Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1655 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1655 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2026
Avv. Iscr. Ip. IRPEF IRAP IVA altro 2001/2010
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6232/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE n. 835/2019 depositata in data 4 luglio 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
In data 24.03.2016, l’RAGIONE_SOCIALE notificava al sig. NOME COGNOME la comunicazione preventiva di iscrizione
ipotecaria, ex art. 77 D.P.R. 602/1973, n. 11076201600001949000, con cui veniva richiesto il pagamento di 24 cartelle di pagamento, tutte quante notificate per tempo e non onorate.
Avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Torino; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere in ordine a 17 cartelle di pagamento, in quanto sospese sine die .
La C.t.p. di Torino, con sentenza n. 1055/2017, rigettava la richiesta di cessata materia del contendere in ordine alle 17 cartelle di pagamento sottese al gravame opposto, per effetto dell’omessa prova della loro sospensione a tempo indeterminato, dichiarando, in ogni caso, la prescrizione dei crediti ivi azionati; declinava la propria giurisdizione in ordine ad un’ulteriore cartella; affermava l’irrituale notifica RAGIONE_SOCIALE altre cartelle, oltre alla prescrizione RAGIONE_SOCIALE somme e RAGIONE_SOCIALE sanzioni ivi portate; confermava soltanto la cartella n. NUMERO_CARTA; dichiarava l’illegittimità dell’ipoteca, anche per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio riscossore dinanzi la C.t.r. del Piemonte; si costituiva in giudizio anche il contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello.
La C.t.r. adita, con sentenza n. 835/2019, depositata in data 4 luglio 2019, rigettava l’appello dell’Ufficio per difetto di ius postulandi del legale dell’ente di esazione.
Avverso tale pronuncia, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso ed ha proposto tre motivi di ricorso incidentale.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 11, secondo comma, 12, primo comma, e 15, comma 2sexies del D. Lgs. n. 546/1992 e 1, ottavo comma, D.L. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, nonché dell’art. 4 -novies D.L. n. 34/2019 (recante ‘misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi’) convertito dalla legge n. 58/2019 (recante ‘norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE‘), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio riscossore lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE non potesse ricorrere, nel caso di specie, al patrocinio di un avvocato del libero foro.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 182 c.p.c. e dell’art. 36 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio riscossore lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha dichiarato inammissibile l’atto d’appello, pur a fronte della rinnovazione della costituzione (in ottemperanza all’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 182 c.p.c.), con una motivazione apparente, tale da non far comprendere il ragionamento logico-giuridico compiuto dal giudice a quo .
Con il primo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’articolo 327 c.p.c. Appello portato alla notifica oltre i sei mesi previsti dalla norma, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n.4» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto tempestivo l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE.t.r. Commissione Tributaria laddove la notifica dell’appello è stata avviata l’8 marzo 2018, mentre il termine ultimo per proporre l’impugnazione era scaduto il 6 marzo 2018.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Inesistenza della notifica per utilizzo di società private di recapiti espressi (RAGIONE_SOCIALE. Violazione art. 43 d.lgs. 112/99 -Falsa applicazione legge 890/92 – Falsa applicazione art. 62 d.P.R. n. 602/73, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n.4» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento presupposte, in quanto eseguite da un soggetto non abilitato dalla legge.
2.2. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., art. 2233 comma 2 c.c. nonché del D.M.35/2014 e n. 37/2018 – n. 55/2014» il contribuente lamenta che la C.t.r. ha compensato le spese di lite senza fornire alcuna motivazione a supporto di tale decisione.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
La questione relativa alla legittimità della rappresentanza in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo di avvocati del libero foro nel processo tributario è stata definitivamente risolta dalla giurisprudenza di legittimità, a seguito della pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte n. 30008 del 19 novembre 2019 e della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 4-novies del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019.
3.1. Le Sezioni Unite, componendo il contrasto giurisprudenziale sul punto, hanno affermato il seguente principio di diritto:
«(…) impregiudicata la RAGIONE_SOCIALE facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE si avvale: – dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (…), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici (…); – di avvocati del libero foro (…) in tutti gli altri casi ed in quelli in
cui, pure riservati convenzionalmente all’RAGIONE_SOCIALE erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio». Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che: “quando la scelta tra il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”
3.2. La successiva e costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte: Cass. 02/11/2021, n 31089 e giurisprudenza ivi richiamata) ha ribadito che, con l’istituzione dell’RAGIONE_SOCIALE, si è passati da un sistema di patrocinio esclusivo dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a un sistema flessibile che consente, in via RAGIONE_SOCIALE, il ricorso ad avvocati del libero foro.
In particolare, è stato chiarito che, con l’istituzione dell’RAGIONE_SOCIALE, si è passati dalla previsione di un’integrale ed esclusiva devoluzione del suo patrocinio all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, alla previsione di un patrocinio affidabile anche ad avvocati del libero foro.
3.3. Il legislatore cioè, tenendo conto dell’esigenza di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita RAGIONE_SOCIALE, ha delineato un sistema nel quale è consentito all’RAGIONE_SOCIALE di avvalersi anche di avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ovvero degli avvocati del libero foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità. Tale orientamento ha ricevuto ulteriore
conferma dall’art. 4 novies del d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE; detta norma ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 1 comma 8 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, recante norme in materia di soppressione di RAGIONE_SOCIALE e di patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiarendo appunto che il rapporto fra l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE intanto assume un rilievo speciale in quanto sussista una convenzione fra tali due enti. Nella specie, nessuna convenzione risulta essere stata stipulata fra i due enti.
3.4. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto mal governo dei principi testè declinati laddove ha fondato la declaratoria di inammissibilità su un’interpretazione errata dell’art. 11 del D.Lgs. n. 546/1992 e su precedenti giurisprudenziali (in particolare, Cass. n. 28684/2018) ormai superati dall’intervento nomofilattico RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite e dalla successiva norma di interpretazione autentica
L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, che investe la stessa ammissibilità dell’appello e dunque la valida instaurazione del giudizio di secondo grado, comporta l’assorbimento di ogni altra censura, sia del ricorso principale che di quello incidentale, in quanto tutte presuppongono una valida delibazione nel merito da parte del giudice d’appello, che invece è mancata.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso principale e assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla
Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 11 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME