Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2943 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2943 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17272/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato a Catania presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.632 del 2021 depositata il 21 gennaio 2021, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’otto gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L a controversia trae origine dall’impugnazione da parte RAGIONE_SOCIALE contribuente RAGIONE_SOCIALE dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno di imposta 2009 , con cui era stato determinato un maggior reddito di impresa a fini IRES e IRAP in considerazione, fra l’altro, dell’avvenuta indebita deduzione di perdite su crediti non di competenza dell’esercizio per l’impo rto complessivo di euro 74.986.
La CTP di Ragusa aveva parzialmente accolto il ricorso RAGIONE_SOCIALE contribuente annullando, per quanto rileva in questa sede, il recupero a tassazione RAGIONE_SOCIALE perdite su crediti.
La RAGIONE_SOCIALE, adita in appello dall’RAGIONE_SOCIALE con l’impugnazione del solo capo relativo all’annullamento RAGIONE_SOCIALE ripresa a tassazione RAGIONE_SOCIALE perdite su crediti, aveva confermato la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR l’A RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un solo motivo, e la società contribuente si è difesa depositando controricorso.
Successivamente, su istanza RAGIONE_SOCIALE società contribuente, con ordinanza interlocutoria n. 36279 del 2022, la Corte ha disposto la sospensione del processo per la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversia, ai sensi dell’art. 5 secondo comma legge n. 130 del 2022.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato, però, in data 14.3.2023, l’ istanza di trattazione del ricorso, allegando il provvedimento di diniego RAGIONE_SOCIALE definizione agevolata per il mancato versamento da parte RAGIONE_SOCIALE società contribuente dell’intero importo dovuto , e veniva, pertanto, fissata l’adunanza camerale del 8 gennaio 2026 per la decisione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE ha lamentato, in relazione all’articolo 360 co mma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa
applicazione dell’art. 101 comma 5 del t.u.i.r. nella versione vigente ratione temporis , nonché la violazione del principio di competenza di cui all’art 109 del t.u.i.r.
La sentenza impugnata non avrebbe fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE norme richiamate e, in particolare, del principio di competenza fiscale, sancito dall’art. 109 t .u.i.r., laddove ha ritenuto deducibile la perdita sui crediti vantati dalla società contribuenti nei confronti di soggetti ammessi a una procedura concorsuale ” in ogni caso”, ossia senza limiti e con meccanismo analitico ‘ dalla data RAGIONE_SOCIALE sentenza dichiarativa di fallimento , sulla base RAGIONE_SOCIALE modifica apportata a ll’art. 101 comma 5 t.u.i.r. dall’ art. 13 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 147 del 2015, applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore.
Sosteneva che, invece, sulla base dell’art. 101 comma 5 nella versione applicabile ratione temporis, stante l’irretroattività RAGIONE_SOCIALE previsione dell’art. 13 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 147 del 2015 che ha aggiunto alla norma il comma 5 bis , l’anno di competenza in cui le relative perdite potevano essere dedotte dal reddito di impresa, era solo quello in cui si erano aperte le relative procedure concorsuali e la perdita era divenuta certa.
La CTR avrebbe , quindi, erroneamente applicato la disciplina all’epoca vigente ritenendo deducibili le perdite su crediti verso soggetti dichiarati falliti con sentenze risalenti agli anni 1996, 2000 e 2002, annualità tutte di molto precedenti all’anno di imposta 2009.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. L’art. 105 comma 5 t.u.i.r ., per quanto rileva nel presente giudizio, prevede che le perdite su crediti sono deducibili dal reddito di impresa, in linea generale, se risultano da «elementi certi e precisi» e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, dalla data RAGIONE_SOCIALE sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di ammissione alle altre procedure concorsuali.
Il presupposto RAGIONE_SOCIALE deducibilità RAGIONE_SOCIALE perdite su crediti previsto dalla norma è costituito dall’esistenza di elementi certi e precisi RAGIONE_SOCIALE loro irrecuperabilità che, di regola, è onere dell’imprenditore provare , a meno che non si tratti di crediti vantati nei confronti di un debitore sottoposto a procedura concorsuale rispetto ai quali la norma stabilisce una presunzione legale di definitiva irrealizzabilità con decorrenza dalla data RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di fallimento o di ammissione ad altra procedura concorsuale.
1.3. A sopire le questioni interpretative e le incertezze applicative sorte sull’individuazione del periodo di competenza fiscale RAGIONE_SOCIALE perdite su crediti deducibili presunte ex lege e, in particolare, a chiarire che l’apertura RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale non identifica un momento di competenza fiscale inderogabile per l’imputazione e la deduzione RAGIONE_SOCIALE perdita , l’art. 13 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 147 del 2015 , ha inserito nell’art. 101 il comma 5 bis secondo cui, in particolare per i crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali, « la deduzione RAGIONE_SOCIALE perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.»
1.4. L ‘orientamento più recente e decisamente prevalente RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte ha riconosciuto natura ricognitiva – interpretativa alla norma che ha inserito nell’art. 101 t.u.i.r. il comma 5 bis , per la finalità chiarificatrice che la caratterizza, e di conseguenza ha ritenuto la sua applicabilità anche agli anni di imposta anteriori alla sua entrata in vigore, risalente al 7 ottobre 2015.
In particolare, la Corte, superando un precedente orientamento secondo cui, nel regime anteriore al d. lgs. n. 147 del 2015, le perdite su crediti
vantati nei confronti del debitore sottoposto a procedure concorsuali sarebbero deducibili soltanto nell’esercizio coincidente con l’apertura RAGIONE_SOCIALE procedura, quando si manifestano gli elementi certi e precisi dell’irreversibilità RAGIONE_SOCIALE perdita ( Cass. n. 775 del 2019), ha affermato il principio per cui « In materia di perdite su crediti, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (per esempio, ove ne sia stato dichiarato il fallimento), la deduzione RAGIONE_SOCIALE perdita su crediti è ammessa, ai sensi dell’art. 101, comma 5, t.u.i.r. -da interpretare alla luce del successivo comma 5-bis, introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. Decreto internazionalizzazione) – e del comma 3, dell’art. 13, cit., in tema di svalutazione contabile dei crediti, anche con riferimento agli esercizi anteriori al 2015, nel periodo di imputazione a bilancio, entro la “finestra temporale” che va dalla data RAGIONE_SOCIALE sentenza dichiarativa di fallimento al periodo d’imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio» (Cass. n. 15218 del 2021; Cass. n. 27352 del 2023; Cass. 2778 del 2025; Cass. n. 32289/2025).
La Corte ha riconosciuto l’applicabilità a ritroso RAGIONE_SOCIALE norma richiamata rimarcando la finalità chiarificatrice che la caratterizza e le esigenze di raccordo con la norma di interpretazione autentica, contenuta all’art. 13 comma 3 d. lgs. n. 147 del 2015, che riconosce la deducibilità come perdite fiscali RAGIONE_SOCIALE svalutazioni contabili anche imputate ad annualità pregresse rispetto all’epoca di maturazione dei requisiti per la deducibilità sino al momento in cui si rende necessaria la cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili (Cass. n. 15128 del 2021 in motivazione da 1.8. a 1.11).
1.5. In sintesi, dunque, la disciplina dell’art. 101 comma 5 t.u.i.r. , anche per le annualità di imposta anteriori alla modifica introdotta dal d.lgs. n. 147 del 2015, consente la deducibilità dal reddito di impresa RAGIONE_SOCIALE perdite su crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali ex lege
irrecuperabili senza necessità di ulteriore documentazione, a condizione che siano state imputate a conto economico secondo le regole che presiedono alla redazione del bilancio nella ‘ finestra temporale’ tra l’a pertura RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale ed il verificarsi di un evento estintivo (pagamento, prescrizione, rinuncia, transazione) o traslativo del credito (cessione con trasferimento del rischio di insolvenza) che, in applicazione dei principi contabili, impongono la cancellazione RAGIONE_SOCIALE posta dal bilancio.
Grava sulla società contribuente, trattandosi di componente negativa deducibile dai ricavi ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del reddito imponibile, l’onere di dimostrare che, nel caso specifico, la perdita su crediti è stata correttamente iscritta a bilancio mediante imputazione a conto economico nella ‘ finestra temporale ‘ in questione.
1.6. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE regola desumibile dalle norme richiamate laddove ha annullato la ripresa a tassazione RAGIONE_SOCIALE perdite su crediti vantati dalla società nei confronti di debitori falliti e ha ritenuto, sulla base dell’art. 101 comma 5 t.u.i.r., che fossero deducibili ‘in ogni caso’ e senza alcun limite , reputando così senz’altro legittima la deduzione nell’anno di imposta 2009 RAGIONE_SOCIALE perdite su crediti vantati dalla contribuente verso debitori assoggettati a fallimento tra il 1996 ed il 2002.
Nella decisione impugnata manca del tutto l’analisi RAGIONE_SOCIALE correttezza RAGIONE_SOCIALE trasposizione RAGIONE_SOCIALE perdita sui crediti ad un esercizio temporalmente molto distante dall’epoca RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di fallimento di ciascuno dei debitori ; manca, in particolare, la verifica da un lato, del periodo d’imposta in cui sono state imputate a conto economico le perdite su crediti e, dall’altro, del periodo d’imposta, in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, la società contribuente avrebbe dovuto procedere alla cancellazione dei crediti dal bilancio onde verificare la legittimità dell’imputazione sotto il profilo temporale.
Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e rinvio RAGIONE_SOCIALE causa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del l’ 8.1.2026.
Il Presidente
NOME COGNOME