Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6068 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6068 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13980/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG . DELL’UMBRIA n. 401/03/17 depositata il 02/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 403/03/17 del 02/11/2017, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la
sentenza n. 658/16 della Commissione tributaria provinciale di Perugia (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 20 11.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso , tra l’altro, per irregolarità commesse in relazione a due cessioni immobiliari: omessa contabilizzazione di ricavi con riferimento alla permuta FagottiGambacorta; ricavi non dichiarati, pari alla differenza tra quanto indicato nel preliminare e quanto risultante dal contratto di vendita, con riferimento alla vendita COGNOME–COGNOME.
Avverso la sentenza di appello l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
NOME COGNOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso COGNOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., per avere la CTR, con riferimento alla vendita COGNOME–COGNOME, erroneamente valutato gli elementi indiziari forniti dalle parti, con conseguente inversione dell’onere della prova.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR, con riferimento alla permuta FagottiGambacorta reso motivazione illogica o, comunque, denotante un chiaro vizio di extrapetizione. Invero, a fronte della ripresa riguardante la omessa dichiarazione di ricavi ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette (euro 250.000,00, costituenti, da un lato, il prezzo del terreno e, dall’altro, quota parte degli immobili ceduti), il giudice di appello ha motivato in ordine alla regolarità del trattamento IVA.
1.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR ignorato le circostanze fattuali su cui sussisteva il conflitto tra le diverse tesi RAGIONE_SOCIALE parti.
Appare opportuna la trattazione in pubblica udienza RAGIONE_SOCIALE questioni sottese alla presente controversia, investendo delicate questioni concernenti il trattamento fiscale della permuta di immobile con immobile da costruire.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 17/01/2024.