Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27639 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27639 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22322-2017 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al controricorso ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2261/2017 RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE COGNOMEA CAMPANIA, depositata il 10/3/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania aveva accolto l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n.
in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di iscrizione ipotecaria relativa al mancato pagamento di imposte portate da plurime cartelle esattoriali;
la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Rileva il Collegio, in via pregiudiziale ed assorbente rispetto ad altre questioni sollevate nella presente fase del giudizio, l’inammissibilità del controricorso proposto in data 15/11/2017 da RAGIONE_SOCIALE, in conseguenza del difetto di legittimazione processuale del difensore, AVV_NOTAIO del libero foro, per invalidità RAGIONE_SOCIALEa procura speciale ad litem .
1.2. Tanto alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 30008 del 19/11/2019) secondo cui «ai fini RAGIONE_SOCIALEa rappresentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né RAGIONE_SOCIALEa delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r. d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.
1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’RAGIONE_SOCIALE erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio», essendo stato altresì precisato che «quando la scelta tra il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘una o RAGIONE_SOCIALE‘altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
1.3. La legittimazione processuale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, trova, infatti, fondamento nell’attuazione RAGIONE_SOCIALE norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrocinio cd. autorizzato, che solo entro tali limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del «Protocollo d’intesa del 22/06/2017 tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE», nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l’agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, a seconda RAGIONE_SOCIALEa tipologia del contenzioso» (SS.UU. n. 30008/2019 cit. in motiv.), a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che, nelle liti concernenti «l’attività di RAGIONE_SOCIALE» pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr. 3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione» (ibidem paragr. 3.2), sussiste l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di assumere il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Ente.
1.4. Da ciò deriva, come puntualmente rilevato nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, che «il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la
difesa pubblica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la difesa svolta da avvocati del libero foro», come peraltro confermato anche dal «Regolamento di amministrazione RAGIONE_SOCIALE‘AdER, deliberato il 26/03/2018 ed approvato dal RAGIONE_SOCIALE il 19/05/2018, qualifica, al suo art. 4 e sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa soggezione RAGIONE_SOCIALE‘ente al controllo RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, l’avvalimento di Avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall’RAGIONE_SOCIALE erariale in conformità ad apposita convenzione» (SS.UU. n. 30008/2019, cit., in motiv.).
1.5. Ne consegue che derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘opera di liberi professionisti, è subordinato all’adozione di una specifica e motivata deliberazione RAGIONE_SOCIALE‘ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto RAGIONE_SOCIALE‘ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria.
1.6. Nel caso in esame, alcun riferimento è contenuto, nel controricorso, nella procura speciale ad litem alle ragioni RAGIONE_SOCIALEa necessità di una deroga rispetto al patrocinio autorizzato in via esclusiva all’RAGIONE_SOCIALE erariale a difendere l’RAGIONE_SOCIALE nelle liti avanti la Corte di cassazione civile, né tanto meno è fatta indicazione di una delibera assunta dagli organi RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico, neppure richiamata soltanto con menzione dei dati identificativi.
1.7. In difetto dei presupposti legali, deve pertanto ritenersi invalidamente conferita la procura speciale ai difensori, in quanto Avvocati del libero Foro, invalidità che determina il difetto di valida costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE, con conseguente nullità di tutti gli atti difensivi compiuti da quei difensori.
1.8. Il conseguente difetto di legittimazione processuale del difensore è peraltro rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non escluso il giudizio di cassazione, investendo un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in rubrica, omessa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale circa la richiesta di «ordinare ad RAGIONE_SOCIALE di provvedere alla cancellazione RAGIONE_SOCIALEa impugnata iscrizione ipotecaria…» .
2.2. La doglianza è fondata.
2.3. Gli agenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE hanno il potere di iscrivere l’ipoteca sugli immobili del debitore, in forza RAGIONE_SOCIALE‘articolo 77 del D.P.R. 602/1973.
2.4. Anche l’iscrizione di tale ipoteca legale costituisce mero atto di esecuzione, per cui ne deve essere ordinata la cancellazione, anche di ufficio, qualora il titolo, per qualsiasi causa, divenga inefficace, con disposizione che va resa nello stesso provvedimento con cui viene accertata la sopravvenuta inefficacia (cfr. Cass. n. 13547 del 2014).
2.5. Nel caso in esame, avendo la Commissione tributaria regionale accolto l’appello del contribuente «annulla…(ndo)… le cartelle esattoriali di pagamento», doveva dunque provvedere contestualmente, come richiesto sin dal ricorso introduttivo, anche alla cancellazione RAGIONE_SOCIALE‘ipoteca iscritta sull’immobile RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente .
3.1. C on il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2953 cod. civ. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente respinto la domanda relativa alla prescrizione RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali emesse nel 2005.
3.2. La doglianza è parimenti fondata essendosi limitata, la Commissione tributaria regionale, ad accogliere, per decorso del termine di prescrizione quinquennale relativo ai tributi oggetto degli atti impugnati, unicamente le cartelle esattoriali emesse nel 2006 e nel 2008, senza verificare la natura dei crediti tributari sottesi alle cartelle emesse nel 2005 ed al decorso del relativo termine di prescrizione.
3.3. Con riguardo, peraltro, al contrasto tra motivazione e dispositivo («…annulla le cartelle esattoriali di pagamento»), va rilevato che, stante il chiaro contenuto RAGIONE_SOCIALEa statuizione giudiziale esposta in motivazione (relativamente all’annullamento RAGIONE_SOCIALE sole cartelle esattoriali emesse negli anni 2006 e 2008), deve ritenersi che ciò non integri un vizio incidente sul
contenuto concettuale e sostanziale RAGIONE_SOCIALEa decisione, bensì un errore materiale, che nella fattispecie risulta irrilevante stante l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa censura formulata con il secondo motivo di ricorso.
4.1. E’ infondato, da ultimo, il terzo motivo con cui il ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale relativamente alla domanda di condanna di risarcimento, proposta ex art. 96 cod. proc. civ. per lite temeraria.
4.2. La sentenza con la quale, come nel caso in esame, il giudice compensi le spese di lite indicando le circostanze che integrano i giusti motivi per detta pronuncia, contiene un’implicita esclusione dei presupposti richiesti per la condanna RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata e resta quindi sottratta ad ogni censura non solo l’omessa motivazione ma, addirittura, l’omessa pronuncia sull’istanza di risarcimento di tali danni (cfr. Cass. n. 3876 del 2000), atteso che la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite costituisce sicuro indice di non temerarietà RAGIONE_SOCIALEa lite (cfr. Cass. n. 24409 del 2017).
Il ricorso va, dunque, accolto limitatamente ai primi due motivi, con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, respinto il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da