Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30185 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30185 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31835/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.ST. CALTANISSETTA n. 4371/07/21 depositata il 10/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 4371/07/21 del 10/05/2021 la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Caltanissetta (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 169/02/17 della Commissione tributaria provinciale di Enna (di seguito CTP), la quale aveva accolto parzialmente (con riferimento all’IVA) il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso due avvisi di accertamento, il primo per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2010 e il secondo per IVA relativa all’anno d’imposta 2011.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e per quanto ancora interessa in questa sede, gli avvisi di accertamento riguardavano, con riferimento all’IVA, la scelta del metodo di calcolo del plafond e la qualifica di esportatore abituale del contribuente.
1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto da AE evidenziando che: a) il contribuente non poteva essere considerato esportatore abituale con riferimento all’anno d’imposta 2010, avendo iniziato la propria attività nel 2009; b) il contribuente, con riferimento agli anni in contestazione, aveva altri adempimenti da espletare; c) «il ricorrente per l’anno 2010 non rivestiva la qualifica di esportatore abituale e, in ogni caso non aveva il plafond disponibile non avendo effettuato cessioni nell’anno precedente e quindi non poteva usufruire della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione di lva ex art. 8 comma 1 lettera c) del DPR 633/L972. Per l’anno d’imposta 2011, pur rivestendo la qualifica di esportatore abituale, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE cessioni fatte nell’anno 2010 superato il plafond disponibile, non assolvendo il pagamento dell’lva in relazione all’accertato splafonamento».
Avverso la sentenza della CTR il sig. COGNOME proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME, espressamente limitato all’anno d’imposta 2011, è affidato a tre motivi, di seguito illustrati.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla questione della natura formale della violazione della mancata compilazione, per l’anno 2011, del quadro VC della dichiarazione dei redditi.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, dell’art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) e dell’art. 1, primo comma, lett. a), del d.l. 29 dicembre 1983, n. 746, conv. con modif. nella l. 27 febbraio 1984, n. 17, per avere la CTR erroneamente ritenuto l’insussistenza dei requisiti per utilizzare il metodo mobile del plafond.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere il giudice di appello espresso solo un giudizio statico, omettendo qualunque spiegazione del proprio convincimento e omettendo qualunque spiegazione sulla documentazione allegata e sulla richiesta di CTU.
Il primo motivo, con il quale si assume un’omessa pronuncia del giudice di appello in ordine al diritto a beneficiare del plafond mobile pur in assenza della compilazione del quadro VC, è infondato.
2.1. Questa Corte ha più volte precisato che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di
un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 25710 del 26/09/2024; Cass. n. 12131 del 08/05/2023; Cass. n. 24953 del 06/11/2020; Cass. n. 2083 del 29/01/2021; Cass. n. 452 del 14/01/2015).
2.2. Nel caso di specie, la complessiva decisione della CTR, che ha ritenuto la sussistenza dello splafonamento del sig. COGNOME con riferimento all’utilizzazione del plafond fisso annuale, è all’evidenza incompatibile con una diversa valutazione in ordine all’utilizzazione del plafond mobile da parte del contribuente, sicché deve ritenersi la sussistenza di un rigetto implicito e l’inconfigurabilità dell’omessa pronuncia contestata.
Il terzo motivo, il cui esame è pregiudiziale involgendo una contestazione di motivazione apparente della sentenza impugnata, è ugualmente infondato.
3.1. Secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente
omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016).
3.1.1. Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmente rilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi la possibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014).
3.2. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è idonea a illustrare la ratio decidendi . In buona sostanza, il giudice di appello ritiene che l’omesso rispetto dei requisiti formali cui soggiace l’applicazione del plafond (tra cui la mancata compilazione del quadro VC) implicherebbe l’applicabilità del plafond fisso annuale e non già del plafond mobile, con conseguente accoglimento dell’appello di AE.
3.3. Non sussistono, dunque, i presupposti per ritenere la motivazione apparente, come sostenuto dal sig. COGNOME.
Fondato è, invece, il secondo motivo, con il quale si contesta la decisione della RAGIONE_SOCIALE di non considerare l’applicazione del plafond mobile.
4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « Il contribuente che ha dimostrato la sussistenza dei requisiti sostanziali per ottenere lo “status” di esportatore abituale ha diritto all’applicazione del regime della sospensione d’imposta di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 nei limiti del plafond maturato con
riferimento all’anno precedente, anche se ha omesso la dichiarazione IVA relativa a detto anno » (Cass. n. 14190 del 24/05/2019).
4.2. La superiore decisione è stata emessa in un caso nel quale il contribuente godeva dei requisiti sostanziali di esportatore abituale e aveva proceduto all’applicazione del plafond mobile nonostante avesse omesso qualsiasi dichiarazione. La Corte ha, infatti, ritenuto che fosse sufficiente la semplice sussistenza dei requisiti sostanziali, che il giudice di merito è chiamato a valutare.
4.3. Nel caso di specie, la CTR non ha valutato la sussistenza dei requisiti sostanziali, né la effettiva sussistenza di un comportamento concludente che possa condurre all’applicazione del plafond mobile invece che del plafond fisso, (cfr. Cass. n. 9028 del 19/04/2011), non tenendo conto del fatto (pure affermato) che la scelta tra plafond fisso e mobile spetta comunque al contribuente (Cass. n. 3788 del 15/02/2013).
4.4. In altri termini, il giudice di appello si è limitato a prendere atto della insussistenza del requisito della mancata compilazione del quadro VC e da questo elemento formale ha fatto seguire la fondatezza della contestazione di splafonamento dell’Ufficio in applicazione del plafond fisso, senza esaminare nel merito l’effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali per l’applicazione del plafond mobile e il comportamento concludente del contribuente che, nella prospettazione dello stesso, indurrebbe a far ritenere l’effettuazione (di fatto) di tale scelta.
In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento Così deciso in Roma, il 10/07/2025.
Il Presidente
NOME LA COGNOME