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Pensione NATO: Tassabile in Italia secondo la Cassazione

Un ex dipendente civile di un’organizzazione militare internazionale ha contestato un avviso di accertamento fiscale relativo alla sua pensione. Sosteneva che, essendo il suo stipendio esentasse durante il servizio, anche la sua pensione, in quanto retribuzione differita, dovesse beneficiare della stessa esenzione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che l’esenzione fiscale per la pensione NATO non si applica. La Corte ha chiarito che l’agevolazione è strettamente limitata agli stipendi ed emolumenti percepiti durante il rapporto di lavoro attivo, basando la sua decisione su un’interpretazione rigorosa della normativa nazionale e degli accordi internazionali, che confermano la piena imponibilità di tali pensioni nel paese di residenza del beneficiario.

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Pubblicato il 21 novembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Pensione NATO e Tasse: la Cassazione conferma l’imponibilità in Italia

La questione della tassazione della pensione NATO per gli ex dipendenti residenti in Italia è stata oggetto di un’importante ordinanza della Corte di Cassazione. Con la decisione n. 15273 del 31 maggio 2024, i giudici hanno stabilito un principio chiaro: la pensione erogata da organizzazioni internazionali come la NATO è soggetta a IRPEF, a differenza dello stipendio percepito durante il servizio, che gode di un regime di esenzione.

Il caso in esame: dalla contestazione alla Cassazione

Un ex dipendente civile di un’organizzazione internazionale, con “statuto internazionale”, ha ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate per l’anno d’imposta 2005. L’amministrazione finanziaria contestava l’omessa dichiarazione del reddito derivante dalla pensione percepita dall’organizzazione dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Il contribuente ha impugnato l’atto, sostenendo che tali somme, pur essendo una pensione, avessero natura di retribuzione differita e dovessero quindi godere della stessa esenzione fiscale applicata agli stipendi durante il periodo di servizio attivo. Tuttavia, sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale hanno respinto le sue ragioni, confermando la legittimità dell’imposizione fiscale. La controversia è così giunta dinanzi alla Corte di Cassazione.

La questione giuridica e la normativa di riferimento

Il punto centrale della questione era interpretare la portata dell’art. 8, lettera c), del D.P.R. n. 2083 del 1962. Questa norma prevede l’esenzione dall’imposizione “sui redditi derivanti dagli stipendi e dagli emolumenti” per i dipendenti civili dei Quartieri Generali Interalleati. Il ricorrente chiedeva di estendere questa esenzione anche al trattamento pensionistico, in quanto strettamente collegato al precedente rapporto di lavoro.

La Corte, tuttavia, ha dovuto bilanciare questa norma con gli accordi internazionali e i regolamenti interni delle cosiddette “Organizzazioni Coordinate”, di cui la NATO fa parte.

La tassabilità della pensione NATO secondo la Corte

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la piena tassabilità della pensione NATO. I giudici hanno sottolineato come le norme che prevedono esenzioni fiscali siano di stretta interpretazione e non possano essere applicate per analogia a casi non espressamente previsti.

La normativa di esenzione, secondo la Corte, è chiara nel limitare il beneficio ai soli “stipendi ed emolumenti” percepiti in costanza di rapporto di lavoro. Non vi è alcun riferimento esplicito ai trattamenti pensionistici, che sorgono proprio alla cessazione di tale rapporto.

Le motivazioni

La decisione della Corte si fonda su diverse argomentazioni:

1. Interpretazione Letterale: La legge del 1962 menziona specificamente “stipendi ed emolumenti”, termini che si riferiscono alla retribuzione per un servizio attivo, escludendo implicitamente le pensioni.
2. Ratio della Norma: L’esenzione durante il servizio ha lo scopo di garantire l’indipendenza dei funzionari internazionali da possibili pressioni fiscali da parte degli Stati membri. Questa esigenza viene meno una volta cessato il rapporto di lavoro.
3. Fonti Internazionali: Né l’Accordo di Ottawa del 1951 né altre convenzioni internazionali in materia fanno riferimento alle pensioni quando trattano le esenzioni fiscali. Anzi, il Regolamento Pensionistico delle Organizzazioni Coordinate (art. 42) prevede espressamente che le pensioni siano “tassabili quali redditi ai sensi della legislazione fiscale in vigore” nel paese di residenza del beneficiario. Questo regolamento prevede persino un meccanismo di “tax adjustment”, un rimborso parziale delle imposte pagate, che presuppone la legittimità della tassazione stessa.
4. Natura della Pensione: Anche se la pensione può essere considerata una “retribuzione differita”, una volta erogata assume una funzione previdenziale autonoma e non è assimilabile, ai fini fiscali, alla retribuzione percepita durante il lavoro. La sua equiparazione ai redditi da lavoro dipendente serve a includerla nella base imponibile, non a estenderle le esenzioni previste per questi ultimi.

Le conclusioni

L’ordinanza della Corte di Cassazione consolida un orientamento ormai chiaro: la pensione NATO e, più in generale, le pensioni erogate da organizzazioni internazionali simili, sono considerate reddito imponibile in Italia per i residenti. L’esenzione fiscale è un’eccezione limitata al periodo di servizio attivo e non si estende al trattamento di quiescenza. Gli ex dipendenti di tali organizzazioni devono quindi includere correttamente questi redditi nella loro dichiarazione fiscale annuale per non incorrere in accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La pensione erogata da un’organizzazione internazionale come la NATO è tassabile in Italia?
Sì, secondo l’ordinanza della Corte di Cassazione, la pensione erogata dalla NATO a un ex dipendente residente in Italia è soggetta a imposizione fiscale (IRPEF) e deve essere dichiarata come reddito.

Perché l’esenzione fiscale prevista per gli stipendi dei dipendenti NATO non si applica anche alla pensione?
L’esenzione non si applica perché la norma di riferimento (art. 8, D.P.R. n. 2083/1962) è una regola speciale di stretta interpretazione e si riferisce esplicitamente solo a “stipendi ed emolumenti” percepiti durante il rapporto di lavoro attivo. Non menzionando le pensioni, queste ne restano escluse.

La natura di “retribuzione differita” della pensione la rende esente da imposte?
No, la Corte ha stabilito che la natura di retribuzione differita o pensionistica delle somme non è rilevante ai fini dell’esenzione. Anche se collegata al precedente lavoro, la pensione assume una funzione previdenziale autonoma e, secondo le normative internazionali applicabili, è soggetta a tassazione nel paese di residenza.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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