Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34429 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34429 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
IrpefPlusvalenzaPermuta cosa futura per persona da nominare
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16928/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in forza di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato ;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1189/2016 depositata in data 12/05/2016, non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 5 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva in parte l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME contro un avviso di accertamento per Irpef dell’anno di imposta 2010, c on cui era stata recuperata la plusvalenza non dichiarata conseguente ad una operazione di permuta di un terreno lottizzato con tre appartamenti e tre posti auto di un edificio in corso di costruzione. Nella permuta la contribuente aveva stipulato per persona da nominare indicando poi contestualmente come beneficiari del trasferimento degli immobili venuti ad esistenza i due figli.
La CTR in particolare rideterminava la plusvalenza in una somma inferiore rispetto a quella determinata dall’ufficio e integralmente annullata dalla CTP; condivisa la determinazione del valore iniziale operata dai primi giudici (nella misura di euro 379.873,78), ai fini del calcolo del valore finale (per il quale la CTP aveva fatto riferimento al valore catastale), evidenziava che poiché l’effetto traslativo si era realizzato con il completamento degli immobili e quindi alla data di identificazione degli stessi, occorreva fare riferimento al valore dichiarato dalle parti nell’atto di permuta del 2008 e confermato nell’atto del 2010 .
Contro tale sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione in base a otto motivi mentre l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 5 dicembre 2025 per la quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione de ll’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 57 e 68 d.lgs. n. 300 del 1999 e degli artt. 53, 18 e 11 d.lgs. n. 546 del 1992.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 57 e 68 d.lgs. n. 300 del 1999 e degli artt. 53, 18 e 11 d.lgs. n. 546 del 1992.
Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., si deduce omesso esame dei fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione, costituito dalla sottoscrizione dell’appello da parte di soggetto privo di legittimazione processuale e dalla mancata produzione della delega.
1.1. I primi tre motivi ripropongono, sotto diversi paradigmi di doglianza, la medesima questione e cioè la inammissibilità dell’appello perché firmato da funzionario privo di delega da parte del Direttore provinciale dell’RAGIONE_SOCIALE.
I motivi, da esaminare quindi congiuntamente, sono tutti infondati in quanto questa Corte ha già affermato che, in tema di contenzioso tributario, la provenienza di un atto di appello dall’Ufficio periferico dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o comunque l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza (Cass. 694/2025; Cass. n. 2138/2019; Cass. n. 27578/2018; Cass. n. 15470/2016; Cass. n. 6691/2014).
Con il quart o motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione a tutti i motivi dedotti in primo grado, sia nel ricorso che nelle due memorie integrative, non esaminati dalla CTP e riproposti in appello. In particolare, la CTP e la CTR avrebbero deciso in merito ai motivi 3 e 8 del ricorso introduttivo e omesso di pronunciare su tutti gli altri motivi
(sette contenuti nel ricorso, quattro nella I memoria e uno nella II memoria).
2.1. Occorre premettere che il vizio di omessa pronuncia è configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto e non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha affermato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 24155/2017; nello stesso senso Cass. n. 29191/2017 e Cass. n. 25710/2024).
E’ stato, altresì, precisato che, è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul
procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Cass. n. 12131/2023).
Ancora, per integrare il vizio di omessa pronuncia è necessaria l’illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che la minuspetizione ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata (Cass. n. 10290/2025).
Nel caso in cui ricorra omessa pronuncia, questa Corte può comunque decidere la causa nel merito o emendare la decisione se il vizio omissivo attiene a questione di diritto (Cass. n. 17416/2023).
2.2. Alla luce di tali principi occorre esaminare le plurime doglianze di omessa pronuncia che sono tutte infondate.
In merito al motivo n. 1 del ricorso originario, con cui si contestava l’ esistenza della plusvalenza poiché trattandosi di un contratto per persona da nominare l’effetto finale si è verificato direttamente in capo ai figli della ricorrente, nonchè al connesso motivo n. 4, con cui si deduce che già nel contraddittorio con l’ufficio si era dedotta l’ inesistenza della plusvalenza, essi sono manifestamente infondati, in quanto evidentemente la questione è stata valutata poichè la CTR non solo ha ritenuto sussistente la plusvalenza ma ha altresì specificato che l’atto configurava una donazione indiretta , a favore dei figli, degli immobili costituenti il corrispettivo della cessione del suolo.
La censura è infondata anche in relazione al motivo 2 del ricorso originario, relativo alla prescrizione del tributo il cui termine avrebbe dovuto decorrere dalla data della stipula della permuta, in quanto la questione deve ritenersi decisa laddove la CTR ha ritenuto di dover fare riferimento alla «data di venuta a esistenza della costruzione che nella
fattispecie concreta si è verificata in data 12/02/2010 con il richiamato atto di identificazione degli immobili costruiti»; comunque la doglianza è contraria al principio già affermato da questa Corte secondo cui l’imponibilità della plusvalenza è regolata dal principio di cassa, ex art. 82, comma 1, t.u.i.r. (Cass. n. 35463/2023).
La censura è infondata in relazione al motivo n. 5, al motivo n. 6 e al motivo n. 7 del ricorso che erano relativi all ‘ erroneità del valore iniziale accertato, del valore finale e dei costi sostenuti, posto che la sentenza si occupa espressamente proprio della determinazione dei valori iniziali e finali ai fini del calcolo della plusvalenza; peraltro il ricorrente, facendo ancora riferimento ai motivi di primo grado, omette del tutto di confrontarsi con la persistente rilevanza degli stessi rispetto alla ci rcostanza che la CTP aveva disatteso la tesi dell’ufficio e dato ragione alla contribuente in merito al valore iniziale da prendere in considerazione ai fini della calcolo della plusvalenza (rideterminandolo in aumento), con valutazione espressamente condivisa dalla CTR.
Analogamente va respinto il motivo laddove deduce l’omessa pronuncia in merito al motivo n. 9 del ricorso, ove si chiedeva la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni per la mancanza di colpevolezza del trasgressore ex art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997 o per la obbiettiva incertezza della norma tributaria, ex artt. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 e 10, comma 3, legge n. 212 del 2000, poiché manifestamente infondato in quanto la doglianza è stata espressamente accolta dalla CTR, nell’ultimo capoverso, ove rinviava all’ufficio per la rideterminazione dell’imposta ma senza sanzione, affermazione con cui il rinvio all’originario ricorso introduttivo omette del tutto di confrontarsi.
Infine va rigettata la doglianza di omessa pronuncia in relazione ai motivi spesi nelle due memorie di primo grado, posto che l’integrazione dei motivi di ricorso è consentita dall’art. 24, comma 2, del d.lgs. n.
546 del 1992 soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti e, siccome tale ultima disposizione pone una preclusione processuale, non può essere ricollegato alcun effetto sanante al comportamento dell’Amministrazione di accettazione del contraddittorio nel merito (Cass. n. 16803/2017).
Con il quint o motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1401, 1402, 1404 e 1405 c.c. in quanto, pur avendo correttamente la CTR inquadrato l’operazione negoziale come donazione indiretta e pur avendo ritenuto che l’effetto traslativo si è verificato solo a seguito della realizzazione degli immobili , però non ha considerato che l’effetto traslativo è retroattivo per cui l’acquisto è avvenuto direttamente in capo ai terzi, circostanza da cui deriva che il presupposto dell ‘ imposizione non si è realizzato poiché il corrispettivo della permuta non è mai entrato nella sfera giuridica della sig. COGNOME.
3.1. Il motivo è inammissibile laddove appare censurare la qualificazione del contratto operata dalla CTR, che ha ritenuto sussistenza una donazione indiretta, omettendo del tutto di fare riferimento alla violazione RAGIONE_SOCIALE regole ermeneutiche del medesimo (di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.) mentre è orientamento consolidato di questa Corte che, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione sia contestata la qualificazione attribuita dal giudice di merito al contratto intercorso tra le parti, le relative censure, per essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, ma debbono essere proposte sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. o dell’insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ove ammissibile (Cass. n. 9461/2021).
Il motivo è poi comunque infondato laddove deve farsi applicazione, proprio in ragione della donazione indiretta ritenuta sussistente dalla CTR, del principio per cui in tema di imposte sui redditi, costituisce plusvalenza tassabile la differenza tra il (maggiore) prezzo di cessione di un terreno ed il (minore) originario prezzo di acquisto del cespite, restando irrilevante la sussistenza di un collegamento negoziale tra detta cessione e altro negozio intervenuto tra le parti (Cass. n . 13115/2020), espressione in materia di un principio di carattere evidentemente generale.
Con il sest o motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 52 della l. n. 131 del 1986 e 9 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei principi generali sugli accertamenti. Si censura la decisione laddove ha ritenuto che il valore finale al fine di calcolare la plusvalenza sia pari al valore dichiara to nella permuta e confermato nell’atto di identificazione catastale mentre la CTR avrebbe dovuto dare rilevanza al valore catastale, con ciò violando l’art. 52 del t .u.r., l’art. 9 t.u.i.r. , il principio per cui il valore stabilito per l’imposta di registro è vincolante ai l’ammin istrazione finanziaria sia infine il principio per cui l’ufficio avrebbe dovuto sottoporre a vaglio critico quanto dichiarato dalle parti.
4.1. La censura è infondata, in quanto il calcolo della plusvalenza nel caso del comma 1 lett. a del t.u.i.r., in base al tenore letterale della disposizione, va effettuato unicamente in base al «corrispettivo».
Questa Corte, sebbene per il caso in cui l’ufficio aveva contestato la conformità del corrispettivo dichiarato al valore catastale, ha affermato il principio, di carattere generale, secondo cui per la determinazione della plusvalenza realizzata, in base all’inequivoco significato del termine «corrispettivo», occorre considerare la differenza fra il prezzo di cessione e quello di acquisto, e non il valore di mercato del bene, come per l’imposta di registro, essendo i principi
relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito diversi a seconda dell’imposta da applicare (Cass. n. 4209/2019).
Con il settimo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione de ll’art. 67, comma 1, lett. h) del t.u.i.r. in quanto nel caso di specie non si era in presenza di una lottizzazione ma di un piano di comparto.
5.1. Il motivo, formulato in termini di violazione di legge, è inammissibile, per le contraddittorietà e genericità RAGIONE_SOCIALE censure e per difetto di specificità.
Il motivo, infatti, prima individua una statuizione censurata nell’affermazione secondo cui l’ iter per ottenere l’edificabilità del suolo non aveva incidenza sulla quantificazione dei valori ai fini del calcolo della plusvalenza e poi deduce (alla fine dell’esposizione) che tale motivo, corrispondente al terzo motivo del ricorso originario, non era stato esaminato dalla CTR.
La censura è poi formulata in termini del tutto generici anche in riferimento al contenuto dell’avviso di accertamento che sul punto non viene richiamato o descritto; occorre infatti considerare che, secondo quanto riportato dal controricorso erariale, la CTP aveva dato rilievo alle modalità del procedimento che aveva condotto all’edificabilità dei terreni ma ciò non al fine di escludere in radice l’imponibilità bensì d i calcolare il valore iniziale dei suoli.
L’omessa indicazione specifica del contenuto dell’avviso di accertamento e del motivo di ricorso sul punto nonché del motivo di appello rendono inammissibile la censura.
Infine, sulla questione, dedotta esclusivamente in termini di violazione di legge, non è presente un accertamento in fatto, mancando un’espressa statuizione della CTR posto che la frase riportata dalla ricorrente è inserita nello svolgimento del processo laddove la CTR indica il tema dell’appello.
Con l’ottavo motivo, prop o sto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione de ll’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la CTR ha compensato le spese nonostante l’esito complessivo del giudizio sia stato maggiormente favorevole al contribuente, violando le regole in tema di governo RAGIONE_SOCIALE spese poiché non sussiste in casi siffatti soccombenza reciproca, e non ha indicato le gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino la compensazione.
6.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte (Cass. Sez. U. n. 32061/2022) ha ritenuto che «in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.».
Pertanto, la CTR ha errato nel ritenere nel caso di specie (ove l’originaria pretesa dell’ufficio è stata notevolmente ridotta, con eliminazione peraltro RAGIONE_SOCIALE sanzioni) sussistente una soccombenza reciproca mentre nulla ha detto in merito alle gravi ed eccezionali ragioni che potessero giustificare la compensazione.
Concludendo, respinti tutti i primi sette motivi, va accolto unicamente l’ottavo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigettati i primi sette motivi, accoglie l’ottavo motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame, e ad essa demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 5 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME