Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5986 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5986  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10619/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME (PEC: EMAIL), C.F. CODICE_FISCALE, NOME COGNOME (PEC: EMAIL), C.F. CODICE_FISCALE, e NOME COGNOME (PEC: EMAIL), C.F. CODICE_FISCALE, fax NUMERO_TELEFONO, elettivamente domiciliate presso i loro domicili digitali (PEC sopra indicate e risultanti dal RAGIONE_SOCIALE Generale Indirizzi Elettronici – ReGIndE), nonché fisicamente presso i medesimi in Roma, INDIRIZZO (RAGIONE_SOCIALE)
-ricorrenti- contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.  DELLA  CAMPANIA  n. 9395/2015 depositata il 26/10/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente società RAGIONE_SOCIALE opera con un esercizio contabile che si apre al 1° ottobre e si chiude al 30 settembre di ciascun anno solare. Per il triennio 2004-2005, 2005-2006 e 20062007  aveva  aderito  al  consolidato  nazionale  di  cui  era  società consolidata, mentre consolidante era la società RAGIONE_SOCIALE, sua controllante nella produzione e distribuzione di software aziendale.
Il  regime di consolidato si era interrotto nell’esercizio 2006 -2007,  riportando in capo  alla consolidata RAGIONE_SOCIALE le perdite pregresse (e non ancor dedotte) trasferite alla controllateconsolidate negli anni precedenti.
A seguito di attività ispettiva sull’anno 2007, l’RAGIONE_SOCIALE disconosceva perdite per circa €.400.000,00, ritenendo non provata la consistenza, l’inerenza e la riferibilità RAGIONE_SOCIALE fatture portate in deduzione.
La procedura di accertamento con adesione non sortiva esito favorevole, donde ricorreva la consolidata al giudice di prossimità, trovando  parziale  apprezzamento  RAGIONE_SOCIALE  proprie  ragioni.  Ricorreva quindi in appello, ma la sentenza di primo grado era integralmente confermata.  Donde  la  società  contribuente  ricorre  per  Cassazione affidandosi a cinque mezzi, mentre è rimasta intimata l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente, assistita da nuovo  difensore,  ha  depositato  memoria  ad  illustrazione  RAGIONE_SOCIALE proprie  ragioni,  dando  atto  della  nuova  denominazione  da  RAGIONE_SOCIALE  in  RAGIONE_SOCIALE,  mentre  l’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  è  rimasta intimata.
CONSIDERATO
Vengono proposti cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360  numero  3  del  codice di procedura civile per violazione dell’articolo 36 del decreto legislativo numero 546 del 1992, nonché dell’articolo 132 del codice di procedura civile e dell’articolo 111 della Costituzione.
Nel  concreto,  si  lamenta  motivazione per  relationem alla sentenza di primo grado, laddove ha negato il diritto alla consolidata RAGIONE_SOCIALE ad utilizzare le perdite fiscali e ad essa attribuite a seguito dell’interruzione del consolidato.
Con  il secondo  motivo  si prospetta  censura i sensi dell’articolo 360 numeri 3 e 4 del codice di procedura civile per nullità della  sentenza  in  violazione  degli  articoli  53  e  57  del  decreto legislativo numero 546 del 1992.
Nello specifico si lamenta l’erroneità della sentenza in scrutinio in ordine alla richiesta, subordinata, del riconoscimento del diritto di RAGIONE_SOCIALE di utilizzare le proprie perdite fiscali concernenti l’anno di imposta oggetto di accertamento. Per un verso, si contesta la sentenza ove si afferma che le contribuenti appellanti non avessero esposti motivi specifici di contestazione previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo numero 546 del 1992. Per altro verso si contesta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la richiesta subordinata di utilizzo da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE perdite fiscali relative all’anno oggetto di accertamento ritenendo che si trattasse di domanda nuova in appello e, pertanto, inammissibile.
Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice civile, lamentando la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 124, quarto comma, del d.P.R. numero 917  del 1986  e  dell’articolo  13,  ottavo  comma,  del  decreto ministeriale  9  giugno  2004,  nonché  violazione  del  principio  di capacità  contributiva  di  cui  all’articolo  53,  primo  comma,  della Costituzione.
Nello  specifico  si  lamenta  che  all’interruzione  del  bilancio consolidato siano state attribuite alla consolidante RAGIONE_SOCIALE le relative perdite, impedendole però di portarle a deduzione.
Con il quarto motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell’articolo  360  numero  3  del  codice  di  procedura  civile  per violazione degli articoli 53 e 56 del decreto legislativo numero 546 del 1992.
Nello specifico si lamenta che sia stato ritenuto inammissibile il  motivo  di  appello,  laddove  si  lamentava  la  carenza  di  prova relativamente alla contabilizzata movimentazione del conto all’origine della ripresa erariale e l’inerenza e competenza dei costi confluiti nel suddetto conto. Nel motivo d’appello si lamentava che il collegio di primo grado non avesse colto il senso RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie nella loro quantità e qualità che giustificavano la riduzione RAGIONE_SOCIALE perdite dall’imponibile.
Con il quinto motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell’articolo  360  numero  3  del  codice  di  procedura  civile  per violazione e falsa applicazione dell’articolo 109, quinto comma, del d.P.R. numero 917 nel 1986.
Nello specifico si lamenta che il collegio di secondo grado abbia ritenuto  non  soddisfatto  l’onere  probatorio  relativo  ai  requisiti  di competenza e inerenza per gran parte dell’importo di circa €.400.000,00 che le contribuenti odierne ricorrenti avrebbero potuto fornire  con  l’esibizione  RAGIONE_SOCIALE  fatture,  ritenendo  invece  assolto  solo limitatamente, per una piccola parte.
Il primo  motivo  non  può  essere  accolto.  Ed  infatti, dall’esame della sentenza in scrutinio, segnatamente pagina 5, riga 3  e  seguenti,  emerge  che  la  motivazione  non  sia  stata  redatta unicamente  con  riferimento  alla  sentenza  di  primo  grado,  pure criticamente valutata, ma  svolgendo ulteriori argomentazioni, autonome  e  distinte, atte a sostenere il ragionamento  della decisione, laddove rileva la carenza probatoria di parte contribuente,
con un apprezzamento di merito che esce dal circoscritto perimetro di cognizione di questa Suprema Corte di legittimità.
Ed infatti, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta ” per relationem ” rispetto ad un’altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI -5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata ” per relationem ” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI -5, n. 22022/2017).
6.1. Non è questo il caso di specie, ove il rinvio formale alla sentenza di primo grado è stato sostenuto con il ribadire le ragioni di quella sentenza, esponendole e facendole criticamente proprie.
Il primo motivo va pertanto respinto.
Né può essere accolto il secondo motivo, in parte accomunato  al  quarto,  per  quanto  attiene  alla  novità  del  motivo d’appello.
Giova premettere, preliminarmente, che per  questa Corte  è ammissibile  il  ricorso  per  cassazione  il  quale  cumuli  in  un  unico motivo le censure di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc.  civ.,  allorché  esso  comunque  evidenzi  specificamente  la
trattazione RAGIONE_SOCIALE doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. V, 11 aprile 2018, n. 8915), essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., S.U., 6 maggio 2015, n. 9100, in linea Cass. V. n. 14756/2020).
L’esame degli estratti degli atti processuali di merito riportati a pagina 9 e seguenti del ricorso per Cassazione inducono a confermare la sentenza di appello laddove, a pagina 5 secondo capoverso, afferma che la richiesta di utilizzo RAGIONE_SOCIALE perdite fiscali Ires relative all’esercizio d’imposta 2006/2007 era funzionale al fine di compensare il maggior reddito imponibile Ires scaturente dall’atto impugnato, ribadendosi tale richiesta nelle conclusioni del ricorso stesso. Ne consegue che risulta domanda nuova, del tutto inammissibile in appello, la richiesta di un accertamento in rettifica RAGIONE_SOCIALE perdite fiscali di periodo, in luogo dell’emersione di un reddito imponibile in capo ad RAGIONE_SOCIALE
7.1. Né giova alla parte privata il richiamo all’effetto devolutivo dell’appello, giacché proprio il riferimento al ricorso di primo grado impone di mantenere la domanda nel binario individuato e scelto al momento dell’introduzione del giudizio primo grado.
Ed infatti, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e,
comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura (cfr. Cass. T., n. 1030/2024). Pertanto, la censura integrale d’appello mai può tradursi in un’inammissibile mutatio libelli . Donde anche il secondo motivo non può essere accolto.
In disparte la eccepita novità, il motivo è inammissibile ove si traduce nella richiesta di sostituire l’emersione di maggior reddito con un accertamento in rettifica RAGIONE_SOCIALE perdite fiscali del periodo. Ed infatti il sistema dell’esposizione RAGIONE_SOCIALE perdite e del conseguente credito di imposta richiede che siano portate in deduzione nella dichiarazione successiva all’anno in cui sono maturate. La mancata esposizione nell’anno di competenza è scelta imprenditoriale, al pari dell’adesione al consolidato nazional e, che vincola il contribuente, con accettazione RAGIONE_SOCIALE conseguenze della strada che ha intrapreso, salva l’applicazione degli articoli 84 e ss. Del d.P.R. n. 917/1986.
8. I motivi terzo, quarto e quinto possono essere trattati congiuntamente, inerendo -sotto diversi profili- alla medesima questione del mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE perdite da portare in deduzione, sia come violazione del principio di capacità contributiva, per mancato utilizzo RAGIONE_SOCIALE perdite portate in retrocessione dallo scioglimento del consolidato nazionale (terzo motivo), sia per quanto ritiene alla prova di contabilizzazione e movimentazione del conto all’origine della ripresa a tassazione (quarto motivo), sia per quanto attiene alla doglianza che la documentazione offerta non soddisfi l’onere probatorio circa i requisiti di competenza ed inerenza dell’importo che si vuole portare in deduzione, salva una minima parte (quinto motivo).
Trattasi, all’evidenza, di inammissibili richieste di rivalutazione nel merito dell’apporto probatorio offerto dalle parti, per ottenere un risultato  diverso  ed  opposto  a  quello  cui  è  giunto,  liberamente  e motivatamente, il giudice d’appello.
8.1. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).
Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione  degli  altri  elementi  probatori  non  accolti,  anche  se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato
dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5) cod. proc. civ. la cui riformulazione, disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  secondo  le  Sezioni Unite  deve  essere  interpretata,  alla  luce  dei  canoni  ermeneutici dettati  dall’art.  12  RAGIONE_SOCIALE  preleggi,  come  riduzione  al  “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione  in  sé,  purché  il  vizio  risulti  dal  testo  della  sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel  “contrasto  irriducibile  tra  affermazioni  inconciliabili”  e  nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque  rilevanza  del  semplice  difetto  di  “sufficienza”  della motivazione (Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014 n. 8053).
In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € .cinquemilaseicento/00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai  sensi  dell’art.  13  comma  1  quater  del  d.P.R.  n.  115  del  2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,  a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20/02/2025.