Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26279 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26279 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 27/09/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 09/07/2025
TASSA AUTOMOBILISTICA – NOTIFICA CARTELLA FAMILIARE CONVIVENTE
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29735/2018 del ruolo generale, proposto
DALLA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del procuratore speciale, avv. NOME COGNOME giusta procura per notar in Roma, NOME COGNOME, del 18 dicembre 2017 (rep. 43330 -racc. 24713), rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
E DALLA
REGIONE CALABRIA (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante, Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa, in ragione di procura
speciale e nomina poste a margine del controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE). Numero sezionale 5875/2025 Numero di raccolta generale 26279/2025 Data pubblicazione 27/09/2025
– RICORRENTE INCIDENTALE –
CONTRO
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 281/06/2018 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata l’8 marzo 2018, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 9 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto del contendere sono gli avvisi di intimazione indicati in atti con cui l’agente della riscossione rinnovava, nell’interesse della Regione Campania, la richiesta di pagamento delle tasse automobilistiche per gli anni di imposta 1997/1999, 2000, 2003 e 2004.
La Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva in parte l’appello proposto dal contribuente, confermando la legittimità della pretesa limitatamente ad una sola cartella di pagamento.
L’Agenzia delle Entrate -Riscossione proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato l’8 ottobre 2018, formulando quattro motivi di impugnazione.
La Regione Calabria notificava in data 8 novembre 2018 controricorso, articolando quattro motivi impugnazione.
NOME COGNOME è restato intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Come risulta dall’epigrafe, l’Agenzia ha interposto il ricorso tramite il ministero del citato avvocato del libero foro.
Secondo il disposto dell’art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, il predetto «ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale».
In mancanza di regole speciali e differenti trovano applicazione l’art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2019 ed il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle Entrate -Riscossione (da ora anche AdER) e l’Avvocatura Generale dello Stato, secondo il quale il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato all’Avvocatura, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo ed a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dal comma 4 dell’art. 43 r.d. n. 1611/1933.
Ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura speciale rilasciata da AdER ad un avvocato del libero foro è invalida ed il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile (cfr., tra le tante, Cass. n. 1806/2024, che richiama Cass. n. 26531/2020 e n. 6931/2023).
Numero sezionale 5875/2025
Numero di raccolta generale 26279/2025
Nel ricorso nulla è stato a tal proposito allegato ed agli atti non risulta documentato alcuno dei presupposti che legittimerebbero l’ente pubblico ad avvalersi nel giudizio di legittimità e in via di eccezione rispetto alla regola dettata «su base convenzionale» -di un difensore diverso dall’Avvocatura dello Stato. Data pubblicazione 27/09/2025
Deriva da tanto l’invalidità della procura e, dunque, l’inammissibilità della sua costituzione.
Il controricorso proposto dalla Regione va considerato come ricorso incidentale autonomo, perché volto a conseguire la cassazione della pronuncia impugnata nell’ambito del giudizio avanzato dall’Agenzia.
Esso, infatti, pur dando atto, della proposizione del ricorso principale, si sviluppa, pur sulla base degli stessi motivi, in modo indipendente e certamente non contro l’impugnazione principale.
Il ricorso è, tuttavia, tardivo perché notificato in data 8 novembre 2018, oltre il termine lungo di sei mesi decorrente dalla sentenza impugnata, pubblicata l’8 marzo 2018, segnalando sul punto che non riceve applicazione la sospensione dei termini di impugnazione (anche incidentale) di cui all’art. 6, comma 11, d.l. 119/2018, in quanto relativa alle ipotesi in cui il termine di impugnazione scadeva tra il 24 ottobre 2018 ed il 31 luglio 2019 e quindi in epoca successiva alla scadenza naturale operante nella fattispecie in rassegna (8 ottobre 2018, considerando il termine di sospensione feriale).
Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, essendo il contribuente restato intimato.
Numero sezionale 5875/2025
Numero di raccolta generale 26279/2025
Nondimeno, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dei ricorrenti di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso incidentale, ma anche per quello principale in quanto -come detto -l’AdER è stata patrocinata da un difensore del libero foro. Data pubblicazione 27/09/2025
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile sia il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle Entrate -Riscossione, che quello incidentale avanzato dalla Regione Calabria.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dei ricorrenti di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso principale e per quello incidentale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME