Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6917 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 6917  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 952/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  generale pro tempore, domiciliata ex  lege in  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME  (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e  difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.  CALABRIA  n.  1179/2016 depositata il 31/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente Sig.ra NOME COGNOME alienava un terreno edificabile, con cessione gratuita al Comune di Zumpano (CE) RAGIONE_SOCIALE porzioni necessarie ad opere di urbanizzazione primaria e verde a standard di edificabilità, il tutto come da strumento urbanistico attuativo approvato, successivamente al quale la parte privata officiava perizia al fine della riqualificazione dei valori ai sensi dell’art. 7 della l. n. 448/2011. Sulla base della medesima perizia, l’Ufficio prendeva atto del valore risultante e lo sottraeva al costo di cessione, determinando così la plusvalenza da cessione su cui applicava l’aliquota media del 23%.
Insorgeva la parte contribuente, ritenendo necessario comprendere nel valore del ceduto anche la porzione gratuitamente devoluta al civico ente, nonché gli oneri di urbanizzazione sostenuti, giungendo a sommare un valore dell’immobile maggiore del  prezzo  di  vendita,  così  affermando  di  aver  conseguito  una minusvalenza.
Le ragioni della parte privata erano apprezzate nei gradi merito, donde ricorre in Cassazione l’RAGIONE_SOCIALE affidandosi a tre mezzi,  cui  replica  la  parte  contribuente,  spiegando  tempestivo controricorso  e,  in  prossimità  dell’adunanza,  depositando  altresì memoria ad illustrazione RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360,  primo  comma,  numero  4  del  Codice  di  procedura  civile  per nullità  della  sentenza  in  violazione  degli  articoli  132  del  codice  di procedura civile e 36 del decreto legislativo numero 546 del 1992.
Nello specifico, si lamenta la carenza di motivazione o motivazione  apparente  per  perplessità  e  contraddittorietà  della sentenza  in  scrutinio  ove  non  chiarisce  le  ragioni  del  proprio decisum .
1.2.  Con  il  secondo  motivo  si  prospetta  censura  ai  sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del Codice di procedura civile  per  violazione  falsa  applicazione  dell’articolo  6  del  DPR numero  643  del  1972,  nonché  degli  articoli  67  e  68  del  DPR numero  917  del  1986,  nonché  dell’articolo  7  della  legge  numero 448 del 2001.
Nel concreto si contesta la sentenza in scrutinio perché avrebbe dovuto escludere che la detrazione del valore RAGIONE_SOCIALE particelle cedute a  titolo  gratuito  potesse  operare  ulteriormente  per  abbattere  la plusvalenza  determinata  in  conseguenza  della  cessione  a  titolo oneroso della parte degli immobili non soggetta a cessione a titolo gratuito.
1.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del Codice di procedura civile  per  violazione  dell’articolo  2  del  decreto  legislativo  numero 546 del 1992, nonché degli articoli 112 e 277 del medesimo codice di procedura civile.
Nello specifico si contesta la sentenza in scrutinio nel punto ove nega  che  siano  stati  considerati  gli  oneri  di  urbanizzazione,  a deconto dell’importo costituente plusvalenza riportata a tassazione.
In altri  termini,  con  prova di resistenza, si afferma che anche tenendo conto del costo degli oneri di urbanizzazione la plusvalenza rimaneva -ancorché decurtata- e che, in ragione della natura della giurisdizione tributaria, il giudice del merito avrebbe  dovuto, semmai, ricalcolare il dovuto, anziché annullare in toto la  pretesa tributaria.
Si può prescindere dalle eccezioni in rito di parte contribuente, laddove i motivi di ricorso sono chiari e pienamente intelligibili.
Il primo motivo non può essere accolto.
La sentenza in scrutinio infatti è adeguatamente motivata, con argomentazione  che  supera  il vaglio di cognizione di  questa Suprema Corte di legittimità.
3.1. Ed infatti, deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).
3.2. La motivazione della sentenza in scrutinio si pone ben al di sopra del predetto ‘minimo costituzionale’, donde il primo motivo è infondato e non può essere accolto.
Fondato invece è il secondo motivo.
Non  è  contestato  che  la  seconda  perizia,  in  data  16  Marzo 2004, sia successiva alla convenzione di lottizzazione che è del 9 Febbraio  dello  stesso  anno.  La  perizia  di  rivalutazione  ha  quindi tenuto conto della superficie concretamente vendibile e su questa ha  operato  la  rivalutazione,  escludendo  le  particelle  da  cedere gratuitamente al comune  in forza della prefata convenzione
urbanistica. Essendo obbligatoriamente cedute a titolo gratuito, tali particelle non possono avere un valore di mercato e non possono quindi concorrere a formare il valore di vendita su cui calcolare la plusvalenza da cessione.
4.1. È stato infatti affermato che in caso di cessione di terreni suscettibili di edificazione, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, vanno assoggettate a tassazione le plusvalenze rinvenienti dall’utilizzazione, a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo, del suolo, rilevando anche l'”utilizzazione edificatoria” meramente strumentale alla destinazione agricola dei terreni, così qualificati dagli strumenti urbanistici e, per contro, non rilevando l’edificabilità consentita esclusivamente con riferimento a strutture poste a servizio dell’utilizzazione pubblica del bene, né l’inedificabilità assoluta derivante dalla fascia di rispetto stradale o ferroviario o di altra sorta (così, Cass. T., n.6172/2024, ma vedi già Cass. V, n.22099/2021).
Il secondo motivo è dunque fondato e merita accoglimento.
Parimenti fondato è il terzo motivo.
Si afferma che, pur tenendo conto degli oneri di urbanizzazione, la ripresa a tassazione poteva essere diminuita, ma non integralmente annullata, dovendo il giudice di merito non limitarsi all’annullamento  dell’atto  impugnato,  ma  sostituirlo  nel quantum con la propria sentenza.
5.1. La natura impugnatoria-accertatoria della giurisdizione tributaria, si riflette nel suo carattere misto oggettivo e soggettivo e muove da un atto introduttivo teso alla demolizione di un provvedimento amministrativo a contenuto impositivo al fine di accertare l’esatto perimetro dell’obbligazione tributaria, sicché resta preclusa al giudice di merito la cognizione di vizi del provvedimento non esplicitamente prospettati nel termine decadenziale fissato per la notifica del ricorso. (cfr. Cass. V, n. 10779/2007; n. 13742/2015; Cass.VI -5, n. 11223/2016; n.
15769/2017). Pertanto, il giudice tributario, nell’ambito di un processo a cognizione piena diretto ad una decisione sostitutiva tendente all’accertamento sostanziale del rapporto controverso, quando ravvisi l’infondatezza parziale della pretesa dell’Amministrazione, non deve, né può, limitarsi ad annullare “in toto” l’atto impositivo, ma deve accertare e quantificare entro i limiti posti dal ” petitum ” RAGIONE_SOCIALE parti l’entità della pretesa fiscale, dandone un contenuto quantitativo diverso da quello sostenuto dai contendenti, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. in tal modo determinando l’ammontare effettivo RAGIONE_SOCIALE imposte e RAGIONE_SOCIALE sanzioni dovute dal contribuente, senza che ciò violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e senza che ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento, rappresentando invece soltanto l’esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e di determinazione del “quantum” della pretesa tributaria (cfr. Cass. V, n. 3080/2021).
5.2.  Dal  motivo  di  ricorso  emerge  come,  pur  tenendo  conto degli oneri di urbanizzazione (peraltro da considerare altresì come da ribaltarsi sugli acquirenti) nella determinazione  del valore dell’immobile,  il  margine  della  plusvalenza -pur  ridotto-  rimaneva esistente e non poteva essere annullata in toto la pretesa tributaria.
Il motivo è quindi fondato e merita accoglimento.
6.  In  definitiva  il  ricorso  è  fondato  e  dev’essere  accolto,  la sentenza cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopraindicati principi
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti;
rinvia  alla  Corte  di  Giustizia  tributaria  di  secondo  grado  della Calabria,  in  diversa  composizione,  cui  demanda  di  provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 06/03/2025.