Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6327 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6327 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Oggetto: pignoramento presso terzi -omessa pronuncia -motivazione apparente della sentenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16164/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE ,
in persona dell’amministratore unico NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza n. 5476/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 26/9/2019.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone un atto di pignoramento di propri crediti verso terzi, che faceva seguito all’emissione di alcune cartelle di pagamento.
Il Giudice di prime cure accolse il ricorso.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, investita dell’appello principale del l’RAGIONE_SOCIALE e di quello incidentale condizionato della società, accolse il primo e respinse il secondo, evidenziando che, contrariamente a quanto lamentato dalla contribuente, – le cartelle di pagamento prodromiche al pignoramento erano state regolarmente notificate e non vi erano dubbi in merito alla loro riferibilità all’autorità da cui promanavano, l’eccepita prescrizione andava esclusa stante la tempestiva notificazione di atti interruttivi, i contestati interessi di mora e compensi di riscossione erano stati correttamente determinati.
Avverso tale ultima pronuncia la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, cui l’ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza poiché la Corte regionale ha deciso l’appello in camera di consiglio senza tener conto dell’istanza dell’appellato di discussione della causa in pubblica udienza.
Il motivo è infondato.
2.1. La ricorrente ha dedotto di aver formulato la richiesta di discussione in pubblica udienza nelle proprie controdeduzioni in appello, ma ha omesso di chiarire se tale istanza sia stata o meno notificata alla controparte, come richiesto dall’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche nel giudizio di appello in forza del rinvio operato dal successivo art. 61. È infatti orientamento consolidato di questa Corte quello per cui la richiesta di discussione in pubblica udienza di cui all ‘ art. 33 d.lgs. n. 546 del 1992, per poter produrre gli effetti suoi propri, deve essere notificata a cura dell ‘ istante alle parti costituite, non essendo sufficiente il mero deposito (Cass. n. 34194/2024; v. anche Cass. n. n. 27162/2011 nonché Cass. n. 10678/2009).
2.2. Non può poi obliterarsi che la ricorrente non ha in alcun modo dedotto quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o di approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi: deduzione invece necessaria tenuto conto del fatto che l ‘ art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l ‘ interesse all ‘ astratta regolarità dell ‘ attività giudiziaria, ma garantisce solo l ‘ eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del
denunciato error in procedendo (cfr. Cass. n. 19579/2018; Cass. n. 7108/2008; Cass. n. 2948/2006).
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza siccome priva di dispositivo.
Il motivo è infondato.
4.1. La sentenza impugnata non è priva di dispositivo, ma contiene, piuttosto, un dispositivo formulato per relationem rispetto alla motivazione (« La Commissione decide come in motivazione. Spese compensate »). La parte motiva esordisce peraltro con la seguente frase, che ben riassume la portata precettiva della pronuncia: « L’appello principale è fondato e merita, quindi, di essere accolto, mentre l’appello incidentale è infondato e non merita, pertanto, di essere accolto» . Nel prosieguo della motivazione, poi, vengono disattese le censure mosse dalla contribuente verso l’atto impugnato, che pertanto risulta chiaramente confermato nella sua legittimità.
Non può, dunque, esservi alcun dubbio sul concreto contenuto decisorio della statuizione giudiziale, ciò anche alla luce del costante insegnamento di questa Corte secondo cui le disposizioni contenute nelle varie parti della sentenza si integrano tra loro e si interpretano l’una a mezzo dell’altra, fino anche a supplire alle omissioni del dispositivo, sempreché non sussista un totale contrasto tra motivazione e dispositivo (Cass. n. 2632/1984; Cass. n. 17392/2004; Cass. n. 13513/2007; Cass. n. 15088/2015), contrasto che nella specie va sicuramente escluso.
4.2. Il dispositivo della sentenza impugnata deve perciò considerarsi esistente sia sul piano formale che su quello sostanziale, atteso che il richiamo in esso contenuto alla motivazione è pienamente idoneo a dar conto dell’esatta portata decisoria della pronuncia.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla società
contribuente in ragione del difetto di una valida procura difensiva in capo al difensore dell’appellante .
Il motivo è infondato.
6.1. Deve darsi continuità al principio, del tutto costante nella giurisprudenza di legittimità, per cui l’ omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito (Cass. n. 26913/2024).
È stato infatti chiarito che l’i nammissibilità è una invalidità specifica RAGIONE_SOCIALE domande e RAGIONE_SOCIALE eccezioni RAGIONE_SOCIALE parti ed è pronunciata nel caso in cui manchino dei requisiti necessari a renderle ritualmente acquisite al tema del dibattito processuale: pertanto, se il giudice di merito omette di pronunciarsi su un ‘ eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è impugnabile per l ‘ omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamente per l ‘ invalidità già vanamente eccepita, in quanto ciò che rileva non è il tenore della pronuncia impugnata, bensì l ‘ eventuale esistenza appunto di tale invalidità (Cass. n. 15843/2015). Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall ‘ art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. n. 321/2016). Ed invero, la decisione di accoglimento della domanda della parte comporta anche la reiezione dell ‘ eccezione d ‘ inammissibilità della domanda stessa, avanzata dalla controparte, senza che, in assenza di specifiche argomentazioni, sia configurabile un vizio di omessa motivazione, dovendosi ritenere implicita la statuizione di rigetto ove la pretesa o l ‘ eccezione non espressamente esaminata risulti
incompatibile con l’ impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 15100/2024; Cass. n. 13425/2016; Css. n. 20311/2011).
6.2. Nel caso di specie la ricorrente si è limitata a denunciare il vizio di omessa pronuncia, ma non ha proposto, con il motivo in esame, una specifica censura relativamente alla questione processuale su cui secondo la stessa ricorrente vi sarebbe stata l’omissione di pronuncia, ma su cui deve invece ritenersi abbia avuto luogo una statuizione implicita di rigetto. 7. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che la motivazione della sentenza è del tutto assente o meramente apparente, avendo omesso la CTR di esporre compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere le censure mosse dalla contribuente, attinenti al difetto di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento presupposte all’atto impugnato, alla prescrizione dei crediti, nonché all’erroneità degli importi richiesti a titolo di interessi di mora e compensi di riscossione.
8. Il motivo è infondato.
8.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all ‘ interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., sez. un., n. 2223272016; v. anche Cass. n. 1986/2025), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un ‘ approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull ‘ esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017), oppure, ancora, nell ‘ ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non
permettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009).
8.2. La sentenza qui impugnata reca una motivazione che, per quanto sintetica, non può considerarsi meramente apparente nel senso sopra chiarito, né tantomeno omessa.
Dall’esame della parte RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni in appello riguardante la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento presupposte all’atto impugnato -parte integralmente trascritta nel corpo del ricorso -risulta che la contribuente ha genericamente lamentato la mancata notificazione degli atti prodromici al pignoramento, senza muovere alcuna contestazione in ordine ad eventuali profili di invalidità RAGIONE_SOCIALE notifiche. A fronte di tale motivo di doglianza la CTR ha puntualmente affermato che « l’appellante, con la propria costituzione in giudizio, ha allegato, agli atti di causa, copia RAGIONE_SOCIALE relate di notifica, dalle quali si evince che le prodromiche cartelle di pagamento, sono state regolarmente notificate »: trattasi di una statuizione che, richiamando la documentazione comprovante la notifiche contestate (documentazione la cui effettiva esistenza la ricorrente non contesta), è idonea a fornire un’adeguata risposta alla censura, dal momento che, alla luce del tenore della stessa, era sufficiente dar conto di aver positivamente verificato la presenza di documentazione comprovante le notificazioni asseritamente omesse. Con riguardo al tema RAGIONE_SOCIALE notifiche, il ricorrente si duole, in particolare, che il Giudice d’appello ha ritenuto regolarmente notificate le cartelle di pagamento « senza però indicare quali ragioni sostengano questa convinzione », ma in realtà, come poc’anzi sottolineato, le ragioni della decisione sul punto sono state spiegate facendo riferimento alla produzione di copia RAGIONE_SOCIALE relate di notifica, cioè dei documenti tipicamente funzionali alla prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.
Quanto all’eccezione di prescrizione, la CTR, oltre ad aver rilevato l’esistenza di ‘altri atti’ interruttivi del termine prescrizionale, ha
soprattutto evidenziato che « nemmeno l’appellato sa a quali crediti od a quali cartelle ci si possa riferire» . Con tale ultima statuizione i giudici d’appello hanno in buona sostanza posto in luce la genericità dell’eccezione sollevata dalla contribuente, che non ha chiaramente indicato quali fossero i crediti totalmente o parzialmente prescritti: tale ritenuta genericità dell’eccezione trova peraltro conferma nelle controdeduzioni in appello, anche per questa parte integralmente trascritte nel ricorso, nelle quali la società si è limitata ad una vaga ricognizione normativa e giurisprudenziale in merito alla tipologia di termine prescrizionale applicabile nella specie, senza però indicare né la data di decorrenza dello stesso né gli specifici crediti in relazione ai quali il termine sarebbe maturato. Anche su tale punto, dunque, la motivazione della sentenza è compiuta e priva di elementi di illogicità o contraddittorietà.
Infine, con riguardo alle contestazioni relative alla mancata specificazione nell’estratto di ruolo dei criteri di calcolo degli interessi di mora e dei compensi di riscossione, la sentenza impugnata ha affermato, respingendo la relativa doglianza, che « gli stessi vengono stabiliti periodicamente con Decreto Ministeriale» . Tale motivazione, pur estremamente concisa, espone in modo comprensibile la ratio decidendi , evidenziando che i criteri di determinazione di interessi e compensi, anche se non riprodotti nelle cartelle di pagamento, sono agevolmente conoscibili siccome stabiliti da appositi provvedimenti governativi, peraltro notoriamente soggetti ad obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (o a forme equipollenti, come la pubblicazione sul sito internet dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE). Non può poi omettersi di rilevare che la CTR ha anche affermato, ad integrazione della motivazione, che « il credito vantato dall’Amministrazione Finanziaria deriva, per tabulas, da cartelle di pagamento regolarmente notificate e non pagate, il cui credito si è ormai cristallizzato per mancata impugnazione, nei termini RAGIONE_SOCIALE stesse ». Anche
sul tema degli interessi e dei compensi la motivazione della sentenza è pertanto adeguata e rispettosa del «minimo costituzionale» richiesto dall ‘ art. 111, comma 6, Cost.
In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che liquida complessivamente in euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026
La Presidente
NOME COGNOME