Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33211 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33211 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
Avviso di accertamento -percentuale di ricarico -omogeneità del campione -esenzione iva
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15803/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO,
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, SEZIONE STACCATA SALERNO n. 11860/2015, depositata in data 23 dicembre 2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’Ufficio notificava alla RAGIONE_SOCIALE un primo avviso di accertamento (TF9031106563/2011) con il quale, per l ‘anno di imposta 2007, muoveva rilievi sia con riferimento all’attività alberghiera (rilevo sub a) che con riferimento all’attività di esercizio di una profumeria (rilievo sub b).
1.1. Con riferimento alla prima attività, in primo luogo, recuperava l’Iva sul corrispettivo, di euro 210.000,00 ricavato dalla vendita di un bene immobile in favore di COGNOME NOME, titolare della omonima ditta: la RAGIONE_SOCIALE, nella fattura rilasciata all’acquirente , aveva indicato che si trattava di operazione esente da Iva ex art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972 . L’Ufficio, tuttavia, rilevava che l’immobile ceduto era stato, a propria volta, acquistato dalla società nel 2006, unitamente ad altre due unità immobiliari; che le tre unità immobiliari, in un arco di tempo brevissimo, erano state interessate da lavori di ristrutturazione; che l’unità rivenduta a NOME COGNOME era stata ampliata e sottoposta a nuovo accatastamento; che l’acquirente non aveva inserito l’immobile tra i propri beni strumentali. Per l’effetto ritenuto che l’operazione ave sse natura speculativa, valutata l a natura intrinseca dell’immobile (destinazione ordinaria per negozi e magazzini e non destinazione speciale per alberghi e pensioni), e considerato che il cessionario aveva agito da privato consumatore -concludeva affermando che la cessione non era riconducibile all’a ttività alberghiera della contribuente, bensì a quella specifica di compravendita di immobili, e che la cessione era soggetta ad Iva ai sensi dell’art. 10, comma 8ter , lett. a) d.P.R. cit. Con riferimento alla medesima operazione, dopo aver rilevato che l era stata contabilizzata ai soli fini dell’Ires, recuperava anche l’Irap .
1.2. Con riferimento all’attività di esercizio della profumeria, accertava, ai fini Ires, maggiori ricavi, a fronte RAGIONE_SOCIALE perdite dichiarate, individuando la percentuale di ricarico da applicare al costo del venduto.
1.3. Infine, recuperava a tassazione quote di ammortamento che riteneva indebitamente dedotte in quanto relative a costi rientranti nella categoria «fabbricati/albergo», sebbene l’attività alberghiera non fosse mai iniziata.
Con un secondo avviso di accertamento (TF9071100393/2012) emesso nei confronti della medesima società, sempre con riferimento all’anno di imposta 2007, l’Ufficio recuperava le ritenute che quest’ultima non aveva operato sugli utili presuntivamente distribuiti, in ragione dei maggiori ricavi contestati, al socio NOME COGNOME, titolare di una quota societaria pari al 5 per cento.
Infine, l’Ufficio emetteva un terzo avviso di accertamento (TF901100339/2012) nei confronti della socia NOME COGNOME, titolare di una quota di partecipazione pari al 95 per cento, in ragione della presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili in società a ristretta base, con il quale recuperava a tassazione un maggior reddito ai fini Irpef.
Con separati ricorsi la società e NOME COGNOME impugnavano i tre avvisi di accertamento.
La C.t.p. di Salerno, riuniti i ricorsi, li accoglieva, annullando gli atti impugnati.
La RAGIONE_SOCIALE, invece, accoglieva l’appello proposto dall’Amministrazione e riformava la sentenza di primo grado rilevando che, pur in presenza di contabilità regolare vi erano presunzioni gravi, precise e concordanti della infedeltà RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni. In primo luogo, riteneva che i costi portati in deduzione con riferimento all’immobile non fossero inerenti all’attività produttiva, posto che la vendita dello stesso, acquistato poco
prima per l’esercizio di attività commerciale, rientrava tra le attività di cui all’oggetto sociale e che le fatture per lavori di ristrutturazione non consentivano di rilevare che la porzione interessata dall’intervento edilizio fosse quella strumentale all’esercizio dell’attività produttiva della società. Affermava, inoltre, che l’Ufficio, con motivazione convincente, aveva determinato una percentuale di ricarico pari al 54,82 per cento in quanto la non conformità dei ricavi con quanto risultante dagli studi di settore (applicati al minimo), unitamente alla pratica commerciale di sconti e promozioni, erano presupposti che portavano a ricostruire un reddito d’impresa in positivo a fronte della perdita dichiarata. Infine, affermava che dalla legittimità degli avvisi di accertamento conseguiva la determinazione del reddito anche per i soci nella misura RAGIONE_SOCIALE rispettive quote societarie.
La società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in proprio, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.t.r. e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate resiste con controricorso.
5.1. In data 12 dicembre 2022 le ricorrenti chiedevano la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5, comma 10, legge 31 agosto 2022, n. 130 e questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 7431 del 2023 rinviava a nuovo ruolo.
5.2. Con memoria depositata il 23 aprile 2025 le contribuenti deducevano che avevano provveduto al pagamento degli importi dovuti in ragione della definizione agevolata e che, nelle more, nessun diniego era pervenuto dall’Ufficio, con conseguente definizione della controversia.
5.3. Con ordinanza interlocutoria n. 17196 del 2015, questa Corte, rilevava che le domande di definizione agevolata allegate con la memoria avevano ad oggetto i soli avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO/2012 e TF901100339/2012 e che non risultava alcuna domanda con riferimento all’avviso di accertamento n.
TF9031106563/2011; disponeva, inoltre, ulteriore rinvio per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi del merito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l’estinzione del giudizio con riferimento ai i soli avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO/2012 e TF901100339/2012. Non risulta, invece, che sia stata avanzata alcuna domanda con riferimento all’avviso societario n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO.
1.1 . L’art. 5 legge n. 130 del 2022 prevede la definizione agevolata, RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alle condizioni stabilite ai commi 1 e 2. La definizione si perfeziona all’esito della presentazione della domanda e del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute da parte del contribuente e determina l’estinzione del giudizio in mancanza della notificazione del diniego della definizione da parte dell’amministrazione o della presentazione dell’istanza di trattazione da parte dell ‘interessato nei termini stabiliti dai commi 11 e 12.
1.2. Dalla documentazione allegata alla memoria depositata dal ricorrente risulta la presentazione della domanda di definizione agevolata con riferimento agli avvisi di accertamento indicati e l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto per effetto dei versamenti già effettuati in pendenza del giudizio.
1.3. Non risulta, invece, essere stato notificato da parte dell’amministrazione alcun provvedimento di diniego della definizione, ai sensi dell’art. 5 comma 11 legge n. 130 del 2022, né che le parti abbiano presentato l’istanza di trattazione ai sensi del comm a 12 della stessa norma.
Deve, pertanto, ritenersi perfezionata la definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. , 5 commi 9 e 7, legge n. 130 del 2022, secondo cui ai fini della definizione RAGIONE_SOCIALE controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di
giudizio’ e che qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda’.
1.4. Il giudizio deve, quindi, essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 5 comma 12 della legge n. 130 del 2022 e, come previsto, dal comma 5, ultimo periodo, dello stesso articolo le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
1.5 . Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, relativo alle pronunce di rigetto inammissibilità o improponibilità del ricorso, all’esito della dichiarazione di estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata della lite
Il ricorso avverso l’avviso societario n. NUMERO_DOCUMENTO, per il quale vi è legittimazione ad agire della sola società va esaminato nel merito.
La società propine due motivi.
Con il primo motivo, la società lamenta, in relazione all’ art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 100 cod. proc. civ., degli artt. 10, 11, 12, 18, comma 3, e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 2697 cod. civ., carenza di legittimazione attiva, vizio di nullità della sentenza impugnata; in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 , cod. proc. civ. lamenta, invece, l’o messo esame di un fatto storico decisivo, costituente oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo; eccesso di potere ed inesistenza giuridica dell’atto di appello conseguente alla radicale carenza di sottoscrizione ovvero, in subordine, per carenza di potere dirigenziale dei sottoscrittori.
Rileva che la RAGIONE_SOCIALE ha omesso di esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello avanzata in ragione della «carenza di sottoscrizione del capo-ufficio, AVV_NOTAIO con le controdeduzioni in secondo grado. Assume che vi sarebbe radicale
carenza di sottoscrizione da parte di uno dei redattori dell’atto, mentre con riferimento agli altri soggetti redattori non era stata prodotta alcuna delega. Deduce , per l’effetto , la nullità della sentenza impugnata per l’omissione di pronuncia sull ‘ eccezione e per l ‘ omesso esame del fatto storico, oggetto di discussione tra le parti ed avente carattere decisivo della controversia.
Il motivo è inammissibile.
4.1. Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153). E’ stato quindi ritenuto che « non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto» (Cass. 04/06/2019, n. 1525).
Nel caso di specie, poiché la RAGIONE_SOCIALE.t.r. si è pronunciata nel merito dei motivi di appello, l’eccezione di inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado deve ritenersi implicitamente rigettata.
4.2. Il motivo è pure inammissibile nella parte in cui fa valere la mancanza di delega in capo agli altri due funzionari che, invece, avevano sottoscritto l’atto.
Dalla riproduzione RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni in appello risulta che detta specifica censura non era mai stata mossa, sicché la medesima è inammissibile in quanto nuova.
4.3. Il motivo è inammissibile anche con riferimento alla diversa prospettazione del vizio di cui all’art. 360, primo comma n. 5, cd. proc. civ.
In primo luogo, la citata disposizione, per come riformulata ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario . La sottoscrizione dell’atto di appello non è un fatto storico, bensì, una condizione di validità dell’atto processuale.
In secondo luogo , la circostanza che l’atto di appello è stato comunque sottoscritto da altri due funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ragioni di poteri loro conferiti, non tempestivamente contestati, ne conferma l’esistenza e validità , sicché non vi è nemmeno il requisito della decisività.
Con il secondo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. c iv., erroneità e/o infondatezza e/o contraddittorietà dell’applicazione del disposto normativo di cui all’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione agli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e erroneità nella valutazione e applicazione dei criteri di ricostruzione induttiva dei ricavi ; in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. l’ omesso esame di un fatto storico costituente oggetto di discussione tra le parti ed avente carattere decisivo.
Con una prima censura critica la sentenza impugnata per aver ricostruito induttivamente i ricavi derivanti dall’attività di profumeria pur mancando i presupposti dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero irregolarità, gravi, ripetute e numerose. Osserva che, in presenza di scritture contabili regolari, ai fini dell’accertamento di maggiori ricavi,
non è sufficiente il solo rilievo dell’applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico aritmeticamente diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza ovvero nel campione rilevato dai verificatori. Aggiunge che tali percentuali non sono, di per sé sole, idonee ad integrare gli estremi di una prova per presunzioni occorrend o, quanto meno, l’abnormità o l’ irragionevolezza della differenza; che, invece, nella fattispecie in esame la rideterminazione induttiva dei ricavi dell’attività di profumeria era stata effettuata esclusivamente ricalcolando la percentuale di ricarico applicata e, per di più, considerando soltanto 49 articoli rispetto a quelli venduti, pari a 4203, e calcolando una media aritmetica dei prezzi di vendita consigliati al pubblico.
Con una seconda censura, critica la sentenza in relazione a quanto statuito con riferimento al recupero de ll’Iva su ll’immobile venduto. Evidenzia che il regime ordinario di cessione degli immobili introdotto con il d.l. n. 223 del 2006 prevedeva l’esenzione Iva per tutte le operazioni di cessioni immobili, salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, n. 8ter d.P.R. n. 633 del 1972; che, di conseguenza, l’imponibilità conseguiva solo all’esplicita opzione risultante nell’atto notarile, nel caso de quo , non espressa dall’acquirente ; che l’immobile venduto era classificato c/1 e, quindi, era strumentale ai sensi della circolare 27/E del 4 agosto 2006; che sul medesimo non erano stati eseguiti lavori edilizi; che, nella qualità di cessionario, aveva agito nell’esercizio di impresa . Evidenzia che la stessa RAGIONE_SOCIALE, in sede di controllo dell’atto di compravendita, avendovi prestato acquiescenza, aveva ritenuto che andasse esente da Iva.
Con ulteriore censura assume che il Giudice di appello ha tralasciato elementi di fatto e omesso di considerarli nella loro valenza complessiva , ovvero che sull’immobile oggetto di compravendita non era stato effettuato alcun lavoro, mentre gli interventi edilizi erano stati
effettuati sull’immobile in cui veniva svolta l’attività di profumeria; che si trattava, inoltre, di lavori di manutenzione straordinaria; che il campione scelto dall’agenzia non era significativo.
6 . Il motivo è inammissibile nella parte in cui contesta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360 primo comma cod. proc. civ.
La Corte, a sezioni unite, (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), ha chiarito che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività (tra le tante, Cass. 13/06/2022 n. 19049).
Il ricorso non risponde n parte qua ai detti criteri in quanto si risolve in una complessiva critica alle decisione impugnata e nella sostanziale richiesta a questa Corte di una nuova valutazione nel merito.
Le censure di cui al secondo motivo che attingono la sentenza, sotto il profilo della violazione di legge in merito a quanto deciso sul secondo rilievo (ovvero la ricostruzione di maggiori ricavi derivanti dall’ attività di profumeria) sono fondate nei limiti che di seguito si esporranno.
7.1. Va premesso che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la C.t.r. non ha ritenuto che l’atto impositivo si fondasse su un accertamento induttivo c.d. puro. Al contrario, ha fatto espressamente riferimento all’accertamento analitico -induttivo di cui all’art. 39 , lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973.
7.2. In odine a detta modalità di accertamento, questa Corte ha chiarito che la presenza di scritture contabili formalmente corrette non ne esclude la legittimità, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità, del comportamento del contribuente. In tali casi, pertanto, residuano dubbi sulla veridicità RAGIONE_SOCIALE operazioni dichiarate in ragione dei quali è consentito desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, anche determinando il reddito utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. 19/01/2021, n. 736).
7.3. Nondimeno, ove il contribuente contesti in giudizio il criterio di determinazione della percentuale di ricarico, avvenuta attraverso un accertamento induttivo, il giudice di merito è tenuto a verificare la scelta dell’Amministrazione, tenendo conto della natura, omogenea o disomogenea, dei beni-merce, nonché della rilevanza dei campioni selezionati, e la loro rispondenza al criterio di media (aritmetica o ponderale) prescelto, (Cass. 22/10/2018, n. 26589)
In particolare, ove l’accertamento sia fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, la scelta tra il criterio della media aritmetica semplice e quello della media ponderale dipende, rispettivamente, dalla natura omogenea o disomogenea degli articoli; (Cass. 25/03/2022, n. 9720, Cass.14/04/2021, n. 9718, Cass. 03/10/2018, n. 24017).
7.4. Ciò posto, in primo luogo deve rilevarsi che, sebbene la RAGIONE_SOCIALE abbia correttamente delineato i profili dell’accertamento analitico -induttivo, precisando che, l’Ufficio può ricorrer vi pure in presenza di contabilità regolare, quando sulla base di presunzioni precise e concordanti si debba dubitare della fedeltà della contabilità esaminata, successivamente ha riconosciuto valore indiziante ad elementi che, invece, con riferimento all’accertamento di maggiori ricavi, non ne avevano alcuno. A tal proposito, infatti, ha preso in considerazione la condotta tenuta dalla società in occasione della vendita dell’immobile che, tuttavia, era stata valutata dall’Ufficio per un profilo del tutto diverso e relativo esclusivamente al fatto che l’operazione, per come dichiarata dalla stessa società, fosse o meno soggetta ad Iva.
Invero, la RAGIONE_SOCIALE sembra confondere nella sua motivazione i due diversi recuperi che, invece, si fondavano su presupposti del tutto distinti. Il recupero di maggiore Iva, infatti, non era il frutto di un accertamento analitico-induttivo e scaturiva dalla documentazione contabile della società rispetto alla quale l’Ufficio non aveva riscontrato in parte qua , alcuna inattendibilità, limitandosi a rilevare che l’immobile compravenduto non poteva beneficiare dell’esenzione Iva non sussistendo i presupposti di c ui all’art. 10, comma 8 -ter d.P.R. n. 600 del 1973. Tale rilievo, pertanto, non poteva valutarsi come elemento indiziario dell’inattendibilità della documentazione a fronte di maggiori ricavi.
7.5. La sentenza non è conforme ai principi espressi da questa Corte nemmeno nella parte in cui ha considerato corrette le percentuali di ricarico.
La RAGIONE_SOCIALE, infatti, si è limitata ad affermare che queste ultime erano convincenti in quanto si attestavano sui ricavi minimi risultanti dagli studi di settore senza alcuna indagine sulla rappresentatività del
campione, della sua omogeneità o meno, della conseguente scelta tra il criterio della media semplice o di quella ponderale.
Le censure che attingono la sentenza, sempre sotto il profilo della violazione di legge, nella parte in cui si è pronunciata sul primo rilievo, (ovvero la sussistenza dei presupposti per l’esenzione dall’Iva nella vendita dell’ immobile a terzi) sono infondate.
8.1. Deve muoversi dal rilievo che la disposizione di cui all’art. 10, comma 8ter d.P.R. n. 633 del 1972, come regola generale, esenta dall’Iva le cessioni di fabbricati (o di porzioni di fabbricati) strumentali , i quali, per loro caratteristiche non siano suscettibili di diversa utilizzazione senza radicale trasformazione. Esclude, tuttavia, dal regime di esenzione, le cessioni effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 4577.
2. L’Ufficio escludeva che la cessione del fabbricato potesse rientrare nel regime di esenzione in quanto non era immobile strumentale essendo stato venduto nell’esercizio dell’attività di compravendita e che il medesimo era stato soggetto a ristrutturazione.
8.3. Ciò posto, va in primo luogo escluso che il mancato esercizio dell’opzione per l’imponibilità sia sufficiente per l’esenzione dall’Iva; depone in senso contrario il tenore testuale della disposizione che richiede il concorso di plurimi requisiti. In particolare, oltra a doversi trattare di un bene strumentale in base all’art. 10, comma 8 -ter, d.P.R. n. 633 del 1972, restano soggette ad Iva le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate, come detto, entro quattro anni dalla data di ultimazione dell a costruzione o dell’intervento dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito interventi qualificabili
come restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica.
8.4. A fronte della contestazione mossa dall’Ufficio , la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE ha affermato che la vendita dell’immobile rientrava nell’oggetto sociale della venditrice; la RAGIONE_SOCIALE, pertanto, ha escluso che si trattasse di immobile strumentale. Ha rilevato, inoltre, che le fatture per lavori di ristrutturazione (che la contribuente assumeva relative alle altre unità immobiliari rimaste in sua proprietà) non consentivano di individuare con chiarezza la porzione dell ‘immobile interessat a dall’intervento edilizio come quello strumentale all’esercizio dell’attività produttiva.
La C.t.r., pertanto, con accertamento in fatto non censurabile in cassazione, ha verificato l’esistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di cui all’art. 10, comma 8ter cit. che escludevano il regime di esenzione.
In conclusione il ricorso avente ad oggetto l ‘avviso societario n. NUMERO_DOCUMENTO, dichiarato inammissibile il primo motivo, va accolto limitatamente al secondo motivo, in relazione, al solo recupero sub b) e nei limiti di cui alla motivazione. Pertanto, la sentenza va cassata in parte qua con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio con riferimento ai i soli avvisi di accertamento nn. TF9071100393/2012 e TF901100339/2012.
Accoglie il ricorso della società, con riferimento all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO limitatamente al secondo motivo come da motivazione, dichiarato inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa
composizione, la quale provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 04/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME