Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32289 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32289 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
Perdita creditiFallimento- Anno di competenza-Finestra temporale-Rispetto dei principi contabili
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26122/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentat o e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 8/2020 depositata in data 13/01/2020;
udita la relazione della causa, nell’ adunanza camerale del 2 dicembre 2025 del consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In causa relativa ad avviso di accertamento per anno di imposta 2013 per Irpef, Irap e Iva, per quanto ancora rileva, la Commissione tributaria regionale del la Puglia respinse l’appello proposto da NOME COGNOME contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari che ne aveva in parte qua respinto il ricorso in relazione alla ripresa della dedotta perdita del credito di euro 65.768,47 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; in particolare, i giudici d’appello ritennero che la deduzione non poteva farsi nel 2013 e che la sentenza di fallimento del debitore del 2012 non provava l ‘ esistenza di elementi certi e precisi atti a dimostrare la definitiva perdita del credito e quindi la deduzione legittima del costo poiché solo dalle comunicazioni del curatore si potesse avere riscontro della impossibilità di recupero del credito.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione il contribuente in base a un motivo cui l ‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
L a causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 2 dicembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 5, t.u.i.r., per avere la Commissione regionale negato il diritto alla deduzione della perdita di un credito nei confronti di società fallita, cancellato dal bilancio in applicazione dei principi contabili nazionali, ritenendo che la dichiarazione di fallimento non provasse l’esistenza di elementi certi e precisi atti a di mostrare la definitiva perdita del credito stesso e che la deduzione potesse conseguire alla sola comunicazione di inesigibilità del curatore.
Il motivo è fondato.
2.1. L’art. 101, comma 5, t.u.i.r. dispone (tra l’altro) che le perdite su crediti sono deducibili dal reddito d’impresa se risultano da «elementi certi e precisi», la cui esistenza, di regola, deve essere provata dall’impresa che le ha subite. Tuttavia, in alcuni casi specifici, e, per quanto qui interessa, ove il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale (nella specie: ne sia stato dichiarato il fallimento), l’irrecuperabilità del credito è presunta ex lege , con decorrenza (così testualmente prevede il secondo periodo del comma 5) «dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento».
2.2. In relazione all’anno di competenza della deduzione la giurisprudenza di questa Corte per un certo tempo ha affermato il principio secondo cui le perdite su crediti verso imprese sottoposte a procedura concorsuale sono deducibili nel momento in cui si ha la certezza che il credito non possa essere più soddisfatto in quanto, diversamente, si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che è criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d’impresa (Cass. n. 27296 del 2014; Cass. n. 18237 del 2012), fino ad arrivare ad affermare esplicitamente che tale momento coincide con l’anno di apertura della procedura (Cass. n. 775 del 2019), in quanto è in tale fase che si concretizzano gli elementi certi e precisi di inesigibilità del credito maturato dall’impresa.
Successivamente si è affermato un diverso orientamento per il quale «In materia di perdite su crediti, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (per esempio, ove ne sia stato dichiarato il fallimento), la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi dell’art. 101, comma 5, t.u.i.r. -da interpretare alla luce del successivo comma 5-bis, introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. Decreto
internazionalizzazione) – e del comma 3, dell’art. 13, cit., in tema di svalutazione contabile dei crediti, anche con riferimento agli esercizi anteriori al 2015, nel periodo di imputazione a bilancio, entro la “finestra temporale” che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento al periodo d’imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio» (Cass. n. 15218 del 2021).
A tal riguardo, all’esito di ampio esame RAGIONE_SOCIALE posizioni della dottrina e di prassi della stessa RAGIONE_SOCIALE, si è infatti preliminarmente evidenziato che nel 2015 è intervenuta una modifica normativa al riguardo. L’art. 13, comma 1, lett. d) d. lgs. 14/09/2015, n. 147 ha, infatti, introdotto nell’art. 101 t.u.i.r. il comma 5bis prevedendo che, per i crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedura concorsuale, la deduzione della perdita su crediti è ammessa anche in un periodo successivo a quello in cui il debitore si considera assoggettato alla suddetta procedura, sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del debito dal bilancio. In sostanza, tale norma ha consentito, quanto al profilo temporale, la deduzione della perdita in una «finestra temporale» compresa tra il momento di apertura della procedura concorsuale e quello in cui, secondo i principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
Questa Corte nel citato precedente ha ritenuto che la tesi dell’applicabilità del nuovo principio anche ai periodi di imposta anteriori al 2015 ha trovato robusta conferma nell’art. 13, comma 3, dello stesso d.lgs. 147 del 2015, norma di interpretazione autentica dell’art. 101, comma 5, t.u.i.r., in relazione alle svalutazioni contabili, e secondo la quale «L’articolo 101, comma 5, del testo unico RAGIONE_SOCIALE
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti … vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili». Anche l’RAGIONE_SOCIALE ha aderito a tale interpretazione, come emerge dalla risposta ad interpello n. 12 del 2018, in cui essa ha affermato: «Il secondo periodo del medesimo comma 5 stabilisce che la presunzione dell’esistenza dei predetti requisiti di certezza e precisione opera a decorrere dalla data di ammissione a una RAGIONE_SOCIALE procedure sopra richiamate e, cioè, dalla data del decreto di ammissione al concordato preventivo (cfr. circolare 1° agosto 2013, n. 26/E). La suddetta disposizione normativa è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell’articolo 13, comma 3, del citato d. lgs. 14 settembre 2015, n. 147, il quale ha statuito che “l’articolo 101, comma 5si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali , deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili».
La Corte ha evidenziato che sarebbe del tutto incoerente, nonché ingiustamente penalizzante per alcuni operatori economici, ritenere applicabile il descritto regime fiscale, in relazione agli esercizi anteriori alla novella del 2015, esclusivamente se le registrazioni di bilancio siano avvenute secondo la sequenza «svalutazione/perdita del credito» e non anche nel caso in cui l’annotazione della perdita del credito non sia stata preceduta da alcuna (totale o parziale) svalutazione.
L’interpretazione di Cass. n. 15218/2021 è stata seguita da Cass. n. 27352/2021 e da Cass. n. 2778/2025 e ad essa occorre dare ulteriore continuità.
2.3. Nel caso in esame, la CTR ha del tutto omesso di indagare su tali aspetti di diritto e di fatto ed in particolare sul rispetto dei principi contabili che rende comunque deducibile la perdita.
Il ricorso va quindi accolto. Va cassata la sentenza impugnata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME