Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28763 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28763 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5891/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende ope legis
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende come da procura in atti
-resistente- avverso SENTNOME di COMM.TRIB.REG. del Lazio, n. 4193/12/2017, depositata il 11/07/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dalla Cons. NOME COGNOME.
Ritenuto che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto sul rimborso della maggiore Irpef asseritamente versata da NOME COGNOME per gli anni 2013 e 2014 per la mancata applicazione dell’aliquota ridotta del 15% sulla pensione integrativa percepita dall’RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’appello dell’Ufficio.
La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo fondato il diritto al rimborso; la CTR, dichiarata l’estromis sione dal giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE e respinte le eccezioni di inammissibilità, ritenendo il ricorso tempestivo e il ritardo nella produzione delle certificazioni addebitabile all’RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto anche nel merito fondata la domanda, in quanto l’art. 11 comma 6 del d.lgs. 252/2005 fa riferimento a pensioni ‘comunque erogate’, con ciò intendendosi riferire a soggetti eroganti sia pubblici che privati, disponendo il rimborso dal 1.2.2013 oltre interessi e rivalutazione.
Contro la indicata sentenza ricorre con due motivi l’RAGIONE_SOCIALE; resiste con controricorso il contribuente.
Considerato che:
Il Collegio, rilevato che la comunicazione dell’adunanza camerale odierna non risulta sia stata ritualmente comunicata al difensore della contribuente, AVV_NOTAIO, come da attestazione della cancelleria; preso atto altresì che il predetto difensore è stato cancellato su sua domanda dall’RAGIONE_SOCIALE ; ritiene necessario differire l’udienza, disponendo la comunicazione della stessa alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore al fine di assicurare il diritto di difesa nella fase finale della trattazione.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di dare comunicazione alla parte personalmente della fissazione della nuova udienza.
Così deciso in Roma, il 25/05/2023.