Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28750 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28750 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26460/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in controricorso;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA -SEZ. DIST. DI SALERNO n. 3544, depositata in data 17/4/2018;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 18 settembre 2024;
Rilevato che:
NOME COGNOME (d’ora in avanti, anche ‘il contribuente’ ) vendette nell’anno 2010 alcuni terreni rientranti in un’area lottizzata del Comune di Lioni (AV), omettendo di dichiarare le plusvalenze imponibili ai fini Irpef, generate dalla cessione a titolo oneroso di tali terreni.
Il contribuente, ai sensi dell’art. 1, comma 91, della legge n. 244 del 2007, aveva rideterminato il valore dei terreni sulla base di apposita perizia giurata di stima, provvedendo al pagamento dell’imposta sostitutiva.
L’RAGIONE_SOCIALE non riconobbe valore alla rivalutazione, ritenendo che la perizia giurata non avesse avuto ad oggetto tutti i terreni interessati dalla compravendita, sicché assoggettò a tassazione ordinaria la plusvalenza realizzata con le cessioni immobiliari.
L’avviso di accertamento emesso dall’amministrazione fu impugnato dal contribuente dinanzi alla C.T.P. di Avellino, che accolse il ricorso.
La RAGIONE_SOCIALE, su appello dell’amministrazione, confermò, nel merito, la sentenza di primo grado, pur disattendendo le eccezioni che il
contribuente aveva proposto in primo grado e che erano state accolte dalla C.T.P.
Avverso la sentenza d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste il contribuente con controricorso.
Il contribuente ha anche depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Considerato che:
Innanzitutto, deve rilevarsi la tempestività del ricorso per cassazione, in quanto la parte impugnante fruiva della sospensione dei termini per impugnare disposta dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 , convertito, con modificazioni, in l. n. 136 del 2018.
Ne consegue che il ricorso, spedito a mezzo posta per la notificazione in data 2/9/2019, è tempestivo.
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)’ , l’RAGIONE_SOCIALE si duole che la sentenza impugnata non abbia dato risposta ai suoi rilievi, contenuti nell’atto di appello, circa l’inidoneità della perizia giurata di stima sulla cui base il contribuente ha assolto l’imposta sostitutiva sulla plusvalenza dei terreni ceduti.
In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto in appello che la perizia non avesse correttamente valutato tutti i terreni edificabili.
1.1. Il motivo è infondato.
Il vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c., deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sussiste quando il giudice abbia omesso di pronunciare su una domanda della parte, su un capo di domanda o su una eccezione relativa a un fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto fatto valere in giudizio ( ex coeteris ,
Cass., sez. T, n. 2153/2020, Rv. 656681 -01; Cass., sez. 3, n. 22799/2017, Rv. 645507 – 02).
Nel caso che ci occupa, la sentenza d’appello ha confermato la sentenza di primo grado valutando il contenuto della perizia prodotta dal contribuente ed applicando le pertinenti norme tributarie, sicché non si ravvisa una omessa pronuncia.
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Vizio di motivazione mancante o motivazione apparente (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata deducendo la carenza o l’apparenza del corredo motivazionale.
L’RAGIONE_SOCIALE, inoltre, censura la legittimità del rinvio per relationem alle difese avversarie contenuto nella sentenza impugnata, rinvio troppo generico, che non ne consentirebbe di individuare la ratio decidendi .
2.1. Il motivo è infondato.
Il corredo motivazionale esiste ed è sufficiente per consentire al lettore di individuare la ratio decidendi : il giudice di merito ha ritenuto correttamente assolta l’imposta sostitutiva sulla base della perizia prodotta dal contribuente, che secondo la C.T.R. ha ben distinto i lotti di terreno in base alla loro vocazione urbanistica, considerando ai fini impositivi solo quelli edificabili.
Il rinvio per relationem alle difese del contribuente in sede di appello non scalfisce l’adeguatezza dell’apparato motivazionale della sentenza, fondato su un giudizio complessivo di congruità e sulla attendibilità della perizia di stima, incensurabile in questa sede di legittimità.
2.Il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in favore dell’Avvocato del contribuente , dichiaratosi antistatario, che ne ha chiesto la distrazione in suo favore nella memoria depositata ex art. 380 bis.1. c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro cinquemilacinquecento per compensi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese generali, iva e cpa come per legge, ed oltre ad euro duecento per spese vive , con attribuzione all’AVV_NOTAIO anticipatario .
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre