Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16040 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16040 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
-Avviso di intimazione -irpef iva irap -Ader -costituzione a mezzo avvocato del libero foro
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5826/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME;
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, SEZIONE STACCATA SALERNO n. 5918/2019, depositata in data 5 luglio 2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sola società di RAGIONE_SOCIALE, l’avviso d’intimazione con il quale gli era stato ingiunt o il pagamento di quanto dovuto in ragione di pregresso avviso di accertamento, a titolo di iva, irap ed irpef, per l’anno d’imposta 2007, stante la contestazione di ricavi non dichiarati. A fondamento del ricorso il contribuente deduceva che l’importo di cui all’atto impositivo prodromico all’intimazione impugnata era stato ridotto in via giudiziale a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1116/2014, resa dalla stessa CTP, sicché sarebbe stato necessario emettere altro avviso; che l’atto non era motivato né sottoscritto e che non conteneva indicazione del termine per opporvisi.
La CTP, ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, accoglieva il ricorso ed annullava l’intimazione di pagamento rilevando che l’Ufficio aveva decurtato la pretesa in misura solo «minimale» in spregio di quanto statuito con la indicata separata sentenza resa nel giudizio avente ad oggetto l’ avviso di accertamento.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTP spiegavano appello sia l’RAGIONE_SOCIALE che l’RAGIONE_SOCIALE.
La CTR -con la sentenza di cui in epigrafe – riteneva radicalmente nulla la costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in quanto avvenuta a mezzo di avvocato del libero foro invece che con il
patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, in assenza di motivata deliberazione, e d inammissibile l’appello RAGIONE_SOCIALEa medesima. Rigettava, invece, nel merito l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE . Rilevava che la sentenza n. 1116/2014 RAGIONE_SOCIALEa CTP era stata riformata in secondo grado con la sentenza n. 3399/2017 che aveva ulteriormente ridotto i ricavi sottratti a tassazione, quantificandoli nella misura di euro 12.056,00, sicché le somme dovute dal contribuente dovevano essere oggetto di nuova determinazione.
Avverso detta sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE ed il contribuente resiste a mezzo controricorso, rilevando in via preliminare il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 3399/2017.
Con successiva memoria il contribuente evidenziava che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva impugnato la sentenza di cui all’epigrafe laddove aveva preso atto RAGIONE_SOCIALEa sentenza n.3399/17 che aveva ridotto l’importo dei ricavi in contenzioso, passata in giudicato, ed aveva conseguentemente rigettato il suo appello; che, pertanto, il capo relativo RAGIONE_SOCIALEa sentenza era passato in giudicato, con il venir meno di ogni interesse in capo all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Con ordinanza interlocutoria n. 32459 del 2022 questa Corte ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che, a seguito di rituale notifica, non ha svolto attività difensiva.
IL contribuente ha depositato ulteriore memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, 14, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 -novies d.l. 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto invalida la sua costituzione in secondo grado.
Con il secondo motivo deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, commi 3 e 4, d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546.
La ricorrente, in via subordinata, censura la sentenza impugnata per non aver invitato la parte a regolarizzare la costituzione.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse proposta dal controricorrente sia nel controricorso che nella prima memoria ex art. 380bis cod. proc. civ. Questi assume che l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe più interesse al ricorso essendosi formato il giudicato sulla sentenza che ha definito il giudizio sull’atto impositivo prodromico all’intimazione di pagamento qui impugnata.
Come riferito da entrambe le parti, la CTR, pronunciandosi nel giudizio avente ad oggetto l’ atto impositivo (sent. 3399/2017), non ne ha disposto l’annullamento integrale , ma ne ha solo rideterminato l’importo, già ridotto dalla CTP, in senso ulteriormente favorevole al contribuente.
Ciò posto l’RAGIONE_SOCIALE , nel proporre appello avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTP resa sull’intimazione di pagamento, aveva rilevato l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto nulla detta intimazione in ragione RAGIONE_SOCIALEa riduzione RAGIONE_SOCIALEa pretesa avvenuta in sede giudiziale con la sentenza resa in primo grado (sent. 1116/2014) nel giudizio avente ad oggetto l’atto impositivo ; in particolare, osservava l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa detta statuizione in quanto nessuna norma prevede che, in caso di annullamento parziale RAGIONE_SOCIALEa pretesa fiscale debba procedersi all’emissione di un nuovo atto impositivo e l’errore
commesso dalla CTP nell’annullare nell’interezza l’intimazione anziché rideterminarne l’importo.
Una RAGIONE_SOCIALE questioni controverse nel giudizio ha, pertanto, ad oggetto, proprio le sorti RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento in caso di accoglimento solo parziale del ricorso avverso l’atto impositivo. Pertanto, poiché l’avviso di accertamento non risulta essere stato annullato integralmente, ma solo ridotto quanto alla pretesa fiscale, deve escludersi che, per ciò solo, sia venuto meno l’interesse RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ad una pronuncia di merito sulla successiva intimazione di pagamento.
Va pure escluso che il difetto di interesse derivi dall’acquiescenza alla sentenza da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE atteso che l’intimazione di pagamento è atto RAGIONE_SOCIALE‘esattore. Per altro, questa Corte ha chiarito che l’aver il contribuente individuato nell’uno o nell’altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda, ma può comportare la chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE‘ente creditore nell’ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio (Cass. 18/02/2020, n. 3955).
Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo.
4.1. Riguardo all’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giud izio di RAGIONE_SOCIALE, a mezzo di un legale del libero foro, l’art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dispone quanto segue: « L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 43 del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi e RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e sull’ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su
base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ».
Sulla materia è intervenuta una norma di interpretazione autentica, l’art. 4novies d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui « il comma 8 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ad assumere il patrocinio ».
Il quadro di riferimento normativo è stato, poi, completato con: il regolamento di amministrazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente deliberato dal Comitato di gestione (previsto dalla norma istitutiva e disciplinato dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALEo Statuto) il 26 marzo 2018 e approvato dal RAGIONE_SOCIALE il 19 maggio 2018 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 del
d.lgs. n. 300 del 1999; – il protocollo d’intesa del 22 giugno 2017, stipulato con l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, attuativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 8, primo periodo, d.l. n. 193 del 2016; – il regolamento-bando per la costituzione e la gestione RAGIONE_SOCIALE‘elenco degli avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, coerente con i principi del codice dei contratti pubblici secondo le indicazioni fornite dalla RAGIONE_SOCIALE Anticorruzione (Delibera n. 1158 del 9 novembre 2016).
4.2. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza 19/11/2019 n. 30008) hanno chiarito che, con l’introduzione RAGIONE_SOCIALEa convenzione sopra richiamata, non vi è alcun rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura erariale e di Avvocati del libero foro, ma semplicemente l’applicazione RAGIONE_SOCIALE due facoltà in ragione RAGIONE_SOCIALEa classificazione RAGIONE_SOCIALE possibili evenienze in due categorie, ovvero, le ipotesi in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto RAGIONE_SOCIALEa convenzione e tutte le altre.
È stato specificato che: in caso di sussunzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie entro la prima categoria, è normale l’avvalimento del patrocinio autorizzato, salvi i casi di specifica e motivata delibera per l’avvalimento di Avvocato del libero foro, da adottarsi appunto nel caso concreto e con le modalità di cui al quarto comma; in ogni altro caso, è normale invece l’avvalimento di avvocati del libero foro (sia pure nel rispetto dei criteri del codice dei contratti pubblici e di quelli oggetto di appositi atti di carattere generale di cui al comma quinto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1).
È stato, così, in modo del tutto condivisibile concluso che in tutti i casi non espressamente riservati all’Avvocatura erariale su base convenzionale è possibile avvalersi anche di Avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, in base al quale: a) se la convenzione riserva all’Avvocatura di RAGIONE_SOCIALE la difesa e rappresentanza in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE può evitarla solo in caso di
conflitto, oppure alle condizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l’Avvocatura erariale si renda indisponibile; b) se, invece, la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi è in facoltà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso.
4.3. Nella Convezione stipulata tra l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) in data 22 giugno 2016 è previsto, dunque, quanto segue: « L’Avvocatura assume il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘ente nei seguenti casi: azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al giudice di pace anche in fase di appello); azioni revocatorie di simulazione e di ogni altra azione ordinaria tutela dei crediti affidati in RAGIONE_SOCIALE; altre liti innanzi al tribunale civile e alla Corte di appello civile nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall’avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE; liti innanzi alla Corte di Cassazione civile e tributaria. … L’ente sta in giudizio direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco avvocati nelle controversie relative a liti innanzi al giudice di pace (compresa la fase di appello), liti innanzi alle sezioni lavoro di Tribunale e Corte di appello, liti innanzi alle commissioni tributarie ».
4.4. La successiva giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte ha costantemente affermato che l’RAGIONE_SOCIALE (come l’RAGIONE_SOCIALE) si avvale RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti dalle
convenzioni con quest’ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, oppure l’indisponibilità RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcun’altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario atteso che la convenzione esime le Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria (Cass. 01/04/2025, n. 8617, Cass. 31/10/2024, n. 28199, Cass. 19/07/2023, n. 21370).
4.5. La CTR, nel ritenere la costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a mezzo di avvocato del libero foro radicalmente nulla, non si è attenuta a questi principi.
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, sezione staccata di Salerno in diversa composizione, la quale -previa uniformazione agli enunciati principi di diritto – provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, sezione staccata di Salerno in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2025.