Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32387 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 12/12/2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32387 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
SEZIONE TRIBUTARIA
Oggetto: avviso iscrizione ipotecaria
Composta dai Magistrati
Stalla NOME
Presidente-
R.G.N. 30863/2018
Socci NOME
Consigliere –
COGNOME.
NOME
Consigliere –
U – 11/11/2025
COGNOME NOME
Consigliere –
NOME
Consigliere rel.-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30863/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Regionale Tributaria del Lazio, n. 1684/2018 depositata il 15 marzo 2018.
Udita la relazione svolta nella udienza dell’11 novembre 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto un avviso di iscrizione ipotecaria (n. 09776201500005763000) emesso da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME (d’ora in poi controricorrente) .
La RAGIONE_SOCIALE.T.P. ha accolto il ricorso sul presupposto RAGIONE_SOCIALE mancata prova RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento sottese all’atto impugnato, stante la contumacia di RAGIONE_SOCIALE.
Numero sezionale 7595/2025
Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO
La C.T.R. ha rigettato l’appello di RAGIONE_SOCIALE, sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti ragioni: Data pubblicazione 12/12/2025
-volendo anche prescindere dai vizi RAGIONE_SOCIALE procedura e dell’iscrizione, il contribuente ha dimostrato che l’atto oggetto del presente giudizio si riferisce anche a pretese oggetto di altri giudizi conclusi in modo favorevole per l’appellato;
-in un caso (CTP di Roma 21908/22/17) il giudice ha annullato l’avviso perché riferito ad una pretesa tributaria già oggetto di compensazione bonaria con l’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione ;
-l ‘avviso impugnato, pertanto, è illegittimo, in quanto si riferisce a pretese già oggetto di altri giudizi che si sono conclusi con sentenza passata in giudicato, per le quali si è compiuta la prescrizione (in particolare per l’accertamento relativo all’Irpef per l’anno 2007) ;
-i n ogni caso, la mancata chiarezza da parte dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione in ordine alle cartelle che sarebbero ancora non estinte, e per le quali potrebbe essere proseguita la procedura esecutiva, rende illegittimo l’avviso oggi impugnato, perché ‘non sussi ste la certezza in ordine ai crediti erariali per i quali si chiede l’iscrizione medesima’ .
Avverso la sentenza l’RAGIONE_SOCIALE, subentrata ad RAGIONE_SOCIALE , (d’ora in poi ricorrente) ha proposto ricorso fondato su cinque motivi, mentre il controricorrente ha proposto controricorso e depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., poiché il giudice di secondo grado doveva pronunciarsi sulla eccezione ex art. 37 c.p.c. di parziale difetto di giurisdizione.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio risultante dagli atti di causa , l’omessa
valutazione del corretto contenuto di atti che hanno costituito oggetto del giudizio, in particolare RAGIONE_SOCIALE sentenza CTP di Roma 21908.22.17, nonché RAGIONE_SOCIALE sentenza CTP Roma 503.40.07 e RAGIONE_SOCIALE proposta di compensazione ex art. 28 ter del d.P.R. n. 602 del 1973. Si censura che la sentenza impugnata abbia preso a base RAGIONE_SOCIALE decisione pronunce e documenti che potrebbero avere rilievo, al più, solo per uno dei trentadue crediti oggetto dell’avviso impugnato , non riguardando affatto gli altri atti oggetto RAGIONE_SOCIALE pretesa. Numero sezionale 7595/2025 Numero di raccolta generale 32387/2025 Data pubblicazione 12/12/2025
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2718 c.c., degli artt. 24, 25, 26, comma 5, 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 21 del d.lgs. n. 46 del 1999, dell’art. 5, comma 5, del d.l. n. 669 del 1996 e degli artt. 1 e 6 del d.m. n. 321 del 1999, poiché gli estratti di ruolo, prodotti nel secondo grado, attestavano la sussistenza del credito e le prove RAGIONE_SOCIALE notifiche, la corretta notificazione dei titoli; in subordine, prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo ‘per non avere tenuto conto RAGIONE_SOCIALE produzioni n. 2 e 3 consistenti negli estratti di ruolo e nella prova RAGIONE_SOCIALE notifiche ‘ ; in ulteriore subordine prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per avere giudicato non considerando gli estratti di ruolo.
Con il quarto motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa considerazione degli atti di causa (art. 115 c.p.c.) dai quali non emerge che sia intercorsa prescrizione.
Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. e dell’art. 20 del d.lgs. n. 112/1999 e dell’art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999, degli artt. 12, 24, 25, 49 del d.P.R. n. 602 del 1973 poiché, trattandosi di crediti
di natura tributaria iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento, andava applicata la prescrizione decennale. Numero sezionale 7595/2025 Numero di raccolta generale 32387/2025 Data pubblicazione 12/12/2025
Il ricorso è inammissibile, in quanto la difesa RAGIONE_SOCIALE ricorrente NOME è stata assunta da un avvocato del libero foro.
Non intende il Collegio discostarsi dal consolidato orientamento secondo cui, ai fini RAGIONE_SOCIALE rappresentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né RAGIONE_SOCIALE delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. U, n. 30008/2019, Rv. 656068 -01).
In forza del Protocollo d’intesa stipulato tra l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 17.5.2017 (punto 3.4.1 ) l’Avvocat ura dello
Numero registro generale 30863/2018
Stato assume il patrocinio dell’ente nelle liti innanzi alla Corte di Cassazione. Numero sezionale 7595/2025 Numero di raccolta generale 32387/2025 Data pubblicazione 12/12/2025
Secondo il principio sopra richiamato, se la convenzione riserva all’Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell’art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè, adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l’Avvocatura erariale si renda indisponibile.
Nel caso di specie il mandato è stato conferito all’AVV_NOTAIO, ma non risulta alcuna ipotesi di conflitto, né una delibera motivata e specifica che giustifichi il rilascio di tale procura, né, infine è stato allegato alcun elemento da cui desumere che l’Avvocatura dello Stato sia indisponibile ad assumere il patrocinio; carenze che rendono, pertanto, il ricorso inammissibile.
Le spese del l’intero giudizio sono compensate, tenuto conto che l’intervento normativo di interpretazione autentica e d il consolidamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità in materia si sono realizzati in corso di causa.
P.Q.M
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso. Spese dell’intero giudizio compensate.
-v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2025 .
Il Presidente