Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16469 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5036/2017 R.G. proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE al INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 8088/16 depositata il 7 dicembre 2016
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale de l 17 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione ai fini dell’IRPEF una plusvalenza di 264.264 euro asseritamente realizzata dal contribuente nell’anno
2009 per effetto della vendita di un locale a uso deposito con circostante terreno, qualificata dall’Ufficio come cessione a titolo oneroso di area edificabile.
Il NOME impugnava il predetto avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale accoglieva il suo ricorso.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che con sentenza n. 8088/2016 del 7 dicembre 2016, in accoglimento dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria, rigettava l’originario ricorso della parte privata.
Rilevava il giudice regionale: – che con contratto di compravendita del 28 ottobre 2009 il COGNOME aveva trasferito alla RAGIONE_SOCIALE la proprietà di un locale ad uso deposito con annessa area pertinenziale; – che in tale atto la società acquirente aveva espresso l’intenzione di demolire il fabbricato esistente per realizzarne uno nuovo sull’area di risulta; – che, alla luce della volontà manifestata dai contraenti, quale desumibile anche dalla misura del prezzo pattuito, palesemente sproporzionata rispetto al valore del vecchio fabbricato ceduto, doveva ritenersi che l’operazione negoziale avesse avuto ad oggetto l’ «area edificabile» , come sostenuto dall’Ufficio nell’impugnato avviso di accertamento; – che, pertanto, legittimamente era stata ripresa a tassazione la plusvalenza imponibile conseguita dal contribuente, avuto riguardo alla previsione recata dall’art. 67, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è limitata a depositare un mero ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai
sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine stabilito dal comma 1, terzo periodo, del predetto articolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., viene denunciata la violazione dell’art. 67, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).
1.1 Si rimprovera alla CTR di non aver considerato che la cessione immobiliare di cui trattasi aveva avuto ad oggetto un fabbricato costruito da più di cinque anni e che, in tale ipotesi, la norma innanzi citata esclude la tassabilità dell’eventuale plusvalenza realizzata dal cedente.
Con il secondo motivo, esso pure ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è nuovamente lamentata la violazione dell’art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR.
2.1 Si sostiene che, trattandosi, nel caso di specie, di vendita di terreno già edificato, non sussistevano comunque i presupposti per l’applicabilità della predetta norma, in base alla quale sono soggette a tassazione soltanto le plusvalenze realizzate a sèguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, vanno accolti, nei termini di sèguito illustrati.
3.1 Come in altre precedenti occasioni questa Corte ha avuto modo di precisare in sede di interpretazione della norma di cui all’art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR, ai fini della tassazione separata, quali «redditi diversi», RAGIONE_SOCIALE plusvalenze realizzate a sèguito di cessioni a titolo oneroso di terreni dichiarati edificabili in àmbito di pianificazione urbanistica, l’alternativa fra «edificato» e «non edificato» non ammette un «tertium genus» , con la conseguenza
che l’alienazione di un edificio, anche ove le parti ne abbiano pattuito la demolizione e la successiva ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria come cessione del sottostante terreno edificabile, neppure se il fabbricato non assorba integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all’Ufficio superare il diverso regime fiscale tassativamente previsto dal legislatore per la cessione degli edifici e per quella dei terreni (cfr. Cass. n. 5088/2019).
3.2 È stato, inoltre, evidenziato che la citata disposizione non è applicabile alle cessioni aventi ad oggetto non già un terreno «suscettibile di utilizzazione edificatoria», bensì un terreno sul quale insorge un fabbricato, e quindi già edificato: ciò in quanto l’entità sostanziale del fabbricato non può essere mutata in quella di un terreno suscettibile di potenzialità edificatoria, sulla base di presunzioni tratte da elementi soggettivi, interni alla sfera dei contraenti, la cui realizzazione è futura (rispetto all’atto oggetto di tassazione), eventuale e rimessa alla volontà di un soggetto (l’acquirente) diverso da quello interessato dall’imposizione fiscale (cfr. Cass. n. 4150/2014, Cass. n. 7853/2016, Cass. n. 1674/2018, Cass. n. 10393/2019, Cass. n. 23077/2020, Cass. n. 39133/2021).
3.3 Il discorso vale anche nel caso in cui l’alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e la ricostruzione dell’immobile e, successivamente alla compravendita, l’acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell’istanza, in quanto la ratio ispiratrice della norma in commento è quella di assoggettare a tassazione la plusvalenza scaturente non da un’attività produttiva del proprietario o possessore, ma dall’avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica (cfr. Cass. n. 15629/2014, Cass. n. 1674/2018, Cass. n. 10393/2019).
3.4 Non è, pertanto, possibile porre a carico del venditore del
fabbricato sorto su terreno (già) edificabile un’asserita plusvalenza commisurata anche solo alla residua capacità edificatoria del suolo (cd. volumetria, cubatura o superficie coperta rimanente).
3.5 Né si deve pensare che in questo modo egli si sottragga ai propri obblighi fiscali, dovendo tenersi presente che nel prezzo di cessione dell’edificio, come nella rendita catastale, è computata anche la capacità edificatoria inespressa (cfr. Cass. n. 929/2024).
3.6 Del resto, diversamente opinando, sarebbero da considerare produttive di plusvalenza imponibile tutte le alienazioni a titolo oneroso di edifici che non abbiano sviluppato integralmente la potenzialità edificatoria del lotto sul quale insistono, poiché questi potrebbero sempre essere abbattuti e ricostruiti o semplicemente ampliati, a prescindere dall’intenzione RAGIONE_SOCIALE parti (cfr. Cass. n. 5088/2019, Cass. n. 3006/2021, Cass. n. 929/2024).
3.7 Ai suenunciati princìpi di diritto, che vanno qui ribaditi, non si è attenuta la CTR, la quale, pur avendo accertato che con contratto del 28 ottobre 2009 il COGNOME aveva venduto alla RAGIONE_SOCIALE un «locale ad uso deposito di metri quadri 28, con annessa area pertinenziale di mq 850» , e quindi un terreno già edificato, ha erroneamente sussunto la fattispecie concreta, così come da essa ricostruita, nell’astratta previsione di cui all’art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR, sul non corretto presupposto che, agli effetti della citata norma, l’operazione negoziale andasse qualificata come cessione a titolo oneroso di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria.
3.8 Per quanto precede, il ricorso va, quindi, accolto.
Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c., con l’accoglimento dell’originario ricorso della parte privata e il conseguente annullamento dell’atto impositivo impugnato.
Considerato che l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità che ha
condotto all’accoglimento del ricorso si è formato e consolidato successivamente alla proposizione dello stesso e che l’RAGIONE_SOCIALE, limitandosi a depositare un mero del tutto privo di argomentazioni difensive, si è astenuta in questa sede dal contrastare la tesi del contribuente, si reputano sussistenti idonee ragioni per disporre la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese dei due gradi di merito e del presente giudizio di legittimità (per un analogo precedente cfr. Cass. n. 929/2024).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo la causa nel merito, in accoglimento del l’originario ricorso del contribuente , annulla l’avviso di accertamento impugnato ; compensa interamente fra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Sezione