Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10460 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10460 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15820/2022 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in
CARTELLA DI PAGAMENTO
calce al controricorso, anche disgiuntamente, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma in INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 4779/2021, depositata in data 29/12/2021;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025;
Fatti di causa
In esito ad un controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’anno d’imposta 201 4, fu emessa una cartella di pagamento per una ripresa fiscale a titolo di Ires per un importo complessivo di euro 63.711 oltre sanzioni e interessi, derivante da un disconoscimento di perdite esposte nella dichiarazione relative all’anno 2011.
La RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche ‘la contribuente’ ) propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Milano, che accolse il ricorso.
L’appello proposto dall’amministrazione, nel contraddittorio con la contribuente, fu respinto dalla C.T.R.
Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste la contribuente con controricorso.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione o falsa applicazione degli artt. 7 e 84 d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, anche nel relativo combinato disposto, ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 3 ) c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver affermato che i termini per accertare, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, il presupposto e l’importo delle perdite pregresse decorre dall’anno di formazione delle perdite e non dall’anno del loro utilizzo.
Deduce la ricorrente che i periodi d’imposta sono autonomi l’uno dall’altro e che a ciascuno di essi corrisponde un’obbligazione , e il fatto che l’amministrazione non abbia esercitato un tempestivo controllo della dichiarazione in cui è esposto il costo pluriennale non è di ostacolo al controllo delle dichiarazioni relative agli anni successivi in relazione ai quali il potere ancora non è spirato.
Quindi, conclude l’Agenzia, in caso di componente di reddito avente rilievo in più anni, il termine di decadenza dalla potestà impositiva dell’amministrazione decorre non da quando il presupposto o il fatto generatore della componente di reddito è iscritto per la prima volta in bilancio, bensì da quando il singolo rateo di quella componente di reddito è indicato in dichiarazione, in quanto oggetto di verifica è la singola dichiarazione per il singolo periodo d’imposta.
1.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte, a Sezioni Unite, ha statuito che in caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale non per l’errato computo del singolo rateo dedotto, ma a causa del fatto generatore e del presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio (Sez. U-, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021, Rv. 660811 – 01).
Il richiamato principio è applicabile anche nel caso in cui la dichiarazione fiscale espone perdite che poi vengono utilizzate in compensazione in successive annualità d’imposta .
2.Il secondo motivo, sulla regolazione delle spese del giudizio d’appello, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.