Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29300 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27791/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e quale socio di RAGIONE_SOCIALE, società cessata, rappresentato e difeso, come da procura a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO, p.e.c. EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, n. 4266/2015 depositata in data 12/10/2015 e non notificata;
udita la relazione della causa nell ‘ adunanza camerale del l’ 11/09/2024 tenuta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L ‘RAGIONE_SOCIALE delle Entrate emetteva separati avvisi di accertamento parziale nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e per trasparenza nei confronti dei soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, recuperando a imposizione maggior reddito di impresa in relazione alla plusvalenza da cessione di azienda di commercio al minuto di ferramenta, utilizzando il valore definitivamente accertato ai fini dell’imposta di registro.
Gli appelli, separatamente proposti dell’ufficio contro le sentenze di primo grado favorevoli ai contribuenti, previamente riuniti, erano parzialmente accolti dalla CTR della Sicilia, sezione staccata di Messina, che quantificava la plusvalenza nella differenza tra il valore definitivo della cessione (corrispettivo determinato ai fini della imposta di registro) e il valore del patrimonio netto.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, in proprio e quale socio della cessata società RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi, cui l’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate resiste con controricorso.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale dell’ 11/09/2024.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, pro posto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4) cod. proc. civ., si deduce violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la CTR ha omesso di pronunciare sulla questione, riproposta in appello, per cui la società aveva dichiarato la plusvalenza nella dichiarazione dei redditi.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce viola zione dell’ art. 2697 cod.
civ. e dell’art. 41 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973, laddove la CTR ha dato rilievo esclusivo ai fini del calcolo della plusvalenza al valore venale quantificato ai fini dell’imposta di registro.
Con il terzo motivo si deduce « annullabilità dell’avviso di accertamento in forza della sopravvenuta norma di cui all’ art. 5 del d.lgs. n. 147 del 2015» che esclude che la plusvalenza possa essere calcolata in base al valore quantificato ai fini dell’imposta di registro .
Occorre integrare il contraddittorio nei confronti di COGNOME NOME, socio litisconsorte necessario presente nel giudizio di appello. Pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo e ordina la integrazione del contraddittorio nei confronti di COGNOME NOME entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2024.