Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18888 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18888 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27495/2022 R.G., proposto
DA
Agenzia delle Entrate RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME in virtù di procura speciale a mezzo di scrittura privata autenticata dal Notaio NOME COGNOME da Roma il 2 maggio 2022, rep. n. 177893, racc. n. 11776, in qualità di successore a titolo universale con decorrenza dall’1 ottobre 2021 nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della ‘ RAGIONE_SOCIALE, già con sede in Palermo, ai sensi dell’art. 76, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Palermo (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), elettivamente domiciliata presso l’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PRESCRIZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE AVVOCATO DEL LIBERO FORO
CONTRO
Fallimento della RAGIONE_SOCIALE , con sede in Palermo, in persona del curatore pro tempore ;
INTIMATO
NEI CONFRONTI DI
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domicilia;
RESISTENTE
E
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 aprile 2022, n. 3265/08/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 maggio 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
L’Agenzia delle Entrate RAGIONE_SOCIALE, in qualità di successore a titolo universale ex lege della ‘ RAGIONE_SOCIALE , ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 aprile 2022, n. 3265/08/2022, che, in controversia su impugnazione di preavviso di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_DOCUMENTO dell’8 luglio 2016 nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE (all’epoca, in bonis ) da parte della ‘ RAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 1.383.554,66 in dipendenza di varie cartelle di pagamento per tributi erariali e locali, ha parzialmente accolto l’appello proposto in via principale dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ed h a rigettato l’appello proposto in via
incidentale dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ (alla quale l’Agenzia delle Entrate RAGIONE_SOCIALE era subentrata ex lege in corso di causa), nel giudizio di cui anche l’Agenzia delle Entrate ed il Comune di Palermo erano parti, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo il 27 marzo 2017, n. 2025/12/2017, con compensazione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha parzialmente riformato la decisione di prime cure -che aveva parzialmente accolto il ricorso originario della contribuente ed aveva annullato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in relazione alle cartelle di pagamento contrassegnate nel ricorso originario con i nn. 1), 2), 6), 9), 11), 18), 20), 22), 23), 24), 28), 29), 30), 33), 34), 35), 36), 38) e 39), per intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi ad esse sottesi, e, in alcuni casi, per presunta irregolarità della notifica -nel senso di annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria anche in relazione alle cartelle di pagamento contrassegnate nel ricorso originario con i nn. 3), 12), 13), 14), 17) e 21), ritenendo che la sentenza appellata fosse errata « nella parte in cui esclude l’intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi ».
L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione, mentre il Fallimento (nel frattempo dichiarato) della ‘ RAGIONE_SOCIALE ed il Comune di Palermo sono rimasti intimati.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 2946, 2948, n. 4), cod. civ.,
e 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello, con riguardo alle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, « si contesta la loro prescrizione facendo riferimento a presunti atti interruttivi successivi alla loro notifica, ma la sentenza impugnata fa riferimento per le stesse alla decadenza di cui all’articolo 1, comma 163, della L. n.296/2006 », laddove, secondo la ricorrente, « contrariamente a quanto statuito in sentenza, l’eccezione di decadenza (così come quella di prescrizione) maturata in data antecedente all’iscrizione a ruolo avrebbe dovuto essere sollevata in sede di notifica della cartella di pagamento » (pagina 10 del ricorso).
Preliminarmente, si rileva l’inammissibilità del ricorso proposto da difensore del libero foro nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione.
2.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, come è stato già affermato nel caso di subentro ex art. 1, commi 5 e 8, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, alle società del gruppo ‘ Equitalia S.p.ARAGIONE_SOCIALE (a partire da: Cass., Sez. 5^, 20 novembre 2020, n. 26531 -nello stesso senso, tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. 35801; Cass., Sez. 3^, 27 maggio 2022, n. 17265; Cass., Sez. Trib., 14 novembre 2023, n. 31616; Cass., Sez. Trib., 2 ottobre 20204, n. 25925; Cass. Sez. Trib., 1 giugno 2025, n. 14723), in mancanza di regole speciali e differenti, anche nella successione nei rapporti processuali di Agenzia delle Entrate RAGIONE_SOCIALE – avvenuta in forza dell’art. 76 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con decorrenza dal l’ 1 ottobre 2021 – trovano applicazione l’art. 1, comma 8, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, e il Protocollo del 22 giugno 2017 tra Agenzia delle Entrate -Riscossione e l’Avvocatura Generale dello Stato, secondo il quale il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione è convenzionalmente affidato all’Avvocatura Generale dello Stato, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura speciale rilasciata da ll’Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata ex lege alla ‘ RAGIONE_SOCIALE , ad un avvocato del libero foro è invalida e il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile (in termini: Cass., Sez. 3^, 17 gennaio 2024, n. 1806).
2.2 Pertanto, non resta al collegio che dichiarare l’ absolutio ab instantia .
Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, non essendo stata svolta attività difensiva dalla resistente e dagli intimati.
S i rammenta, infine, che l’art. 22 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale ha modificato il testo dell’art. 12, comma 5, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha esteso all’Agenzia delle Entrate -Riscossione -con decorrenza dal 31 marzo 2023 (art. 25 del citato d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), con efficacia anche per i procedimenti già pendenti (in termini: Cass., Sez. Trib., 6
giugno 2023, n. 15845; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25161; Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2023, n. 25487; Cass., Sez. Trib., 31 luglio 2024, n. 21619; Cass., Sez. Trib., 7 maggio 2025, n. 12096) il regime previsto dall’art. 158 del d.P.R. 30 maggi o 2002, n. 115, in materia di ‘ Spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse ‘. Per cui, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto,
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28 maggio