Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1994 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1994 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2026
Cart. Pag. IRES 2016
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9364/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO della TOSCANA n. 148/2025 depositata in data 11 febbraio 2025. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Rilevato che:
1. Nel corso dell’esercizio d’imposta relativo all’anno 2010, la società RAGIONE_SOCIALE realizzava un investimento per l’acquisizione di un impianto fotovoltaico strumentale all’attività d’impresa esercitata. Tale impianto veniva ammesso dal Gestore dei Servizi Energetici ai benefici della c.d. ‘tariffa incentivante’, così come previsto dal D.M. 19 febbraio 2007 (II Conto Energia). Stante l’incertezza sulla possibilità di cumulare il beneficio della detassazione prevista dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388 (cd. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) con gli incentivi riconosciuti agli impianti generanti energia da fonti rinnovabili dal RAGIONE_SOCIALE, la società contribuente non esercitava immediatamente l’opzione di detassazione prevista dalla RAGIONE_SOCIALE. Successivamente, con la pubblicazione del D.M. 5 luglio 2012, veniva ammessa la cumulabilità della detassazione ex RAGIONE_SOCIALE, nella misura massima del 20% del costo annoverabile quale componente ambientale, con gli incentivi pubblici riconosciuti sulla produzione di energia rinnovabile. Dato atto del contenuto del D.M. sopra citato, la società richiedeva ad un tecnico specializzato di determinare la componente ambientale da portare in detassazione ex art. 6, commi da 13 a 19, L. 388/2000. Sulla base di tale perizia tecnica, la società contribuente provvedeva, nel 2015, a presentare una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8 -bis , D.P.R. 322/1998, con la quale rettificava la dichiarazione MoRAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO, riferita all’anno d’imposta 2013.
Successivamente, in data 20 ottobre 2016, veniva notificata allo stesso Ufficio fiscale competente un’istanza di rimborso, a norma dell’art. 38 D.P.R. 602/1973, con la quale si chiedeva la restituzione della maggiore IRES pagata negli anni antecedenti, proprio in ragione della mancata tempestiva dichiarazione e fruizione dell’agevolazione di cui si discorre. La dichiarazione integrativa veniva sottoposta ad accertamento cartolare, ai sensi dell’art. 36 -bis del D.P.R. 600/1973, mentre sull’istanza di rimborso si formava il silenzio-rifiuto. Venendo disconosciuta la perdita originaria, in
quanto priva di documentazione probatoria nelle dichiarazioni precedenti e nei relativi allegati, veniva emessa la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, con la quale veniva recuperata la maggiore IRES dovuta pari ad euro 91.923,35, con l’aggiunta degli interessi legali e RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative.
Avverso la cartella di pagamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Arezzo, evidenziando la spettanza dell’agevolazione fiscale anche sulla base della perizia stragiudiziale redatta dall’esperto ed osservando, inoltre, come la spettanza del beneficio in parola non fosse stata tempestivamente dichiarata, nell’anno di realizzazione o, perlomeno, di entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico, in ragione della oggettiva incertezza circa la cumulabilità tra le tariffe incentivanti di cui la società aveva beneficiato e la misura fiscale in discorso; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Arezzo, con sentenza n. 2012/2022, accoglieva il ricorso della società contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.g.t.II° grado della Toscana; si costituiva in giudizio anche la società contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello.
La C.g.t. adita, con sentenza n. 148/2025, depositata in data 11 febbraio 2025, rigettava l’appello dell’Ufficio.
Avverso tale pronuncia, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025, per la quale la contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 115, primo comma, c.p.c., 1, secondo comma, D. Lgs. 546/1992, in
combinato disposto con l’art. 2697, primo comma, c.c. e con l’art. 7, secondo comma, D. Lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta gli errores in iudicando e in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t.II° grado ha affermato che fosse stata sufficientemente e adeguatamente provata dalla società contribuente la spettanza dell’agevolazione fiscale per il tramite di un’apposita e dettagliata perizia tecnica stragiudiziale, la quale avrebbe assolto all’onere della prova gravante sulla società contribuente, non considerando che un tale mezzo di prova è inidoneo a fondare una decisione giudiziale nell’ambito del processo tributario, stante la sua natura meramente indiziaria.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 6, comma 15, L. 23 dicembre 2000, n. 388, in combinato disposto con l’art. 2697, primo comma, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t.II° grado non ha affermato che l’onere di provare l’esatta misura del ‘sovraccosto ambientale’ deducibile dal reddito d’impresa dovesse ricadere sulla società contribuente che avesse chiesto di avvalersi del beneficio fiscale, sulla base di un’ormai consolidata e univoca giurisprudenza di legittimità, costante nell’affermare che il soggetto che invochi un dato trattamento fiscale di favore e derogatorio rispetto al regime tributario ordinario deve dimostrare la sussistenza dei presupposti che legittimano la richiesta di un’esenzione o di un’agevolazione fiscale, non essendo sufficiente a tal fine una mera perizia stragiudiziale, e nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.G.T.II° grado non ha neppure riconosciuto che le tariffe energetiche incentivanti ottenute a seguito della realizzazione di un investimento ambientale debbono scomputarsi dal ‘sovraccosto’ deducibile, ai sensi dell’art. 6, comma 15, della L. n. 388 del 2000.
Il primo motivo è fondato.
2.1. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte nel processo tributario (cfr. da ultimo Cass. 29/01/2025, n. 2052) quello secondo cui, la perizia depositata dalla parte, sia essa contribuente o Amministrazione finanziaria, prodotta, singolarmente o nel contesto di scritti difensivi, ha il valore di allegazione difensiva a contenuto tecnico (Cass. Sez. U., 03/06/2013 n. 13902, Cass. 27/12/2018, n. 33503, Cass. 29/09/2017, n. 22965; Cass., 11/11/2011, n. 23590; Cass. 01/04/2016, n. 6351; Cass. 19/10/2016, n. 21132; Cass. 24/0/2017, n. 20347). La stessa non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall’ordinamento la pre-costituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (Cass. 27/12/2018, n. 33503).
2.2. Più in particolare, in materia di agevolazioni tributarie, l’onere di provare i presupposti che legittimano la fruizione di un regime di favore grava sul contribuente che intenda avvalersene; tale principio discende direttamente dalla regola RAGIONE_SOCIALE sancita dall’art. 2697, comma 1, c.c., secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Come più volte affermato da questa Corte (cfr. da ultimo: Cass. 26/11/2025, n. 30957), la perizia stragiudiziale di parte, anche se giurata, non è dotata di efficacia probatoria piena, ma costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico.
Innanzitutto, va ribadito che la perizia stragiudiziale, anche se giurata, non costituisce una prova piena, ma ha valore di mera allegazione difensiva a contenuto tecnico. Di poi, il giudice d’appello ha fatto malgoverno del principio di non contestazione di cui all’art. 115, comma 1, c.p.c.; tale principio opera sui “fatti” allegati dalle parti e non
specificamente contestati, ma non si estende al valore o all’efficacia probatoria di un documento, né tantomeno alle conclusioni di una perizia di parte, che costituiscono mere argomentazioni tecniche.
2.3. Sul precipuo punto è stato autorevolmente affermato (Cass. 23/11/2022, n. 34450) che, in tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice.
2.4. Nel caso di specie, la C.g.t. ha violato i principi su enunciati, valorizzando la perizia tecnica prodotta dalla contribuente sulla base di due presupposti giuridicamente errati: l’idoneità probatoria piena di una perizia di parte e la mancata specifica contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione.
Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso la cui censura attiene a un vizio logico-giuridico preliminare relativo all’assolvimento dell’onere probatorio discende l’assorbimento del secondo con cui l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza per aver implicitamente avallato un calcolo del “sovraccosto ambientale” che non tiene conto, a scomputo, RAGIONE_SOCIALE tariffe energetiche incentivanti percepite dalla società, le quali, secondo la prospettazione dell’Ufficio, costituirebbero “profitti operativi” da dedurre in base all’approccio incrementale previsto dalla normativa nazionale e unionale.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame procedendo a un nuovo esame del merito attenendosi ai seguenti principi di diritto:
“In tema di agevolazioni fiscali, l’onere di provare l’esistenza e la consistenza dei fatti costitutivi del diritto al beneficio grava sul contribuente. Tale onere non può ritenersi assolto mediante la sola produzione di una perizia stragiudiziale di parte, la quale ha valore di mera allegazione difensiva a contenuto tecnico o, al più, di elemento indiziario, che il giudice di merito deve valutare nel contesto di un’autonoma e completa istruttoria”.
“Ai fini del calcolo del ‘sovraccosto ambientale’ deducibile ai sensi dell’art. 6, comma 15, della L. n. 388/2000, per gli investimenti realizzati nel periodo di vigenza del Regolamento (CE) n. 800/2008, le tariffe incentivanti percepite dal contribuente non devono essere scomputate dal costo dell’investimento, in quanto costituenti profitti operativi irrilevanti ai sensi dell’art. 23 del citato Regolamento”.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME