Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29269 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29269 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26572/2019 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME CARMINE (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, con l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sede di NAPOLI n. 1097/2019 depositata il 05/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di acquisto registrato, sono stati compravenduti due terreni per un valore complessivo di€ 100.000,00. Le parti avevano richiesto l’applicazione del regime fiscale agevolato del ‘prezzo -valore’, basato sulla rendita catastale e non sul prezzo reale, sostenendo che uno dei terreni fosse pertinenza dell’abitazione principale del compratore, situata a 500 metr i di distanza. L’RAGIONE_SOCIALE ha negato tale agevolazione, ritenendo che il terreno non avesse i requisiti oggettivi per essere considerato pertinenza, data la distanza e la mancanza di un collegamento stabile e funzionale con l’abitazione. Di conseguenza, ha notificato un avviso di liquidazione, calcolando l’imposta sull’intero prezzo versato di 100.000 euro.
L’odierno ricorrente ha formulato impugnazione e c on sentenza n. 9297 del 19 maggio 2017, la Commissione Tributaria Provinciale adita, ha rigettato il ricorso.
Il ricorrente ha interposto appello, che con sentenza n. 1097 del 23.10.2018, la Commissione Tributaria Regionale meglio indicata in epigrafe ha integralmente rigettato. In particolare, la CTR ha ritenuto che la sentenza della Cassazione n. 3991/2017 non fosse applicabile al caso, perché riguardava una materia civilistica diversa e non impattava sull’imposta contestata e ha confermato che la distanza di 500 metri tra gli immobili esclude la loro pertinenzialità funzionale, sostenendo che, a fini fiscali, la sola volontà del proprietario non basta a stabilire la natura pertinenziale.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale radicale ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: il giudice d’appello avrebbe fornito una
motivazione solo apparente, basata esclusivamente sulla distanza tra gli immobili (500 metri), senza spiegare adeguatamente perché tale elemento escluderebbe la pertinenzialità. La ricorrente contesta che la distanza fisica escluda automaticamente la destinazione funzionale di un bene al servizio dell’altro, come invece affermato in giurisprudenza (Cass. 20955/2019). Si lamenta quindi un “error in procedendo”, poiché la motivazione della sentenza sarebbe così carente da risultare nulla, secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite (sentenze n. 22232/2016 e n. 8053/2014).
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 817 ed 818 c.c., in relazione all’esclusione dell’agevolazione fiscale del sistema ‘prezzo -valore’ per l’acquisto di un terreno ritenuto pertinenza dell’abitazione principale. La ricorrente contesta la decisione della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che la nozione di pertinenza, in ambito fiscale, deve essere ricavata dal diritto civile, poiché non è definita dalla normativa tributaria e, secondo l’articolo 817 c.c., è pertinenza ciò che è destinato in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra cosa, e quindi non è necessaria né la vicinanza fisica né l’identità catastale.
La sentenza è ritenuta erronea perché ha escluso la pertinenzialità del terreno basandosi unicamente sulla distanza (circa 500 metri) e su elementi formali, senza considerare la volontà del proprietario e la funzione effettiva del bene. Inoltre, la Commissione non avrebbe adeguatamente valutato le prove offerte, come l’atto notarile che indicava espressamente la destinazione del terreno a giardino, area di sgombero e spazio per animali domestici, né ha attivato i propri poteri istruttori per verificare la reale situazione.
La Corte dà atto, in via preliminare, che dalla attestazione di cancelleria risulta che l’indirizzo fornito da l difensore del ricorrente non è iscritto al REGINDE, sicché la notifica della fissazione della presenta
camera di consiglio è stata effettuata in forma cartacea direttamente alla parte, la quale è però risultata però irreperibile, e quindi, ai fini della validità della notifica, sono state seguite le formalità di cui all’art.140 c.p.c.
Il difensore del ricorrente ha comunque indicato un indirizzo PEC nel proprio ricorso per cassazione, ancorché non risultante dal REGINDE.
Ritiene dunque il collegio di dover disporre rinvio a nuovo ruolo per consentire la reiterazione della notifica, mandando la cancelleria per i relativi adempimenti.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando la cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Roma, il 30/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME