Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29012 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29012 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3965/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3897/2021 depositata il 12/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
NOME COGNOME presentava all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE somme versate in eccesso negli anni dal 2010 al 2014 a titolo di IRPEF, afferenti alla pensione integrativa RAGIONE_SOCIALE, di cui era titolare dal 2003, dato che tale ente,
qu ale sostituto d’imposta, non aveva applicato la (minore) ritenuta fiscale del 15%, prevista dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
Proposto dal contribuente ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell’Ufficio, la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 17128/2017, lo accoglieva.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 3897/2021, depositata in segreteria il 12/08/2021, rigettava l’appello e compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
Il contribuente è rimasto intimato.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio eccepisce violazione e falsa ap plicazione dell’art. 11, comma 6 e dell’art. 23, commi 5, 6, e 7, del d.lgs. n. 252/2005, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, che il giudice a quo avrebbe erroneamente applicato, nel caso di specie, il regime di tassazione agevolata previsto dall’art. 11, comma 6, cit., al posto del sesto e del settimo comma dell’art. 23 del medesimo d.lgs., che limitano l’applicabilità della nuova disciplina alle prestazioni corrispondenti ai montanti maturati unicamente a partire dal 1° gennaio 2007.
Procedendo quindi allo scrutinio dell’unico motivo di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
Il motivo è fondato.
In materia di fondi previdenziali integrativi, è necessario richiamare, da un lato, l’art. 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha prescritto, a partire dal 1° ottobre 1999, la soppressione dei fondi integrativi costituiti ex lege 20 marzo 1975, n. 70, fra i quali vi rientra la gestione speciale istituita presso
l’RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro, l’art. 23, comma 7, de l d.lgs. n. 252/2005, che dispone che, ai «lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla l. 23 ottobre 1992, n. 421», per quanto riguarda il regime fiscale dei montanti RAGIONE_SOCIALE prestazioni entro il 31 dicembre 2006, «si applica il regime tributario vigente alla predetta data».
Così delineata la base normativa applicabile al caso di specie, la giurisprudenza consolidata afferma il principio di diritto secondo il quale «in tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 23, comma 7, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla l. n. 421 del 1992, ai montanti RAGIONE_SOCIALE prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, ed in vigore dal 1° gennaio 2007, è inapplicabile ratione temporis ai cd. “vecchi iscritti” a “vecchi fondi”» (Cass. 19 luglio 2022, n. 22665; v. da ultimo Cass. 5 settembre 2023, n. 25790).
In particolare, deve aggiungersi che tale orientamento è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che, a partire dalle sentenze RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 13642 e 13645 del 2011, rispetto al trattamento previdenziale degli ex dirigenti RAGIONE_SOCIALE iscritti ai fondi pensione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE -materia limitrofa a quella in esame -ha statuito che «in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un RAGIONE_SOCIALE a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a)
per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al citato D.P.R. n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17».
Nel caso di specie, è pacifico che trattasi di montanti derivanti dal fondo integrativo previdenziale RAGIONE_SOCIALE soppresso dal 10 ottobre 1999 per effetto dell’art. 64 della legge n. 144/1999, il quale ha anche disposto la contestuale cessazione RAGIONE_SOCIALE aliquote contributive previste per il finanziamento del fondo stesso. I montati pensionistici della gestione, pertanto, sono maturati non oltre il 30 settembre 1999, ragion per cui -anche se il contribuente ha iniziato a percepire la pensione dall’anno 2003 – per gli stessi non trova applicazione il regime di tassazione agevolata previsto dall’art. 11, sesto comma, del d.lgs. n. 252/2005.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell ‘originario ricorso del contribuente.
Si compensano le spese dei gradi di merito, stante la peculiarità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate.
Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna l’intimato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, che liquida in € 1.800,00 oltre spese prenotate a debito
Così deciso in Roma, il giorno 11/10/2023.