Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4381 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4381 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33055/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di procuratore di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 499/2019 depositata il 04/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Pronunciando in controversia relativa all’impugnazione proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso due avvisi di accertamento con i quali l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Isernia, sulla base di p.v.c. della Guardia di Finanza, recuperava a tassazione, a fini Ires, Irap, Iva per l’anno d’imposta 2004, la plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile in favore della RAGIONE_SOCIALE verso il corrispettivo di euro
1.600.000,00, in parte costituito dal valore di una porzione immobiliare da edificare, oltre che altra sopravvenienza attiva, ingiungendo anche il pagamento RAGIONE_SOCIALE ritenute d’acconto sui conseguenti utili presuntivamente distribuiti ai soci e irrogando le relative sanzioni, la CTP di Isernia, in parziale accoglimento del ricorso della contribuente, determinava gli utili su cui calcolare le ritenute omesse nell’importo di euro 1.000.000 ,00
La C.T.R. del Molise, con sentenza depositata in data 27/10/2009, confermava la suddetta decisione.
Avverso la pronuncia d’appello proponevano ricorso per cassazione, con quattro mezzi, NOME, NOME e NOME COGNOME, già soci della RAGIONE_SOCIALE, nelle more cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese.
3.1. L’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso e proponeva a sua volta ricorso incidentale, sulla base di due motivi.
3.2. Con ordinanza n. 15034/2017, questa Corte di cassazione accoglieva il primo e il quarto motivo del ricorso principale, dichiarando inammissibili i restanti e rigettava il ricorso incidentale; cassava la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinviava alla Commissione tributaria regionale del Molise.
3.3. In particolare, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la Corte, ritenuta applicabile la disciplina quale dettata dagli artt. 67, comma 1, lett. b) , e 68 Tuir, affermava che «per la parte del contratto misto di che trattasi, in virtù della quale si prevede che il corrispettivo della cessione del terreno è costituito anche da porzione del realizzando fabbricato (accordo per tale parte integrante una permuta di cosa presente con cosa futura), occorre tener conto del momento in cui tale corrispettivo (e cioè la proprietà della costruzione realizzata) entra nel patrimonio del soggetto che ha ceduto il terreno, momento che non può certo essere identificato con quello della stipula del contratto, ma solo con quello in cui il fabbricato viene materialmente ad esistenza».
3.4. Ancora, in accoglimento del quarto motivo, veniva ravvisata l’omessa pronuncia, da parte dei giudici di appello sul motivo di gravame con il quale la società contribuente si doleva del rigetto, da parte della C.T.P., della richiesta diretta alla riduzione della maggiore Iva richiesta, per effetto di compensazione con il credito Iva riportato nel rigo VL 39 della dichiarazione presentata per l’anno 2006.
Quindi la CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello della parte privata, per il primo profilo conformandosi al comando contenuto nell’ordinanza di rinvio e per il secondo ritenendo fondata la domanda di riduzione della maggiore Iva accertata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, l’RAGIONE_SOCIALE. Resiste il contribuente con controricorso e ricorso incidentale con unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 o 4 c.p.с., la violazione degli artt. 132, secondo comma, c.p.с. e 118 disp. att. c.p.с. , 111, comma 6 Cost., 36 d.lgs. n. 546/92.
1.1. Va opportunamente ribadito che l ‘assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione RAGIONE_SOCIALE norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a base della sentenza.
1.2. Va ancora rammentato che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,
n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090)
1.3. Alla luce dei richiamati principi, il motivo è parzialmente fondato, nei termini che seguono.
1.4. Per quanto attiene alla prima RAGIONE_SOCIALE questioni ancora giustiziabili, stante il rigetto RAGIONE_SOCIALE ulteriori doglianze dell’Amministrazione con effetto di giudicato interno, la CTR ha, sinteticamente, ma sufficientemente dato atto di conformarsi al principio di diritto somministrato dalla Corte di cassazione, secondo cui nel caso di permuta di cosa esistente con cosa futura la plusvalenza si ritiene conseguita nel momento in cui la cosa futura viene ad esistenza, quindi nel caso di permuta del terreno verso un fabbricato quando la costruzione è realizzata. Ha quindi concluso nel senso che «Nella fattispecie concreta de qua dunque sia il giudice di primo grado sia quello di secondo grado hanno evidentemente errato nel ritenere legittimo l’avviso dell’ufficio sul presupposto che la plusvalenza tassabile si sia realizzata al momento della conclusione del contratto».
1.5. Diversamente, con riguardo, alla seconda questione offerta alla cognizione del giudice del rinvio, la CTR ha esaminato la questione di cui
era stato omesso l’esame e ha statuito, epigraficamente, che « Parimenti errata era la precedente sentenza della CTR laddove ometteva di considerare la richiesta diretta alla riduzione della maggiore IVA per effetto di compensazione del credito IVA riportato nel rigo VL39 della dichiarazione presentata nel 2006», senza spendere alcuna argomentazione in merito alle ragioni dell’accoglimento di tale domanda, e ciò a fronte di ampie contestazioni della difesa erariale contenute negli atti di merito e trascritte, nel rispetto della specifica ed autosufficienza del motivo, nel ricorso qui in esame. Il motivo è, pertanto, fondato, limitatamente alla censura di nullità di tale capo della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с. la violazione degli artt. 81, 86 e 67 Tuir.
2.1. Osserva la difesa erariale che «la CTR, sulla base della suddetta sent. n. 15034/2017, ha deciso in favore del contribuente, sostenendo che, nel caso di permuta di cosa esistente con cosa futura, la plusvalenza si ritiene conseguita nel momento in cui la cosa futura viene ad esistenza, e, quindi, in caso di permuta di terreno con fabbricato, quando la costruzione è realizzata e non al momento della conclusione del contratto, come ritenuto dall’Ufficio e dai giudici di primo e secondo grado nella fattispecie in esame. I giudici, tuttavia, non hanno considerato in diritto quanto affermato nell’avviso di accertamento impugnato, nonché dall’Ufficio nelle proprie controdeduzioni all’atto di riassunzione », con le quali si era propugnato il diverso principio, desumibile dall’art. 86 del Tuir, secondo cui nel caso di persona giuridica la tassazione RAGIONE_SOCIALE plusvalenze avviene per competenza e non per cassa.
2.2. Il motivo è inammissibile, in quanto con esso si contesta la statuizione in diritto espressa nell’ordinanza della corte di cassazione e somministrata con il principio di diritto al quale il giudice del rinvio deve
obbligatoriamente conformarsi, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.с.
2.3. A tale riguardo, si è ancora di recente rammentato che l’oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, 28/02/2024, n. 5253, Rv. 670190 – 01), e ciò, con tutta evidenza anche ove dovesse ritenere in thesi superato l’orientamento ivi manifestato.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale la parte privata deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с. la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 24 legge 794/1942, nonché del D.M. n. 127 dell’8 aprile 2004 e del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, contestando la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite operata dal giudice del rinvio.
3.1. Il motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento parziale del ricorso principale, a cui segue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso principale per quanto di ragione e rigettato il secondo, e dichiarato assorbito il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il primo motivo e rigetta il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/02/2026. Il Presidente NOME COGNOME