Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20689 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20689 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 22/07/2025
Misure Cautelari Tributi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7487/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL), rappresentata e difesa dall’avv ocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; avvEMAIL);
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA);
-intimata – avverso la sentenza n. 8302/2021/16, depositata il 23 settembre 2021, della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025, dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 8302/2021/16, depositata il 23 settembre 2021, la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria notificato in relazione a presupposte cartelle di pagamento.
1.1 -Il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, da un lato, che la «comunicazione di iscrizione ipotecaria – che pacificamente non è stata preceduta da specifica comunicazione -» doveva essere annullata e, dall’altro, che rimaneva «assorbita la censura concernente la dedotta sproporzione, sulla fondatezza della quale comunque la commissione ritiene doversi favorevolmente pronunziare, non avendo l’Ufficio contestato l’indicato valore degli immobili (euro 1.800.000,00, a fronte di un debito di euro 45.229,51).».
–RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il ricorso è articolato sui seguenti motivi:
1.1 – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 112 cod. proc. civ., ed al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame -rilevando la nullità dell’iscrizione ipotecaria per difetto di una comunicazione preventiva -aveva accolto un’eccezione che controparte aveva formulato nell’atto di appello laddove il ricorso introduttivo del giudizio non esponeva detta censura né quella stessa relativa al rispetto del contraddittorio procedimentale;
1.2 -il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, comma 2bis , sull’assunto che formando oggetto di impugnazione in giudizio una comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca (atto n. NUMERO_DOCUMENTO), e su detta comunicazione avendo pronunciato lo stesso giudice di prime cure -la gravata pronuncia aveva erroneamente identificato l’oggetto del giudizio («indotta probabilmente in errore dall’uso indifferenziato dei termini ‘comunicazione preventiva di ipoteca’ e ‘comunicazione di iscrizione ipotecaria’, da parte della contribuente »);
1.3 – col terzo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 77, commi 1 e 1bis , assumendo, innanzitutto, che -per quanto sussistente l’interesse qualificato ad impugnare il preavviso di iscrizione ipotecaria, e ciò non di meno, -venendo in considerazione (solo) una comunicazione preventiva, non anche un’iscrizione di ipoteca, non era concepibile una qualsivoglia sproporzione dell’iscrizione rispetto al credito che la giustificava; né risultando diversamente prescritta l’indicazione, nella ridetta comunicazione preventiva, del valore dei beni sui quali iscrivere l’ipoteca;
si soggiunge, poi, che il dato normativo nemmeno fondava il riscontro di una qualche soglia di valore in relazione ai beni sui quali iscrivere l’ipoteca (in quanto tale ulteriore a quello prescritto in relazione al credito azionato), avendo lo stesso legislatore espressamente indicato un valore siffatto (solo) con riferimento all’espropriazione immobiliare ( d.P.R. n. 602/1973, cit., art. 76).
1.4 -col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di
legge con riferimento alla disciplina RAGIONE_SOCIALE spese processuali portata dalla gravata sentenza.
-Il ricorso è inammissibile.
-Il d.l. 25 maggio 2021, n. 73, art. 76, commi 1 e 2, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto nei seguenti termini:
«1. In attuazione RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui all’articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decorrenza dal 30 settembre 2021, RAGIONE_SOCIALE è sciolta, cancellata d’ufficio dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6.
Con decorrenza dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla legge della Regione RAGIONE_SOCIALEna 15 aprile 2021, n. 9, l’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni relative alla riscossione di cui all’articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della medesima Regione RAGIONE_SOCIALEna, è affidato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed è svolto dall’RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle RAGIONE_SOCIALE non spettanti a quest’ultima. Conseguentemente a decorrere dalla stessa data all’articolo 3, comma 29-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 le parole “, relativamente alle RAGIONE_SOCIALE non spettanti a quest’ultima,” e le parole “, con riferimento alle predette RAGIONE_SOCIALE,” sono soppresse.» (v., altresì, la l. regione RAGIONE_SOCIALE, 30 dicembre 2020, n. 178, art. 8).
In ragione, dunque, della successione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE il patrocinio in Cassazione deve essere assunto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ai sensi del d.l. 22 ottobre 2016, n.193, art. 1, comma 8, conv. in l. 1° dicembre 2016, n. 225).
3.1 -Come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE,
impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’RAGIONE_SOCIALE erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., 19 novembre 2019, n. 30008; v., altresì, v. Cass., 19 luglio 2023, n. 21370; Cass., 28 febbraio 2023, n. 6058; Cass., 10 giugno 2021, n. 16314).
3.2 -La Corte ha, altresì, precisato che, in mancanza di regole speciali e differenti, anche nella successione nei rapporti processuali di RAGIONE_SOCIALE) a RAGIONE_SOCIALE avvenuta in forza dell’art. 76, d.l. n. 73 del 2021, convertito dalla l. n. 106 del 2021, con decorrenza dal 1° ottobre 2021 – trovano applicazione l’art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016 e il Protocollo
22 giugno 2017 tra RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, secondo il quale il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato all’RAGIONE_SOCIALE, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’RAGIONE_SOCIALE prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura speciale rilasciata da RAGIONE_SOCIALE, subentrata a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ad un avvocato del libero foro è invalida e il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile (Cass., 17 gennaio 2024, n. 1806).
E, nella fattispecie, nello stesso ricorso introduttivo non risulta allegato, né documentato, alcuno dei presupposti che legittimerebbero l’ RAGIONE_SOCIALE ad avvalersi – nel giudizio di legittimità, e in via di eccezione rispetto alla regola dettata su base convenzionale, – di un difensore diverso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
4. – Le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate, tra le parti, in difetto di attività difensiva della parte rimasta intimata né sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ; d.l. 2 marzo 2012 n. 16, art. 12, comma 5, conv. in l. 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dall’art. 22, comma 1, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, conv. in l. 26 maggio 2023, n. 56).
P.Q.M.
La Corte
-dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.