Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1282 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1282 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
–
altro 2004
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23906/2014 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatur a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in qualità di incorporante della società RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. dott. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del professore, avvocato NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO -sezione staccata di Mestre – n. 670/18/2014, depositata in data 22 aprile 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 10/12/2010, la contribuente riceveva notifica dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto la rideterminazione del suo reddito complessivo, ai fini RAGIONE_SOCIALE, per l’anno d’imposta 2004. La rettifica, operata dall’uffic io, originava non solo dal recupero a tassazione della perdita di fusione (incorporazione della RAGIONE_SOCIALE), pari a € 104.897,00, per inosservanza dei requisiti previsti dall’art. 172, comma settimo, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ma anche dal recupero a tassazione, per violazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, della perdita del credito (di importo pari a € 84.801,00) vantato nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, perdita, secondo l’ufficio, non di competenza dell’esercizio oggetto di dichiarazione.
Avverso detto avviso di accertamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Vicenza; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, deducendo la piena legittimità del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 25/07/2012, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente e annullava l’atto impugnato relativamente al recupero ad imposizione della perdita su crediti.
Contro tale decisione proponevano appello sia l’ufficio finanziario che la società contribuente dinanzi la RAGIONE_SOCIALE, ripresentando al giudice di secondo grado le medesime doglianze fatte valere durante il primo grado di giudizio. Tale Commissione, riuniti gli appelli, con sentenza n. 670/18/2014, depositata in data 22 aprile 2014, respingeva entrambi i gravami, compensando le spese di giudizio.
Avverso la sentenza della C.t.r. del RAGIONE_SOCIALE, l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
La contribuente si è costituita con controricorso, svolgendo quattro motivi di ricorso incidentale.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 per la quale non sono state depositate memorie.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione dell’art. 101, comma quinto, dell’art. 109, comma quinto, d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 2697 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’error in iudicand o nella parte in cui la C.t.r. ha confermato la sentenza del giudice di prime cure che ha dichiarato legittima la ripresa fiscale della perdita di fusione e nulla la ripresa fiscale RAGIONE_SOCIALE perdite su crediti.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Nullità della sentenza e del procedimento. Violazione dell’art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove la sentenza della Commissione tributaria regionale è del tutto priva dei motivi sui quali la decisione si fonda (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, la sentenza impugnata, risulta del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la sentenza si fonda.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: « Nullità della sentenza e del procedimento. Violazione dell’art. 36, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ., laddove la Commissione tributaria regionale non ha valutato e non si è pronunciata sull’argomentazione, contenuta nel ricorso introduttivo e nell’atto di appello, in base alla quale nel caso RAGIONE_SOCIALE holding, a cui RAGIONE_SOCIALE è assimilabile, la mancanza assoluta di costi per il personale nel bilancio dell’incorporata non è, da sola, sintomo di scarsa vitalità aziendale mentre la sussistenza degli altri parametri indicati nella norma, nel caso di specie presenti, è già di per sé idonea a consentire la deduzione RAGIONE_SOCIALE perdite (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in
procedendo nella parte in cui, la sentenza della C.t.r. non tiene conto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni suesposte.
2.2. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: « Nullità della sentenza e del procedimento. Violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 co d. proc. civ., laddove la Commissione tributaria regionale non ha valutato e non si è pronunciata sull’argomentazione, contenuta nel ricorso introduttivo e nell’atto di appello, in base alla quale sussiste una discriminazione da parte dell’amministrazione finanziaria nei confronti di COGNOME (e, in ultima, di COGNOME) per il solo motivo di avere scelto di non ricorrere all’opera di personale dipendente, bensì, per motivi di economicità, a servizi di terzi (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, la sentenza della C.t.r. non tiene conto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni suesposte.
2.3. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, così rubricato: « Violazione dell’art. 172, comma settimo, d.P.R. n. 917 d el 1986, laddove la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che le spese dell’amministratore di RAGIONE_SOCIALE non potessero essere assimilate alle ‘spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’art. 2425 cod. civ.’ di cui all’art. 172, comma settimo, d.P.R. n. 917 del 1986 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in idudicando nella parte in cui, la sentenza della C.t.r. non tiene conto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni suesposte.
Il motivo del ricorso principale è fondato.
La questione del “periodo di competenza” ai fini della deducibilità fiscale RAGIONE_SOCIALE perdite su crediti, si risolve in base al seguente principio di diritto: «In materia di perdite su crediti, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (per esempio, ove ne sia stato dichiarato il fallimento), la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi dell’art. 101, comma 5, T.U.I.R. -da
interpretare alla luce del successivo comma 5-bis, introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. Decreto internazionalizzazione) – e del comma 3, dell’art. 13, cit., in tema di svalutazione contabile dei crediti, anche con riferimento agli esercizi anteriori al 2015, nel periodo di imputazione a bilancio, entro la “finestra temporale” che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento al periodo d’imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.» (Cass. 12/05/2021, n. 15218).
Tornando all’esame del motivo di ricorso, la Commissione regionale, che si è limitata ad argomentare che, quanto alle perdite su crediti, la conoscenza del fallimento del debitore fosse quanto meno incerta, non ha fatto corretta applicazione della regula iuris sopra enunciata; infatti, la C.t.r. non ha verificato, da un lato, in quale periodo d’imposta erano state iscritte a bilancio le perdite su crediti e, dall’altro, in quale periodo d’imposta, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, la contribuente avrebbe dovuto procedere alla cancellazione dei crediti dal bilancio.
4. Il primo motivo di ricorso incidentale è fondato.
Con esso la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, la sentenza impugnata, risulta del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la sentenza si fonda.
In tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. (Cass. 15/11/2019, n. 29721).
Nella fattispecie in esame, è evidente la carenza logica della motivazione in quanto non si comprende il fatto per cui « i costi per la manodopera siano notevolmente diversi da quelli per i servizi e che quindi questi ultimi non possano essere assimilati alla manodopera stessa » laddove, sin dalle prime battute, la contribuente aveva sostenuto che, trattandosi di holding quella a cui COGNOME era assimilata, la mancanza assoluta di costi per il personale nel bilancio dell’incorporata non era, da sola, sintomo di scarsa vitalità aziendale e che la sussistenza degli altri parametri normativi di cui all’art. 172, settimo comma , del d.P.R. n. 917 del 1986 concretavano sintomo autonomo di vitalità.
Pertanto, la motivazione proposta non espone la ratio decidendi essendosi limitato il giudice di appello a riprodurre la decisione di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, meramente manifestando la sua condivisione della decisione di prime cure.
Come chiarito da questa Corte «la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, Cass. 17/12/2014, n. 21257), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (Cass. 25/02/2014, n. 4448), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento
enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi (Cass. 25/02/2014, n. 4448.; v. anche Cass., Sez. U. 03/11/2016, n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata» (Cass. 01/08/2018, n. 20414).
Dall’accoglimento di questo motivo di ricorso i ncidentale, discende l’assorbimento dei restanti .
In conclusione, va accolto sia il motivo di ricorso principale che il primo motivo di ricorso incidentale e, assorbiti i restanti, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE -sezione staccata di Mestre – affinché, in diversa composizione, decida nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il motivo di ricorso principale e il primo motivo di ricorso incidentale e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE -sezione staccata di Mestre – affinché, in diversa composizione, decida nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2023.