Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4735 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4735 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2025
Avv. Acc. IRPEF 2009
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25610/2022 R.G. proposto da:
GENOVESE NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al ricorso, con domicili o digitale eletto all’indirizzo PEC: EMAIL
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-resistente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 1948/2022, depositata in data 9 marzo 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’ Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Trapani -emetteva, nei confronti della contribuente NOME COGNOME
l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’imposta IRPEF dell’anno 2009, in base al quale l’Ufficio richiedeva il pagamento di € 18.112,00 a titolo d’imposta IRPEF ed altre spese, conseguente a plusvalenza realizzata tramite atto di compravendita del 6 febbraio 2009.
Avverso l’avviso di accertamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Trapani; si costituiva anche l’Ufficio, che chiedeva la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Trapani, con sentenza n. 1226/02/2016, accoglieva il ricorso della contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Sicilia; non si costituiva la contribuente.
Con sentenza n. 1948/14/2022, depositata in data 9 marzo 2022, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
L’Agenzia delle Entrate non ha notificato n é depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002)» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto che, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, la perizia di stima può essere redatta anche successivamente all’atto di cessione.
Il motivo di ricorso proposto è infondato, alla stregua delle considerazioni che seguono.
2.1. L’art. 7 (rubricato ‘Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola’) recita: «1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002».
Detto termine è stato più volte differito in forza di successive disposizioni di legge (si veda, infra , per quanto qui d’interesse, il successivo paragrafo 2.3).
2.2. Ora, è vero che, con riguardo alla possibile redazione della perizia in data successiva alla compravendita, questa Corte ha, in via generale, chiarito che: «In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 81, primo comma, lettere a) e b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma dell’art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, può essere assunto come
valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data del 1° gennaio 2002, determinato sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l’assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l’irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative» (Cass. n. 3462/2023, Cass. n. 26808/2020, Cass. n. 25721/2014 e Cass. n. 30729/2011).
2.3. Tuttavia, in relazione alla fattispecie in esame, deve ritenersi immune da censura la decisione della C.t.r. qui impugnata che indica in sentenza la data del 31 ottobre 2010 per l’asseverazione della perizia, che all’epoca risultava corretta in considerazione dell’ultima proroga di detto termine ex art. 2 legge n. 191/2009. Va rilevato che tale termine è stato poi oggetto di ulteriori proroghe, delle quali, l’ultima al 30 giugno 2024, ma, tenuto conto del fatto che l’atto di compravendita era del 6 febbraio 2009, correttamente la C.t.r. non ha ritenuto di ammettere la validità, ai fini della disciplina opzionale, di una perizia giurata asseverata in data 27 aprile 2015, cioè solo dopo la notifica dell’accertamento impugnato avvenuta nel 2013; un diverso opinare si sarebbe posto in contrasto con la finalità della norma volta ad assicurare al contribuente un regime opzionale più favorevole, con riferimento all’anno d’imposta, entro il termine qui effettivamente previsto dalla norma primaria.
3. In considerazione delle argomentazioni esposte, può enuclearsi il seguente principio di diritto : ‘ In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 81, primo comma, lettere a) e b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma dell’art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello determinato sulla base di una perizia giurata asseverata in data successiva alla notifica dell’avviso di accertamento;
diversamente ci si porrebbe in contrasto con la finalità della norma volta ad assicurare al contribuente un regime opzionale più favorevole, con riferimento all’anno d’imposta, entro il termine effettivamente previsto dalla norma primaria’.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese essendo l’Agenzia delle Entrate rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2025.