Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6024 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6024 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14005/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG . DELL’UMBRIA n. 400/03/17 depositata il 02/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 400/03/17 del 02/11/2017, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito
AE) avverso la sentenza n. 272/16 della Commissione tributaria provinciale di Perugia (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dal contribuente avverso due avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2009 e 2010.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stato emesso, tra l’altro, per irregolarità commesse in relazione a due cessioni immobiliari: omesso versamento dell’IVA in relazione alla permuta stipulata con RAGIONE_SOCIALE; omessa fatturazione dell’IVA in relazione alla permuta stipulata con COGNOME–COGNOME e con Taccucci.
Avverso la sentenza di appello l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
NOME COGNOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la correttezza del comportamento tenuto dal contribuente, il quale avrebbe omesso di fatturare nell’anno 2009 la somma incassata per la permuta, con conseguente mancato versamento dell’IVA.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la correttezza del comportamento tenuto dal contribuente, il quale,
con riferimento alla permuta COGNOME, avrebbe invece omesso di fatturare nell’anno 20 10 -data di formalizzazione dell’acquisto del terreno edificabile l’acconto di euro 250.000,00 ricevuto per l’acquisto degli appartamenti; e ciò indipendentemente dalla circostanza che detti appartamenti fossero ancora in costruzione.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la correttezza del comportamento tenuto dal contribuente, il quale, con riferimento alla permuta Taccucci, avrebbe invece omesso di fatturare nell’anno 2010 data di formalizzazione dell’acquisto del terreno edificabile -l’acconto di euro 120.000,00 ricevuto per l’acquisto degli appartamenti; e ciò indipendentemente dalla circostanza che detti appartamenti fossero ancora in costruzione.
Appare opportuna la trattazione in pubblica udienza RAGIONE_SOCIALE questioni sottese alla presente controversia, investendo delicate questioni concernenti il trattamento fiscale della permuta di immobile con immobile da costruire.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 17/01/2024.