Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26922 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26922 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF 2013.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17440/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 682/01/2022, depositata 17 gennaio 2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza in camera di consiglio del 5 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO relatore dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato in data 28 novembre 2018, l’RAGIONE_SOCIALE rettificava la dichiarazione dei redditi per l’anno 2013 della società RAGIONE_SOCIALE, recuperando a tassazione la plusvalenza realizzata nell’anno 2013 a seguito della cessione dell’azienda dalla stessa gestita in favore della RAGIONE_SOCIALE (cessione avvenuta con atto per AVV_NOTAIO dell’11 aprile 2013, n. 26537 rep.) , per l’intero prezzo della cessione, pari ad € 95.000,00.
Avverso tale atto la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza 2979/21/2010, depositata il 3 marzo 2020, lo rigettava.
Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale (ora Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado) della Campania, con sentenza n. 682/01/2022, pronunciata il 16 novembre 2021 e depositata in segreteria il 17 gennaio 2022, accoglieva l’appello, determinando in € 2.638,61 la plusvalenza tassabile, compensando le spese relativo al primo grado di giudizio e condannando l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in favore della contribuente, RAGIONE_SOCIALE spese del secondo grado, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 5 luglio 2022).
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
Con decreto del 18 marzo 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 5 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 86 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 2697, 2727, 2729 e 1475 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), cod. proc. civ.
Rileva, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la RAGIONE_SOCIALE aveva riconosciuto, come costi non ammortizzati, l’avviamento aziendale, dovendosi provare la natura della spesa non ammortizzabile con riguardo alla documentazione contabile dell’anno di acquist o del bene e non di sua cessione, così come erroneamente aveva scomputato le spese notarili, che erano a carico del compratore.
Preliminarmente, deve essere rilevato che risultavano pendenti i giudizi di cassazione n. 17442/2022 R.G. e 17446/2022 R.G., avverso le sentenze della C.T.R. Campania n. 678/2022 e n. 681/2022, che riguardano gli avvisi di accertamento personali dei soci NOME NOME e NOME. Dopo la trattazione nella camera di consiglio e nelle more del deposito dell’ordinanza è tuttavia emerso che i giudizi nn.
17442/2022 R.G. e 17446/2002 R.G. sono stati dichiarati estinti con decreti presidenziali del 24 novembre 2023.
E’ stata quindi necessaria la riconvocazione del Collegio, che tuttavia non è stato possibile effettuare nella sua interezza, in quanto, nelle more, il AVV_NOTAIO COGNOME è stato posto fuori del ruolo organico della magistratura.
Deve quindi essere disposto il rinvio a nuovo ruolo del giudizio, per nuova successiva fissazione.
P. Q. M.
La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2024 e, a seguito di