Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34387 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34387 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
Oggetto : IRES, IRAP ed IVA 2013 – Avviso di accertamento – Sentenza – Motivazione apparente – Artt. 101 e 109 t.u.i.r.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16879/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE in liquidazione), in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria del Veneto, n. 1562/07/2021, depositata in data 24 dicembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La società contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’Ufficio sollevava 5
rilievi rideterminando il reddito, il valore della produzione e degli affari, ai fini IRES, IRAP ed IVA, per l’anno di imposta 201 3.
La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, annullando i primi due rilievi e, in parte, anche il terzo, confermando gli altri rilievi.
L’ Ufficio proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado; la contribuente si costituiva spiegando gravame incidentale volto alla riforma della sentenza nella parte a sé sfavorevole.
La Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava entrambi i gravami.
Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a cinque motivi. La contribuente è rimasta intimato.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 21 novembre 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio deduce la «nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa, contraddittoria, rilevante ex art. 360, primo comma n. 4, c.p.c. per inesistenza della motivazione (sub specie motivazione apparente) in violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 36, comma 2 n. 4, d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 132, comma 2 n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. laddove il Collegio ha rigettato l’appello dell’Ufficio in merito ai primi due rilievi dell’avviso di accertamento ». Sostiene che la motivazione resa dalla CTR in relazione ai primi due rilievi sarebbe meramente apparente, in quanto non si confronterebbe con i motivi di gravame proposti dall’Ufficio avverso la decisione della CTP favorevole alla contribuente.
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce la «nullità della sentenza, rilevante ex art. 360, primo comma n. 4 c.p.c., per omissione di pronuncia, con violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – inesistenza della motivazione (sub specie motivazione apparente) in violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 36, comma 2 n. 4, d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 132, comma 2 n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. laddove il Collegio ha omesso in
toto l’esame della questione circa l’autonomia del rilievo 2) rispetto al rilievo 1), indebita minusvalenza)». Sostiene che nella motivazione resa dalla CTR difetterebbe qualsiasi decisione circa l’indebita svalutazione contestata alla contribuente (con vi olazione dell’art. 101 del t.u.i.r. per Euro 241.479,00.
Con il terzo motivo, proposto in via alternativa ai primi due, l’Ufficio lamenta l’«omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; fatto emergente dalla documentazione versata in atti sia pure considerata dal Giudice di merito; autonomia del rilievo 2 rispetto al rilievo 1 (indebita minusvalenza) ed omesso esame dell’errata contabilizzazione della minusvalenza stessa ».
Con il quarto motivo deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 101 T.u.i.r. in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.»; la censura, proposta ove dovesse ritenersi la motivazione esplicativa di una concreta ratio decidendi , concerne la legittimità della minusvalenza, realizzatasi per effetto di una cessione a titolo oneroso.
Con il quinto (ed ultimo) motivo l’RAGIONE_SOCIALE lamenta deduce, in relazione al terzo rilievo, la «violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 109 T.u.i.r. in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.» per avere la CTR erroneamente confermato la decisione della CTP in punto di disconoscimento del recupero di Euro 32.474,29, nonostante l’errata contabilizzazione, nell’anno 2013, della relativa posta creditoria (rinunciata). Precisamente, la contribuente aveva rinunciato ad un credito vantato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, società fallita nel 2012, e aveva proceduto alla relativa contabilizzazione solo l’anno successivo, quando era venuta a conoscenza dell’avvenuto fallimento del proprio debitore. Secondo il patrono erariale in tal modo i giudici di prossimità avevano disatteso le norme sulla competenza: il fallimento era, infatti, intervenuto nel mese di dicembre 2012, la società contribuente doveva presentare il bilancio relativo al 2012 entro il 30 aprile 2013,
per cui avrebbe avuto il tempo di procedere alla rilevazione dello stralcio del credito nel bilancio.
Inoltre, l’Ufficio lamenta la violazione dell’art. 101 t.u.i.r. anche sotto altro aspetto, in particolare per avere la CTR applicato nella specie la formulazione della norma introdotta nel 2015, che consente l’imputazione a bilancio di crediti fallimentari anche in un periodo successivo alla dichiarazione di fallimento.
I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto vertenti sulla medesima questione (motivazione apparente della sentenza gravata) sono fondati e vanno, perciò, accolti.
6.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte «la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053).
Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi
lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.).
Si è, più recentemente, precisato che «in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).
6.2. Nella specie la CTR, con riferimento ai primi due rilievi (nemmeno indicati), ha affermato che ‘anche a questa Commissione appare che l’accertamento che pure puntualizza molteplici aspetti, non riesce a dimostrare la illegittimità degli atti oggetto di esame. E’ possibile che le parti nel mettere in opera i diversi contratti abbiano percorso una via che permettesse un ‘risparmio fiscale’. Anche non volendo considerare l’ipotesi di abuso del diritto come adombrata dalla società ed evidenziata dal giudice di primo grado,non è neanche facilmente rinvenibile e accertabile l’evasione fiscale affermata dall’RAGIONE_SOCIALE. I singoli contratti hanno una loro autonomia e una loro legittimità che, certo, tutti insieme hanno permesso un minor carico fiscale che, però, non è facile leggere come evasione fiscale. Si tralascia,pertanto,la questione relativa al rispetto dell’art.10 bis della legge 212/2000′ (pag. 3 della sentenza).
6.3. Trattasi di affermazioni, apodittiche ed assertive, che non consentono in alcun modo di apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che
hanno indotto la CTR a ritenere condivisibile la decisione di primo grado in punto di illegittimità dei primi due rilievi.
Manca nella parte motivazionale non solo l’indicazione della fattispecie concreta (si parla, genericamente, di contratti), ma soprattutto non vi è risposta (salvo che sull’aspetto relativo all’abuso del diritto) al motivo di gravame dell’Ufficio (pur ripor tato in sentenza nella parte relativa allo svolgimento del processo).
L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzo, espressamente proposto in via alternativa (ovvero subordinata) ai primi due, e del quarto, che presuppone l’individuazione di una ratio decidendi nella sentenza gravata con riferimento ai due rilievi in scrutinio.
Il quinto motivo è fondato nei termini appresso indicati.
8.1. Anche in parte qua la motivazione della CTR è affidata a poche righe (‘si condivide la decisione del primo grado secondo cui la società ha provveduto alla contabilizzazione nel 2013 quando è venuta a conoscenza del fallimento RAGIONE_SOCIALE‘), ma la doglianza dell’Ufficio si sviluppa non già lungo i binari della motivazione apparente bensì lungo quelli della violazione di legge. L’Ufficio deduce in sostanza che lo stralcio del credito vantato nei confronti della società poi fallita avrebbe potuto essere rilevato nel bilancio relativo all’anno 2012 (anno del fallimento del debitore), da presentarsi entro il 30 aprile 2013. La contribuente, invece, aveva provveduto alla relativa contabilizzazione solo nel bilancio del l’anno 2013.
8.2. L’art. 101, comma 5, t.u.i.r. dispone (tra l’altro) che le perdite su crediti sono deducibili dal reddito d’impresa se risultano da «elementi certi e precisi», la cui esistenza, di regola, deve essere provata dall’impresa che le ha subite. Tuttavia, in alcuni casi specifici, e, per quanto qui interessa, ove il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale (nella specie: ne sia stato dichiarato il fallimento, oggi liquidazione giudiziale), l’irrecuperabilità del credito è presunta ex lege , con decorrenza (così testualmente prevede il
secondo periodo del comma 5) «dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento».
8.3. In passato, si sono registrate opinioni assai variegate sulla natura della disposizione del testo unico, e, segnatamente, sull’individuazione del periodo di competenza fiscale RAGIONE_SOCIALE perdite su crediti. La dottrina e la giurisprudenza si sono chieste se la norma introducesse o meno un criterio di competenza temporale alternativo rispetto al principio generale di competenza sancito dall’art. 109.
8.4. L’A mministrazione finanziaria, cimentandosi con la questione cruciale dell’individuazione del periodo d’imposta (o dei periodi) in cui le perdite su crediti verso imprese assoggettate a procedure concorsuali “debbono” (o “possono”, a seconda dei diversi punti di vista) concorrere alla determinazione della base imponibile, anni orsono (vedi la circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 26/E del 10 agosto 2013), facendo leva sul “tenore letterale” della norma, ebbe ad affermare che, in caso di procedure concorsuali, il legislatore considera integrati i requisiti di deducibilità “dalla data” (per quanto adesso rileva) della sentenza (dichiarativa di fallimento), sicché, una volta aperta la procedura, l’individuazione dell’anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza.
8.5. La costante giurisprudenza della sezione tributaria della Corte, del resto, ha letto l’art. 101, comma 5, quale presidio del rigoroso rispetto del criterio di competenza della perdita, da imputare al reddito del periodo di imposta in cui abbiano acquistato consistenza gli “elementi certi e precisi”, e quindi né prima né dopo, al fine di contrastare possibili manovre elusive, dirette a registrare la perdita nel momento fiscalmente più conveniente. In altri termini, l’art. 101, comma 5, avrebbe introdotto nel nostro ordinamento un principio di “competenza fiscale inderogabile”. Il che spiega il significato dell’orientamento di legittimità, per cui «in tema di imposte sui redditi di impresa, l’art. 66, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 , va interpretato nel
senso che l’anno di competenza per operare la deduzione RAGIONE_SOCIALE perdite sui crediti deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che questi non possono più essere soddisfatti, materializzandosi in tale momento gli elementi “certi e precisi” della loro irrecuperabilità. Diversamente, infatti, si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile e oggettivo per determinare il reddito d’impresa.» (Cass. 06/10/2017, n. 23330). Si è pure chiarito (da parte di Cass. 15/01/2019, n. 775, cui danno continuità Cass. 07/05/2020, n. 8587; 28/07/2020, n. 16167) che le perdite su crediti, nell’ipotesi di sottoposizione del debitore a procedure concorsuali, sono deducibili soltanto nell’esercizio coincidente con il momento di apertura della procedura, in quanto è in tale fase che si concretizzano gli elementi certi e precisi di inesigibilità del credito dell’impresa (contribuente).
8.6. È opinione di autorevole dottrina che, invece, sarebbe stato più agevole applicare l’art. 101, comma 5, in maniera per così dire “elastica”, ritenendo deducibile, nell’esercizio in cui l’impresa debitrice è assoggettata a procedura concorsuale, un importo pari a quello del credito vantato nei confronti di quest’ultima, ed ammettendone tuttavia la deduzione anche nei successivi esercizi, secondo le scelte operate dal redattore del bilancio, in base a un principio di derivazione “rafforzata”, ragione per cui si dovrebbe escludere che il precetto del testo unico abbia inteso fissare un criterio di competenza derogatorio del principio generale sancito dall’art. 109. E ciò, ad avviso della stessa dottrina, da un lato, perché il potere di sindacare le scelte dell’impresa in ordine alla valutazione dei documenti elaborati (a vario titolo) nel corso della procedura concorsuale, ai fini della stima della perdita su crediti, risulterebbe in conflitto con la semplificazione che la presunzione legale ha sancito, introducendo nel nostro ordinamento, con la locuzione “in ogni caso”, di cui comma 5, dell’art. 101, un “principio di indifferenza
fiscale rispetto alle formalità di bilancio”; dall’altro, perché l’opzione del legislatore fiscale, in tema di componenti negativi di reddito discendenti da processi di valutazione (come gli ammortamenti, gli accantonamenti e le variazioni RAGIONE_SOCIALE rimanenze), è sempre stata quella di evitare di porre limiti o regole stringenti, di carattere quantitativo o temporale, per l’individuazione della competenza fiscale.
8.7. L’assetto normativo che ha animato il dibattito degli studiosi ed impegnato la giurisprudenza, si è quindi arricchito dell’art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. decreto internazionalizzazione), con il quale, aggiungendo, nell’art. 101, t.u.i.r., il comma 5-bis, il legislatore ha stabilito che (tra gli altri e per quanto qui interessa), per i crediti vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del precedente comma, il debitore si consideri assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
8.8. Per effetto della cennata modifica, pertanto, la deduzione fiscale può avvenire soltanto se e nella misura in cui la perdita su crediti trovi copertura in componenti di reddito imputati al conto economico; con la precisazione, però, che al contribuente è lasciata la libertà di (imputare e) dedurre la perdita senza dovere assolvere a particolari oneri probatori, e, quanto al profilo cronologico, entro una “finestra temporale” che va dal momento di apertura della procedura concorsuale a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
Come si evince dalla Relazione illustrativa al “decreto internazionalizzazione”, l’intervento normativo mira a introdurre criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio per risolvere, in maniera definitiva, (per quanto qui rileva) «il nodo dell’individuazione dell’esercizio di competenza fiscale della perdita», al fine di eliminare le diverse soluzioni adottate dalla prassi dell’Amministrazione e le incertezze della giurisprudenza. La ratio della modifica -prosegue la Relazione -è quella, da un lato, di ridurre «il notevole aggravio procedurale per l’operatore economico, tenuto ai fini della redazione della dichiarazione a dover monitorare costantemente l’iter RAGIONE_SOCIALE procedure (spesso per migliaia e migliaia di posizioni)» e, dall’altro, di eliminare le notevoli incertezze (della prassi amministrativa) sulla corretta quantificazione della perdita imputabile a bilancio, quale possibile causa di future contestazioni.
8.9. Nella letteratura di diritto tributario non si è mancato di notare che (come si è appena detto) la nuova norma (applicabile, ai sensi del comma 2, dell’art. 13, dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 147 del 2015), per la finalità chiarificatrice che la caratterizza, potrebbe rilevare anche per gli esercizio precedenti, poiché essa non è altro che una “presa d’atto” finalizzata al superamento dell’oscillante prassi applicativa dell’Amministrazione (si pensi, per esempio, al contenuto della menzionata circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 26/E del 2013). Anche perché, si aggiunge acutamente da parte dei medesimi studiosi, il fatto che l’esercizio di apertura formale della procedura rappresentasse il dies a quo (ossia il termine inziale) per l’operatività della deduzione automatica era pacifico, ancor prima del nuovo intervento del legislatore fiscale, al pari della circostanza che la deduzione fiscale della perdita di un credito non potesse compiersi oltre l’esercizio di cancellazione della medesima posta, da intendere come dies ad quem (ossia come termine finale) nell’ambito della descritta “finestra temporale” funzionale alla deduzione della perdita. Militano nello stesso senso gli atti parlamentari (relazione
tecnica e parere rilasciato dalla Commissione della Camera dei deputati in data 4 agosto 2015), che affermano che le modifiche introdotte dall’art. 13, per effetto RAGIONE_SOCIALE quali viene riconosciuto carattere interpretativo alla deducibilità automatica di alcune perdite su crediti prevista dalla stessa norma, non determinano effetti negativi di gettito.
8.10. L’Amministrazione finanziaria, d’altronde, pare procedere lungo la medesima direttrice tracciata dalla dottrina, com’è attestato dalla circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE, nella risposta n. 12 del 21 settembre 2018, ha riconosciuto che la competenza fiscale della perdita su crediti decorre dalla data di apertura della procedura e sino al momento in cui il credito deve essere cancellato dal bilancio. In particolare, è stato chiarito come, nel caso oggetto di quesito, «il corretto periodo temporale di competenza della perdita su crediti realizzata dal contribuente fosse l’arco temporale compreso tra l’apertura della procedura di concordato preventivo , avvenuta nel 2008, e l’esercizio in cui sarebbe dovuta avvenire la cancellazione dal bilancio del credito medesimo che, sulla base di quanto indicato dall’istante, sarebbe l’esercizio 2013».
8.11. La tesi della deducibilità RAGIONE_SOCIALE perdite su crediti nell’ambito della “finestra temporale” che va dall’apertura della procedura concorsuale nei confronti del debitore all’esercizio nel quale il credito debba essere cancellato dal bilancio, anche con riferimento ai periodi d’imposta chiusi anteriormente a quello in corso al 07/10/2015 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 147del 2015), in un’ottica di favor verso gli operatori economici, al fine (dichiarato) di superare l’impostazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di cui alle circolari nn. 26/E/2013 e 14/E/2014), e le connesse difficoltà applicative, trova una robusta conferma testuale nell’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015, recante una norma di interpretazione autentica (come tale applicabile ex tunc ) dell’art. 101, comma 5. Infatti, come risulta dalla Relazione illustrativa, il comma 3 «prevede
che la mancata deduzione in tutto o in parte come perdite fiscali RAGIONE_SOCIALE svalutazioni contabili dei crediti nell’esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione non costituisca violazione del principio di competenza fiscale, sempreché detta deduzione avvenga non oltre il periodo d’imposta in cui secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio».
8.12. In base al principio contabile OIC n. 15 (“Crediti”), la “svalutazione” è la riduzione di valore di un credito, derivante da una stima, al valore di presumibile realizzo riconducibile alla data di bilancio, mentre la “perdita” è un evento certo e definito che coincide con la parte del credito non più recuperabile. Secondo l’indirizzo sezionale (Cass. 04/05/2018, n. 10686), il discrimine tra “perdite su crediti” e “svalutazione dei crediti” dipende dalla definitività del venir meno della posta attiva, nel senso che, alla stregua di un giudizio prognostico, si ha perdita del credito quando esso è divenuto definitivamente inesigibile, mentre si ha svalutazione quando il credito è solo temporaneamente non realizzabile. Ciò precisato, a giudizio di questa Corte, sarebbe del tutto incoerente, nonché ingiustamente penalizzante per alcuni operatori economici, ritenere applicabile il descritto regime fiscale, in relazione agli esercizi anteriori alla “novella” del 2015, esclusivamente se le registrazioni di bilancio siano avvenute secondo la sequenza “svalutazione/perdita del credito” e non anche nel caso in cui l’annotazione della perdita del credito non sia stata preceduta da alcuna (totale o parziale) svalutazione.
8.13. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e in aderenza alla soluzione ermeneutica sopra illustrata, nella prospettiva di superare le precedenti impostazioni della giurisprudenza (si fa riferimento a Cass. n. 775/2019, cit., che non sembra avere attribuito al “nuovo” comma 5-bis, dell’art. 101, natura meramente ricognitiva/interpretativa del precipuo significato del comma precedente) e della prassi amministrativa, a giudizio della
Corte (cfr. Cass. 01/06/2021, n. 15218), la questione del “periodo di competenza” ai fini della deducibilità fiscale RAGIONE_SOCIALE perdite su crediti, è stata risolta in base al seguente principio di diritto: «in materia di perdite su crediti, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (per esempio, ove ne sia stato dichiarato il fallimento), la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi dell’art. 101, comma 5, t.u.i.r. -da interpretare alla luce del successivo comma 5-bis, introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. Decreto internazionalizzazione) -e del comma 3, dell’art. 13, cit., in tema di svalutazione contabile dei crediti, anche con riferimento agli esercizi anteriori al 2015, nel periodo di imputazione a bilancio, entro la “finestra temporale” che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento al periodo d’imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio».
8.14. Nella specie, pertanto, il motivo di ricorso è infondato nella parte in cui lamenta l’illegittima applicazione, da parte della CTR, della normativa sopravvenuta, dovendo, di contro, ammettersi, al lume della giurisprudenza sopra citata, in astratto la detta applicazione; coglie, invece, nel segno nella parte in cui è mancata, da parte del giudice di appello, la verifica, alla luce della nuova normativa, dei presupposti fattuali e giuridici dell’imputazione della perdita in un momento successivo (2013) alla dichiarazione di fallimento del debitore.
In definitiva, vanno accolti i motivi primo, secondo e quinto, per quanto di ragione, assorbiti gli altri due; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio in relazione alle censure accolte ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi primo, secondo e quinto, per quanto di ragione, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME