Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6917 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6917 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 952/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 1179/2016 depositata il 31/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente Sig.ra NOME COGNOME alienava un terreno edificabile, con cessione gratuita al Comune di Zumpano (CE) delle porzioni necessarie ad opere di urbanizzazione primaria e verde a standard di edificabilità, il tutto come da strumento urbanistico attuativo approvato, successivamente al quale la parte privata officiava perizia al fine della riqualificazione dei valori ai sensi dell’art. 7 della l. n. 448/2011. Sulla base della medesima perizia, l’Ufficio prendeva atto del valore risultante e lo sottraeva al costo di cessione, determinando così la plusvalenza da cessione su cui applicava l’aliquota media del 23%.
Insorgeva la parte contribuente, ritenendo necessario comprendere nel valore del ceduto anche la porzione gratuitamente devoluta al civico ente, nonché gli oneri di urbanizzazione sostenuti, giungendo a sommare un valore dell’immobile maggiore del prezzo di vendita, così affermando di aver conseguito una minusvalenza.
Le ragioni della parte privata erano apprezzate nei gradi merito, donde ricorre in Cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi a tre mezzi, cui replica la parte contribuente, spiegando tempestivo controricorso e, in prossimità dell’adunanza, depositando altresì memoria ad illustrazione delle proprie ragioni.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del Codice di procedura civile per nullità della sentenza in violazione degli articoli 132 del codice di procedura civile e 36 del decreto legislativo numero 546 del 1992.
Nello specifico, si lamenta la carenza di motivazione o motivazione apparente per perplessità e contraddittorietà della sentenza in scrutinio ove non chiarisce le ragioni del proprio decisum .
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del Codice di procedura civile per violazione falsa applicazione dell’articolo 6 del DPR numero 643 del 1972, nonché degli articoli 67 e 68 del DPR numero 917 del 1986, nonché dell’articolo 7 della legge numero 448 del 2001.
Nel concreto si contesta la sentenza in scrutinio perché avrebbe dovuto escludere che la detrazione del valore delle particelle cedute a titolo gratuito potesse operare ulteriormente per abbattere la plusvalenza determinata in conseguenza della cessione a titolo oneroso della parte degli immobili non soggetta a cessione a titolo gratuito.
1.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del Codice di procedura civile per violazione dell’articolo 2 del decreto legislativo numero 546 del 1992, nonché degli articoli 112 e 277 del medesimo codice di procedura civile.
Nello specifico si contesta la sentenza in scrutinio nel punto ove nega che siano stati considerati gli oneri di urbanizzazione, a deconto dell’importo costituente plusvalenza riportata a tassazione.
In altri termini, con prova di resistenza, si afferma che anche tenendo conto del costo degli oneri di urbanizzazione la plusvalenza rimaneva -ancorché decurtata- e che, in ragione della natura della giurisdizione tributaria, il giudice del merito avrebbe dovuto, semmai, ricalcolare il dovuto, anziché annullare in toto la pretesa tributaria.
Si può prescindere dalle eccezioni in rito di parte contribuente, laddove i motivi di ricorso sono chiari e pienamente intelligibili.
Il primo motivo non può essere accolto.
La sentenza in scrutinio infatti è adeguatamente motivata, con argomentazione che supera il vaglio di cognizione di questa Suprema Corte di legittimità.
3.1. Ed infatti, deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).
3.2. La motivazione della sentenza in scrutinio si pone ben al di sopra del predetto ‘minimo costituzionale’, donde il primo motivo è infondato e non può essere accolto.
Fondato invece è il secondo motivo.
Non è contestato che la seconda perizia, in data 16 Marzo 2004, sia successiva alla convenzione di lottizzazione che è del 9 Febbraio dello stesso anno. La perizia di rivalutazione ha quindi tenuto conto della superficie concretamente vendibile e su questa ha operato la rivalutazione, escludendo le particelle da cedere gratuitamente al comune in forza della prefata convenzione
urbanistica. Essendo obbligatoriamente cedute a titolo gratuito, tali particelle non possono avere un valore di mercato e non possono quindi concorrere a formare il valore di vendita su cui calcolare la plusvalenza da cessione.
4.1. È stato infatti affermato che in caso di cessione di terreni suscettibili di edificazione, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, vanno assoggettate a tassazione le plusvalenze rinvenienti dall’utilizzazione, a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo, del suolo, rilevando anche l'”utilizzazione edificatoria” meramente strumentale alla destinazione agricola dei terreni, così qualificati dagli strumenti urbanistici e, per contro, non rilevando l’edificabilità consentita esclusivamente con riferimento a strutture poste a servizio dell’utilizzazione pubblica del bene, né l’inedificabilità assoluta derivante dalla fascia di rispetto stradale o ferroviario o di altra sorta (così, Cass. T., n.6172/2024, ma vedi già Cass. V, n.22099/2021).
Il secondo motivo è dunque fondato e merita accoglimento.
Parimenti fondato è il terzo motivo.
Si afferma che, pur tenendo conto degli oneri di urbanizzazione, la ripresa a tassazione poteva essere diminuita, ma non integralmente annullata, dovendo il giudice di merito non limitarsi all’annullamento dell’atto impugnato, ma sostituirlo nel quantum con la propria sentenza.
5.1. La natura impugnatoria-accertatoria della giurisdizione tributaria, si riflette nel suo carattere misto oggettivo e soggettivo e muove da un atto introduttivo teso alla demolizione di un provvedimento amministrativo a contenuto impositivo al fine di accertare l’esatto perimetro dell’obbligazione tributaria, sicché resta preclusa al giudice di merito la cognizione di vizi del provvedimento non esplicitamente prospettati nel termine decadenziale fissato per la notifica del ricorso. (cfr. Cass. V, n. 10779/2007; n. 13742/2015; Cass.VI -5, n. 11223/2016; n.
15769/2017). Pertanto, il giudice tributario, nell’ambito di un processo a cognizione piena diretto ad una decisione sostitutiva tendente all’accertamento sostanziale del rapporto controverso, quando ravvisi l’infondatezza parziale della pretesa dell’Amministrazione, non deve, né può, limitarsi ad annullare “in toto” l’atto impositivo, ma deve accertare e quantificare entro i limiti posti dal ” petitum ” delle parti l’entità della pretesa fiscale, dandone un contenuto quantitativo diverso da quello sostenuto dai contendenti, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. in tal modo determinando l’ammontare effettivo delle imposte e delle sanzioni dovute dal contribuente, senza che ciò violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e senza che ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento, rappresentando invece soltanto l’esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e di determinazione del “quantum” della pretesa tributaria (cfr. Cass. V, n. 3080/2021).
5.2. Dal motivo di ricorso emerge come, pur tenendo conto degli oneri di urbanizzazione (peraltro da considerare altresì come da ribaltarsi sugli acquirenti) nella determinazione del valore dell’immobile, il margine della plusvalenza -pur ridotto- rimaneva esistente e non poteva essere annullata in toto la pretesa tributaria.
Il motivo è quindi fondato e merita accoglimento.
6. In definitiva il ricorso è fondato e dev’essere accolto, la sentenza cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopraindicati principi
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti;
rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 06/03/2025.