Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2778 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 2778  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24767/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE,  domiciliata ex  lege in  INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-resistente- avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.  MESSINA  n. 3344/2016 depositata il 28/09/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Sulla  base  di  pvc  in  data  23.VI.2006,  la  contribuente  società RAGIONE_SOCIALE  era  attinta  da  avviso  di  accertamento  notificato  il
15.XI.2006 sull’anno di imposta 2004, con ripresa a tassazione per quanto qui  interessa  al  prosieguo-  per  la  perdita  su  crediti  verso società  fallita,  nonché  per  correzione  di  errore  materiale  e  per mancata istituzione di scheda carburante.
Per  i  primi  due  profili,  segnatamente,  si  evidenziava  l’erronea iscrizione temporale.
Il giudice di prossimità apprezzava  le  ragioni della parte contribuente,  ma  la  sentenza  veniva  integralmente  riformata  in grado  d’appello,  donde  ricorre  per  Cassazione  la  parte  privata, affidandosi a tre mezzi di impugnazione, mentre il Patrono erariale si è riservato di spiegare difese in udienza.
Con  memoria  depositata  in  prossimità  dell’adunanza,  la  parte privata ha ulteriormente specificato i propri argomenti.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 101, quinto comma, del DPR numero 917 del 1986. Nella sostanza, si lamenta che il collegio di appello non abbia consentito la deduzione della perdita su credito nell’anno 2004, perché contenuta in una nota contabile  precedente  alla  dichiarazione  di  fallimento  della  ditta debitrice.
Con il secondo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360 numero 5 del codice di procedura civile per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, consistente nella circostanza che non sia stato esaminato un profilo proposto in primo grado, scrutinato dal giudice di prime cure e fatto oggetto di controdeduzione in appello, relativo alla correzione di fattura della ditta RAGIONE_SOCIALE avvenuta nel 2004 per fattura originaria dell’anno 2003.
 Con  il  terzo  motivo  si  profila  ancora  censura  ai  sensi dell’articolo 360 numero 5 del codice di procedura civile per non aver
esaminato il collegio d’appello la circostanza fatta oggetto di ricorso in primo grado e scrutinata dal giudice di prossimità in ordine alle carte  carburanti  di  veicoli  a  motore  non  adibiti  alla  circolazione stradale quali carrelli elevatori, trattori, escavatori e gruppi elettrogeni.
Il primo motivo non può essere accolto.
Si  controverte di deduzione di perdita su credito nei confronti della  società  RAGIONE_SOCIALE,  formalizzata  con  nota  di credito in data 26 luglio 2004 a storno della fattura dell’8 maggio 2003, laddove la nota di credito precede la dichiarazione di fallimento della debitrice, intervenuta in data 9 dicembre 2004.
Seppure in talune circostanze questa Corte abbia affermato che in tema di redditi d’impresa, nel regime anteriore al d.lgs. n. 147 del 2015, le perdite su crediti, nell’ipotesi di sottoposizione del debitore a procedure concorsuali, sono deducibili soltanto nell’esercizio coincidente con il momento di apertura della procedura, in quanto è in tale fase che si concretizzano gli elementi certi e precisi di inesigibilità del credito maturato dall’impresa, non essendo possibile frazionare la perdita nei successivi esercizi, lasciandosi altrimenti al contribuente la possibilità di scegliere il periodo di imposta nel quale è più conveniente operare la deduzione, in violazione del principio inderogabile di competenza di cui all’art 75 del d.P.R. n. 917 del 1986 (cfr. Cass. V, n. 775/2019), non di meno, successivamente, è stato precisato che in tema di perdite su crediti, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (per esempio, ove ne sia stato dichiarato il fallimento), la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi dell’art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, da interpretare alla luce del successivo comma 5 bis, introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 147 del 2015 (c.d. Decreto internazionalizzazione), e del comma 3, dell’art. 13, cit., in tema di svalutazione contabile dei crediti, anche con riferimento agli esercizi anteriori al 2015, nel periodo di imputazione a bilancio, entro la
“finestra temporale” che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento al periodo d’imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio (cfr. Cass. V, n. 15218/2021).
Come correttamente ha riconosciuto la CTR, la nota di credito precede la sentenza di fallimento, e quindi non poteva essere portata in deduzione, posto che precede la prefata ‘finestra temporale’ che si apre solo con la sentenza di fallimento.
Donde il motivo non può essere accolto.
I motivi secondo e terzo possono essere trattati congiuntamente e sono fondati.
Dall’esame degli atti processuali, opportunamente riportati e richiamati nel ricorso ai fini della sua completezza, risulta chiaramente che le ragioni attinenti alla correzione della fattura della ditta RAGIONE_SOCIALE e la vicenda della scheda carburante dei veicoli non circolanti fossero state rappresentate fin dal primo grado e fatte oggetto di pronuncia specifica nella sentenza del giudice di prossimità, avversato dal Patrono erariale nella sua integrità, e riprese nelle controdeduzioni in appello dalla parte contribuente, mentre la sentenza in scrutinio non ne fa menzione.
Donde il ricorso è fondato per le ragioni attinte da secondo e terzo motivo, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di  merito  perché  proceda  agli  accertamenti  in  fatto  che  risultano omessi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia -Sezione staccata  di  RAGIONE_SOCIALE,  in  diversa  composizione,  cui  demanda  di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26/11/2024.
Il Presidente
NOME COGNOME