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Perdite pregresse consolidato: no al doppio vantaggio

La Cassazione ha stabilito che le perdite pregresse di una società consolidata non possono essere utilizzate per compensare la quota imponibile di dividendi se la società consolidante applica poi la rettifica in diminuzione per gli stessi dividendi. Questa operazione creerebbe un doppio vantaggio fiscale e un trasferimento indiretto delle perdite pregresse al consolidato, in violazione del principio che ne consente l’uso solo a livello individuale.

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Pubblicato il 10 novembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Perdite Pregresse Consolidato: la Cassazione Blocca il Doppio Vantaggio Fiscale

La gestione delle perdite pregresse consolidato fiscale rappresenta un tema di cruciale importanza per i gruppi societari. Con la sentenza n. 8751/2024, la Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire i limiti all’utilizzo di tali perdite, ribadendo un principio fondamentale: evitare la duplicazione di vantaggi fiscali e l’indebito trasferimento di perdite individuali al gruppo. La decisione fornisce indicazioni operative essenziali per una corretta pianificazione fiscale all’interno dei consolidati nazionali.

I Fatti del Caso

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a un grande gruppo industriale. Una delle società controllate (la “consolidata”), facente parte del consolidato fiscale nazionale, aveva ricevuto cospicui dividendi da altre società da essa partecipate. Come previsto dalla normativa, tali dividendi concorrevano a formare il suo reddito imponibile solo per una quota minima del 5%.

La società consolidata aveva utilizzato le proprie perdite fiscali, maturate in esercizi antecedenti all’ingresso nel consolidato, per compensare integralmente il proprio reddito, inclusa la suddetta quota imponibile dei dividendi. Di conseguenza, aveva trasferito un reddito pari a zero alla società capogruppo (la “consolidante”).

Successivamente, la consolidante, nel calcolare il reddito complessivo del gruppo, aveva operato una rettifica in diminuzione (una “variazione negativa”) per un importo pari alla stessa quota imponibile dei dividendi ricevuti dalla controllata, avvalendosi di una specifica norma (art. 122, comma 1, lett. a), del TUIR). L’Agenzia delle Entrate ha contestato questa operazione, ritenendola illegittima.

La Questione Giuridica: Divieto di Doppio Vantaggio e Uso delle Perdite Pregresse Consolidato

Il nucleo della questione risiede nell’interpretazione coordinata di due norme fondamentali del consolidato fiscale:
1. Art. 118, comma 2, TUIR: Stabilisce che le perdite maturate da una società prima del suo ingresso nel consolidato possono essere utilizzate solo da quella stessa società per compensare il proprio reddito e non possono essere trasferite al gruppo.
2. Art. 122, comma 1, lett. a), TUIR: Prevede che la consolidante possa rettificare in diminuzione il reddito di gruppo per la quota imponibile dei dividendi distribuiti tra le società partecipanti.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, la condotta del gruppo aveva generato un doppio vantaggio fiscale non consentito. Un primo vantaggio a livello individuale, dove la consolidata aveva azzerato il proprio reddito (inclusa la quota dei dividendi) usando le proprie perdite pregresse. Un secondo vantaggio a livello di gruppo, dove la consolidante aveva ulteriormente ridotto il reddito complessivo grazie alla rettifica per gli stessi dividendi. Questo meccanismo, di fatto, equivaleva a trasferire indirettamente le perdite pregresse della consolidata al gruppo, eludendo il divieto imposto dall’art. 118.

La Tesi della Contribuente

La società sosteneva di aver applicato correttamente e letteralmente le norme, operando prima la compensazione a livello individuale e poi la rettifica prevista a livello di gruppo, senza violare alcuna disposizione.

Le Motivazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto pienamente la tesi dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il ricorso. I giudici hanno affermato che, sebbene il consolidato fiscale offra benefici, la sua applicazione non può portare a una duplicazione di vantaggi fiscali. Il principio cardine è che le perdite pregresse all’opzione per il consolidato hanno una rilevanza esclusivamente individuale.

La Corte ha chiarito che l’operazione contestata ha l’effetto sostanziale di “traghettare” le perdite individuali della consolidata all’interno del perimetro del gruppo. Si realizza infatti una doppia elisione fiscale dello stesso componente di reddito (la quota imponibile dei dividendi): prima a livello individuale tramite le perdite, e poi a livello di gruppo tramite la rettifica.

Citando propri precedenti, la Cassazione ha invocato un “più generale principio antielusivo che caratterizza la disciplina del consolidato fiscale”. Le perdite pregresse possono essere utilizzate una sola volta. Se la società consolidata le usa per abbattere il proprio reddito, la consolidante non può poi pretendere un’ulteriore diminuzione del reddito di gruppo basata sugli stessi componenti reddituali già neutralizzati.

In sostanza, la corretta procedura prevede che la società consolidata compensi prima le sue perdite pregresse con il proprio reddito. Il “saldo” positivo che ne risulta viene trasferito alla consolidante. Se le perdite superano il reddito, il risultato trasferito è un “reddito nullo”, e l’eccedenza di perdite resta nella disponibilità della singola società per gli esercizi futuri. Le rettifiche di consolidamento non possono alterare questa logica, riducendo un reddito di gruppo che già beneficia, indirettamente, dell’azzeramento del reddito della singola partecipata.

Le Conclusioni

La sentenza n. 8751/2024 rafforza un orientamento giurisprudenziale consolidato, ponendo un freno a interpretazioni delle norme sul consolidato che possano condurre a risultati elusivi. Le implicazioni pratiche per i gruppi societari sono chiare:

1. Rigida separazione delle perdite: Le perdite fiscali antecedenti all’ingresso nel consolidato restano patrimonio esclusivo della società che le ha generate e non possono, neppure indirettamente, essere sfruttate dal gruppo.
2. Divieto di duplicazione dei benefici: Un componente reddituale (come la quota imponibile dei dividendi) non può essere neutralizzato due volte: prima a livello individuale con perdite pregresse e poi a livello di gruppo con le rettifiche di consolidamento.
3. Prevalenza della sostanza sulla forma: La Corte valuta l’effetto economico-sostanziale dell’operazione, andando oltre la mera applicazione letterale delle singole norme per colpire meccanismi che violano la ratio del sistema.

Le aziende che operano in regime di consolidato fiscale devono quindi prestare la massima attenzione nella gestione delle perdite pregresse, assicurandosi che il loro utilizzo non dia luogo a indebiti vantaggi fiscali che potrebbero essere contestati dall’Amministrazione finanziaria.

Una società in consolidato fiscale può usare le sue perdite pregresse per compensare redditi e poi beneficiare di un’ulteriore rettifica a livello di gruppo per gli stessi redditi?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che questa operazione crea un doppio vantaggio fiscale non consentito, poiché si tradurrebbe in un illegittimo trasferimento indiretto delle perdite pregresse dalla singola società al gruppo.

Le perdite fiscali maturate prima di entrare nel consolidato possono essere usate dal gruppo?
No. La sentenza conferma che, ai sensi dell’art. 118 del TUIR, le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo ed esclusivamente dalla società che le ha generate per compensare il proprio reddito imponibile.

Qual è il principio generale affermato dalla Cassazione in questa sentenza?
Il principio generale è che l’applicazione delle rettifiche di consolidamento non può modificare la posizione fiscale delle singole società partecipanti né creare una duplicazione di vantaggi. La disciplina del consolidato è caratterizzata da un principio antielusivo che impedisce di ottenere benefici non consentiti, come l’utilizzo delle medesime perdite pregresse per una seconda volta a livello di gruppo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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