Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2306 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2306 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33935/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende ope legis
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALEa Calabria n. 1150/2019 depositata il 10/04/2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi, ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1150/04/2019 in forza RAGIONE_SOCIALEa quale la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Calabria ha dichiarato inammissibile, in quanto proposto con il patrocinio di un avvocato del libero foro, l’appello d e ll’ ente di RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di primo grado di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso proposto da NOME COGNOME contro una intimazione di pagamento per omesso versamento di vari tributi;
NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo parte ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4. cod. proc. civ., violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘ omessa declaratoria del difetto di giurisdizione relativamente a talune RAGIONE_SOCIALE cartelle non aventi ad oggetto debiti tributari;
con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4. cod. proc. civ., violazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2sexies , del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 1, comma 8, del d.l. 22 ottobre 2016, n.193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, 4novies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34 , convertito dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, assumendo che in violazione RAGIONE_SOCIALE suddette disposizioni il giudice di appello aveva ritenuto che l’ RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE non potesse ricorrere a legali del libero foro;
per ragioni di ordine logico deve essere preliminarmente esaminato il secondo motivo del ricorso;
3.1. la questione RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE, a mezzo di un legale del libero foro, in particolare, RAGIONE_SOCIALEa sua rappresentanza in giudizio, sotto il profilo dei limiti RAGIONE_SOCIALE‘obbligatorietà del patrocinio autorizzato da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o, in alternativa, RAGIONE_SOCIALEa facoltatività
di questo su di un piano di piena parità, salva la volontaria autolimitazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in sede di convenzione con l’RAGIONE_SOCIALE, con l’avvalimento di avvocati del libero foro, è stata affrontata più volte da questa Corte;
3.2. in ordine alla normativa di riferimento, occorre muovere dall’art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, il quale dispone che: « L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 43 del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi e RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sull’ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 »;
3.3 vanno, quindi, richiamate le seguenti disposizioni: – l’art. 43 del T.U. RAGIONE_SOCIALE leggi e RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sull’ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui al r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, in forza del quale: « L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni
pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le RAGIONE_SOCIALE. Qualora sia intervenuta l’autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo RAGIONE_SOCIALE o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti »; -il comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘ art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, il quale, al quarto periodo, recita: « Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘ente, bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio RAGIONE_SOCIALE‘ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto »; – gli artt. 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il primo dei quali recita: « L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela RAGIONE_SOCIALE‘ambiente ed efficienza energetica »; -l’art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, secondo cui: «L’ufficio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché
RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti è proposto ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato »;
3.4. sulla materia è intervenuta, poi, una norma di interpretazione autentica, l’art. 4novies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui: « Il comma 8 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l’RAGIONE_SOCIALE, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad assumere il patrocinio »;
3.5. il quadro normativo di riferimento è completato da: il regolamento di amministrazione RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente, deliberato dal Comitato di gestione (previsto dalla norma istitutiva e disciplinato dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALE Statuto) il 26 marzo 2018 e approvato dal RAGIONE_SOCIALE il 19 maggio 2018 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 del d.lgs. n. 300 del 1999; il protocollo d’intesa del 6 luglio 2017, stipulato tra l’RAGIONE_SOCIALE e la ricorrente, attuativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 8, primo periodo, d.l. n. 193 del 2016; il regolamento-bando RAGIONE_SOCIALEa ricorrente per la costituzione e la gestione RAGIONE_SOCIALE‘elenco degli avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, coerente con i principi del codice dei contrattipubblici secondo le indicazioni fornite dalla RAGIONE_SOCIALE Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 1158 del 9 novembre 2016);
3.6. le Sezioni Unite (vedi Cass., Sez. U, n. 30008 del 19/11/2019) in materia hanno chiarito che, con l’introduzione RAGIONE_SOCIALEa convenzione sopra richiamata, non vi è alcun rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento RAGIONE_SOCIALE‘avvocatura erariale e di avvocati del libero foro, ma semplicemente l’applicazione RAGIONE_SOCIALE due facoltà in ragione RAGIONE_SOCIALEa classificazione RAGIONE_SOCIALE possibili evenienze in due categorie, ovvero, le ipotesi in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto RAGIONE_SOCIALEa convenzione e tutte le altre. La pronuncia ha specificato che: in caso di sussunzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie entro la prima categoria, dunque, nelle ipotesi contemplate dalla convenzione, è normale l’avvalimento del patrocinio autorizzato, salvi i casi di specifica e motivata delibera per l’avvalimento di avvocato del libero foro, da adottarsi appunto nel caso concreto e con le modalità di cui al quarto comma. In ogni altro caso, è normale invece l’avvalimento di avvocati nel libero foro (sia pure nel rispetto dei criteri del codice dei contratti pubblici e di quelli oggetto di appositi atti di carattere generale di cui al comma quinto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1);
3.7. è stato, così, in modo del tutto condivisibile affermato che in tutti i casi non espressamente riservati all’RAGIONE_SOCIALE erariale su base convenzionale è possibile per l’RAGIONE_SOCIALE avvalersi anche di avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico: a) se la convenzione riserva all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la difesa e rappresentanza in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l’RAGIONE_SOCIALE erariale si renda indisponibile; b) se, invece, la convenzione non riserva all’RAGIONE_SOCIALE erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi
del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi è in facoltà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso (nello stesso senso, successivamente, Cass. Sez. 5, n. 31241 del 29/11/2019; Cass., Sez. 6 – 5, n. 24967 del 19/08/2022);
3.8. nel protocollo d’ intesa stipulato tra l’RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’odierna parte ricorrente in data 5 luglio 2017 è, in particolare, previsto che: «L’RAGIONE_SOCIALE assume il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Ente nei seguenti casi: – azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in RAGIONE_SOCIALE; – altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; – liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria. L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: – liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); – liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d’Appello; – liti innanzi alle Commissioni Tributarie»;
3.9. sulla base di quanto precedentemente esposto, si deve ritenere che, nella specie, ricorra l’ipotesi per la quale la convenzione ha previsto per la rappresentanza in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente il ricorso alternativo ai propri dipendenti o ad avvocati del libero foro (come avvenuto). In tale ipotesi, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro, precisandosi che un simile evidente automatismo RAGIONE_SOCIALEa sussunzione entro l’una o l’altra categoria esclude, in radice, la necessità di ogni formalità, tra cui l’adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni
documentali, ivi compresa quella RAGIONE_SOCIALEa convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato RAGIONE_SOCIALE potenziali controparti. In altri termini, si deve ritenere che risulti postulata, anche solo implicitamente allegata, la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione RAGIONE_SOCIALE‘atto da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE o, nell’alternativa evenienza, nel conferimento RAGIONE_SOCIALEa procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Cass., Sez. U, n. 30008 del 19/11/2019, cit., in senso conforme, v. Cass. Sez. 3, n. 36498 del 24/11/2021; Cass., Sez. 6 – 1, n. 16314 del 10/06/2021; Cass. Sez. 3, n. 26531 del 20/11/2020);
4. alla stregua di quanto evidenziato va accolto il secondo motivo del ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Calabria per esame RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, rimanendo assorbito il primo motivo relativo al contestato (parziale) difetto di giurisdizione;
4.1. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese;
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Calabria, in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa sezione tributaria, in data