenti urbanistici ad opera della competente autorità regionale.
4.5 In definitiva, poiché in parte qua il dispositivo dell’impugnata sentenza è conforme a diritto, le censure in disamina vanno respinte, previa correzione e integrazione della motivazione sorreggente il decisum , ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c..
Deve, a questo punto, passarsi allo scrutinio dell’impugnazione incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE.
5.1 Va anzitutto osservato che tale impugnazione è stata esperita nel rispetto del termine risultante dal combinato disposto degli artt. 369, primo comma, 370, primo comma, e 371, primo comma, c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis , anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022, e cioè entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso principale, a sua volta fissato in venti giorni dall’ultima notificazione di esso.
5.2 Occorre, in proposito, tener presente che:
essendo stato il ricorso principale notificato il 13 giugno 2017, il termine per il suo deposito scadeva il 3 luglio 2017;
conseguentemente, la notificazione del ricorso incidentale sarebbe dovuta avvenire entro il 24 luglio 2017, tenuto conto della proroga di diritto operante ai sensi dell’art. 155, quarto comma, c.p.c. per essere festivo il giorno finale (domenica 23 luglio 2017);
sennonchè, con riferimento alle controversie tributarie suscettibili di definizione agevolata in base al d.l. n. 50 del 2017, conv. dalla legge n. 96 del 2017, l’art. 11, comma 9, RAGIONE_SOCIALE stesso decreto così previde: « sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017»;
dal momento che la presente vertenza rientrava fra quelle definibili a mente del comma 1 del citato articolo -tali essendo «e controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui parte l’RAGIONE_SOCIALE pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a sèguito di rinvio»-, nessun dubbio può, quindi, sussistere circa la tempestività del ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE, notificato fra il 15 e il 18 dicembre 2017, ove si consideri che il termine per la sua proposizione era sospeso fino al 24 gennaio 2018.
5.3 Chiarito ciò, con il primo motivo del ricorso erariale, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., viene dedotta la nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992.
5.4 Si rimprovera alla RAGIONE_SOCIALE di aver disatteso senza alcuna spiegazione il motivo di appello con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva contestato l’annullamento della sanzione amministrativa disposto dal primo giudice.
5.5 La doglianza è anzitutto ammissibile sotto il profilo della specificità, avendo l’impugnante integralmente riportato il passo della decisione di secondo grado che assume essere affetto dal denunciato vizio di motivazione.
Deve, inoltre, escludersi che ai fini dell’ammissibilità della censura fosse richiesta, ai sensi degli artt. 366, primo comma, num. 6, e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c., « la specifica indicazione ed allegazione dei documenti» sui quali essa si fonda, atteso che le anomalie motivazionali deducibili come motivo di ricorso per cassazione devono emergere direttamente dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex multis , Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014, Cass. Sez. U. n. 19881/2014, Cass. n. 33496/2023, Cass. n. 16495/2024, Cass. n. 27213/2025).
5.6 Oltre che ammissibile, il motivo è fondato.
5.7 La CTR ha così giustificato la decisione adottata sul punto in
argomento: «Ugualmente condivisibile è la seconda parte della sentenza recante la non applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni per obiettive condizioni di incertezza nella applicazione della norma da parte del contribuente» .
5.8 La surriportata motivazione risulta del tutto apodittica, essendosi il collegio di secondo grado limitato a manifestare sic et simpliciter la propria condivisione del giudizio espresso dalla CTP, senza procedere a una pur sommaria disamina RAGIONE_SOCIALE censure articolate dall’Amministrazione Finanziaria, la quale, come si ricava dalla parte narrativa della sentenza (pag. 4, terzo e quarto periodo), aveva specificamente contestato la ravvisabilità nel caso concreto di «’obiettive condizioni di incertezza’ della norma violata» .
5.9 Sul tema in discussione è stato ripetutamente affermato da questa Corte che deve ritenersi nulla la pronuncia d’appello motivata per relationem a quella di primo grado, quando la laconicità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni spese dal giudice superiore non consente di appurare se alla conferma della decisione impugnata egli sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica e adeguata considerazione RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive svolte, degli elementi di prova offerti e RAGIONE_SOCIALE censure articolate (cfr. Cass. n. 22022/2017, Cass. n. 14877/2020, Cass. n. 6626/2022, Cass. n. 2763/2023).
5.10 Per questa parte, dunque, la gravata pronuncia incorre nella violazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, essendo corredata di una motivazione solo apparente, come tale collocantesi al di sotto del cd. «minimo costituzionale» di cui si è detto sopra.
6. Rimane assorbito il secondo motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. e prospettante la violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, con il quale si contesta la
decisione d’appello per aver erroneamente ritenuto operante in favore del contribuente la causa di non punibilità prevista dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, pur in mancanza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’àmbito di applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni fiscali rilevanti nella fattispecie.
Tirando le fila del discorso fin qui condotto, va respinto il ricorso principale del contribuente e accolto quello incidentale dell’Amministrazione.
7.1 Deve, pertanto, disporsi la cassazione parziale dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (già CTR) della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame RAGIONE_SOCIALE sole questioni implicate dalle censure accolte o assorbite, fornendo congrua motivazione.
7.2 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Visto l’esito dell’impugnazione principale, viene resa nei confronti della parte che l’ha proposta l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo; cassa la gravata sentenza, nei limiti dell’impugnazione accolta, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente
principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 17 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME