Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18073 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 18073 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14136/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dal prof, AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio loro e dell’AVV_NOTAIO in Roma, ala INDIRIZZO, in virtù di procura in atti
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO dello RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende.
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l’Abruzzo -sezione staccata di Pescara n. 1329/2015, depositata il 30 novembre 2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio.
Udito l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE .
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo -sezione staccata di Pescara , di cui all’epigrafe, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara, che aveva parzialmente rigettato, dopo averli riuniti, i tre ricorsi proposti dalla medesima contribuente contro altrettanti avvisi d’accertamento in materia di Irap, relativi agli anni d’imposta 2005, 20 06 e 2007.
L ‘RAGIONE_SOCIALE si difende con controricorso .
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO COGNOME, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto che in prossimità dell’udienza la parte ricorrente ha depositato dapprima ‘ domanda di definizione agevolata ex art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016, con prospetto dell’RAGIONE_SOCIALE ‘ (invero si tratta non della domanda, ma della conseguente comunicazione della somma dovuta, da parte dell’Ufficio) , quietanza di pagamento ed istanza di compensazione di crediti da sgravi della società contribuente. Successivamente, la stessa contribuente ha depositato ulteriore istanza (notificata all’RAGIONE_SOCIALE) nella quale ha premesso che:
oggetto del presente giudizio sono gli accertamenti di maggiori imposte emessi dall’RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti relativamente agli anni 2005, 2006 e 2006;
nelle more del contenzioso, l’RAGIONE_SOCIALE ha emesso i ruoli afferenti i predetti accertamenti e l’Agente della Riscossione ha notificato le corrispondenti cartelle;
con dichiarazione di adesione del 14.04.2017, l’istante ha aderito alla definizione agevolata di detti ruoli di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. . n. 193
del 2016, impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti e pagando i relativi importi (come da documentazione versata in atti).
Tanto premesso, la ricorrente ha rinunciato al ricorso ed ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
La controricorrente nulla ha dedotto al riguardo.
Il P.G. ha aderito alla richiesta della ricorrente.
Rileva il Collegio che, sebbene la documentazione prodotta non consenta in questa sede l’immediata riconciliazione degli atti impositivi oggetto del ricorso con gli atti indicati nella domanda di definizione agevolata, e nonostante i difensori della contribuente non risultino investiti espressamente anche della facoltà di rinunziare, con le relative istanze la parte ricorrente ha comunque manifestato, in maniera inequivoca, di non avere più alcun interesse effettivo ad una pronunzia sul merito del ricorso.
Va quindi dichiarata l’ inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità si compensano.
In ragione della solo sopravvenuta perdita d’interesse per il ricorso, devono escludersi i presupposti processuali di cui a ll’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012 .
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.