Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7246 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
Oggetto:
indagini
finanziarie
–
prova
analitica – motivazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 3669/2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME (gli ultimi tre anche quali eredi di COGNOME NOME) rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME (PEC: EMAIL), NOME COGNOME (PEC: EMAIL) e NOME COGNOME (PEC: EMAIL)
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 841/06/16 depositata in data 29/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e i soci COGNOME NOME e NOME e COGNOME NOME (quest’ultima in seguito deceduta) impugnavano l’avviso di accertamento notificato per l’anno 2008 con cui era contestato maggiore imponibile e maggior valore della produzione ai fini Irap, oltre al maggior volume di affari fini Iva e all’omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura; le risultanze di tale accertamento erano trasferite ai soci per la rideterminazione dei tributi personali in forza della sussistenza della ristretta base societaria;
-il giudice di primo grado accoglieva i ricorsi proposti ritenendo difettosa la delega e la qualifica del funzionario che aveva sottoscritto gli accertamenti;
-appellava l’Amministrazione finanziaria;
-con la pronuncia qui impugnata il giudice del gravame ha da un lato ritenuto regolarmente sottoscritti gli avvisi di accertamento, dall’alto ritenuto infondato nel merito ogni atto in positivo avendo la contribuente offerto puntuali riscontri agli addebiti rivolti come riconosciuto d’altronde dallo stesso Ufficio con la mediazione proposta; quante alle riprese ancora in contestazione le stesse riguardavano modici importi insuscettibili di far ritenere la sussistenza di evasione o la presenza di maggiori redditi imponibili. In ultimo, con riguardo l’utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE perdite fiscali pregresse, riteneva il giudice di secondo grado che l’Amministrazione Finanziaria avrebbe dovuto considerare anche quelle realizzate nel corso dell’anno 2008 e per quanto concerne
l’anno 2007 l’intervenuta decisione della Commissione tributaria regionale aveva confermato in toto le regioni della contribuente;
-ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a due motivi di impugnazione;
-i contribuenti resistono con proprio controricorso e propongono ricorso incidentale illustrato da memoria;
Considerato che:
-il primo motivo di gravame denuncia la violazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice di seconde cure resa motivazione apparente senza manifestare i presupposti di fatto e di diritto, le ragioni per le quali sono stati ritenuti giustificati i movimenti bancari omettendo al concreto esame della documentazione giustificativa prodotta dai contribuenti;
-il motivo è infondato;
-invero, la CTR ha manifestato le ragioni poste a base del decidere, sia pure in modo assai sintetico, che ha evidenziato nel fatto che ‘ le riprese in contestazione riguardano modici importi insuscettibili di far ritenere la sussistenza di evasione o presenza di maggiori redditi imponibili ‘ che si tratta di ‘ operazioni ampiamente giustificate o giustificabili ‘
-tale affermazione si colloca al di sopra del c.d. ‘minimo costituzionale’, ex lege imposto (Cass. SS. UU. sent. n. 8053/2014);
-il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 84 TUIR in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata mancato di considerare era stata già avanzata analoga richiesta di compensazione RAGIONE_SOCIALE perdite con il maggior reddito accertato anche per il periodo di imposta 2007, non potendola richiesta essere presentata per più anni di imposta pena una illegittima duplicazione dell’utilizzo RAGIONE_SOCIALE perdite;
-il motivo è fondato;
-come si legge nella pronuncia impugnata, la CTR ha ritenuto utilizzabile la perdita riferita all’anno 2007 senza però tenere conto del fatto che il giudizio relativo all’avviso di accertamento che ha rettificato il reddito di quell’anno (e che quindi in concreto ha escluso ridotto la perdita in argomento) era all’epoca ancora pendente, non risultando quindi in concreto certa la perdita de qua ;
-la rilevanza RAGIONE_SOCIALE perdite per la determinazione dell’imponibile, invero, discende da ll’art. 84 TUIR, il cui comma 1 stabilisce che la perdita è “determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito”; in altri termini, la perdita non solo non è diversa dall’utile ma deve essere determinata con le stesse regole fiscali, mentre è privo di incidenza che, in ipotesi, sul piano civilistico essa sia stata ripianata. Peculiare, poi, è il regime di utilizzazione della perdita che può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, “per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi”: il contribuente, quindi, non può (salvo, come previsto dall’ultimo periodo del comma 1, per l’utilizzazione dei crediti d’imposta e RAGIONE_SOCIALE ritenute) stabilire l’ammontare della perdita da portare in diminuzione del reddito di ognuno degli esercizi successivi;
-il meccanismo così delineato, dunque, comporta che la perdita, se eccedente, deve essere riportata a nuovo di anno in anno fino al suo esaurimento. Nelle annualità successive essa continua ad incidere sulla determinazione dell’imponibile ma come componente negativo derivante da una precedente annualità. I fattori “genetici” della perdita, quindi, sono ancorati all’annualità in cui è sorta ma la sua effettiva rilevanza (e incidenza) riguarda l’annualità in cui è effettivamente impiegata;
-in una prospettiva di sistema, inoltre, va ricordato che la dottrina economica e aziendale considera l’impresa lungo l’intero arco della sua complessiva esistenza derivandone che solo al termine della sua “vita” è possibile valutare se essa sia in attivo o in passivo ed è questo risultato che assume rilievo ai fini della capacità contributiva; la ripartizione lungo intervalli predeterminati, annuali, è considerata, in questa prospettiva, un “artifizio necessario”, che assolve ad una esigenza di ordine, in vista, tra l’altro, dell’interesse fiscale ad avere assicurato un gettito regolare e costante. Il riporto RAGIONE_SOCIALE perdite costituisce, allora, un correttivo a questa ripartizione convenzionale ed ha la funzione di garantire un riequilibrio della effettiva capacità contributiva; ne deriva che solo la corrispondente effettività della perdita rileva ai fini del riporto. Nel presente caso, il fatto che la perdita fosse ancora sub iudice , pendendo il giudizio avente per oggetto l’avviso di accertamento che la contestava, ne impediva l’utilizzo ;
-per le ragioni sopra esposte, il ricorso va accolto;
-la sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello che si uniformerà ai principi sopra illustrati;
-alla luce della decisione che precede, rimane assorbito il ricorso incidentale, attenendo esso alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite operata dalla CTR e dunque a statuizione che, per il suo carattere accessorio, viene comunque travolta dalla disposta cassazione della sentenza impugnata (Cass. SS. UU. sent. 16 febbraio 2023, n. 4835);
p.q.m.
accoglie il secondo motivo di ricorso principale; rigetta il primo motivo di ricorso principale; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, sez. staccata di Mestre, in diversa composizione, che
statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità; dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024.